Lexipedia

15.409 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-11

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice di procedura civile (CPC) è modificato come segue:

Art. 160a Eccezione per i servizi giuridici interni alle imprese

Cpv. 1

Le parti e i terzi non sono tenuti a cooperare in riferimento all'attività di un servizio giuridico interno alle imprese se:

Lett. a

l'attività in questione sarebbe reputata specifica alla professione se fosse esercitata da un avvocato; e

Lett. b

il servizio giuridico è diretto da una persona titolare di una patente cantonale d'avvocato o che nel suo Stato d'origine soddisfa le condizioni specifiche necessarie per l'esercizio della professione di avvocato.

Cpv. 2

Ai documenti inerenti ai contatti con un servizio giuridico secondo il capoverso 1 si applica per analogia l'eccezione di cui all'articolo 160 capoverso 1 lettera b.

Begründung

Procedure giudiziarie estere hanno dimostrato che le imprese elvetiche subiscono svantaggi processuali perché in Svizzera per i membri dei servizi giuridici interni alle imprese non è previsto il diritto di non deporre e di rifiutare la produzione di documenti. Soprattutto nei processi negli Stati Uniti le imprese elvetiche sono state costrette a produrre la corrispondenza dei loro giuristi d'impresa impiegati in Svizzera, per il semplice motivo che nel nostro Paese manca una normativa corrispondente al "Legal Privilege for In-House Counsels" statunitense. La prassi dimostra chiaramente che negli Stati Uniti i tribunali si basano regolarmente sull'analisi del diritto applicabile ("choice of law"). Se decidono di applicare il diritto svizzero alla questione del "Legal Privilege" per i giuristi d'impresa, respingono la tutela delle imprese elvetiche e dei loro giuristi d'impresa, rinviando alla mancanza di una pertinente normativa in Svizzera. È così che in un numero considerevole di casi sono state pronunciate sentenze contro le imprese svizzere, il che ha condotto a ingenti svantaggi concorrenziali rispetto alle imprese di Paesi che dispongono di una normativa in materia.

Il "Legal Privilege" per giuristi d'impresa è ampiamente diffuso in tutto il mondo, infatti oltre che in tutto il sistema giuridico anglo-americano è applicato anche nella realtà ispano-portoghese (Spagna, Portogallo, America del Sud). In Belgio la tutela processuale dei giuristi d'impresa è già stata introdotta all'inizio degli anni 2000 e da metà marzo 2013 essa è applicata anche nei Paesi Bassi.

L'introduzione del diritto di non deporre e di rifiutare la produzione di documenti nel CPC permetterebbe di colmare la lacuna esistente nel diritto svizzero. Come in altri Paesi che hanno introdotto un pertinente disciplinamento ciò consentirebbe di tener conto del nuovo ruolo dei giuristi d'impresa, i quali svolgono oggi un'attività di consulenza giuridica molto simile a quella dell'avvocato. Dato che si applicherebbe in generale e quindi anche nei processi svizzeri, negli altri Stati il diritto di non deporre e di rifiutare la produzione di documenti non verrebbe squalificato come legge "preclusiva" ("Blocking Statute") e vi si potrebbe fare appello nei futuri processi esteri per tutelare le nostre imprese e i loro giuristi.