15.4099 · Interpellanza · 2015-12-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alla seguente domanda: a che punto sono le sue riflessioni in merito alla problematica della compatibilità dell'esercizio di un'attività di volontariato per le persone che beneficiano dell'indennità di disoccupazione? In particolare, potrebbe precisare se è disposto a considerare di modificare ordinanze, direttive o circolari al fine di migliorare tale compatibilità?
Begründung
Non è necessario spiegare in questa sede l'importanza che le attività di volontariato assumono per la collettività e l'economia nazionale nel nostro Paese, poiché il Consiglio federale ne è perfettamente cosciente.
L'articolo 15 capoverso 4 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) prevede che l'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento. L'interpretazione di tale disposizione rende possibile anche lo svolgimento di un'attività di volontariato che non rientri in un progetto per disoccupati.
Certo, è normale che per l'esercizio di una simile attività debbano essere soddisfatte determinate condizioni, ad esempio che essa persegua uno scopo ideale e sociale, che sia organizzata da un ente pubblico o privato di assistenza o di beneficienza, che non sia in diretta concorrenza con l'economia privata e che l'assicurato la svolga spontaneamente e a titolo gratuito. Infine, l'assicurato deve avere il tempo di svolgere ricerche d'impiego o colloqui e poter porre immediatamente fine all'attività.
Attualmente la Prassi LADI ID della SECO (cifra marg. B261) autorizza questo tipo di attività unicamente per un periodo massimo di tre settimane, rinnovabile in casi giustificati. Sembrerebbe dunque che questa breve scadenza possa essere prolungata o semplicemente abolita, a condizione chiaramente che quando il disoccupato ne farà richiesta le altre condizioni menzionate siano soddisfatte.
Tale preoccupazione non è puramente teorica. Sappiamo infatti che, per il momento, alcune autorità cantonali di esecuzione sono assai restie ad autorizzare il volontariato per i disoccupati, limitano l'attività unicamente a tre settimane o, in casi più rari, hanno in passato già sanzionato disoccupati che svolgevano una simile attività.
Stellungnahme des Bundesrates
Il volontariato riveste grande importanza per l'economia svizzera, gode di alta considerazione da parte della collettività e offre un sostegno inestimabile alle persone e alle istituzioni che ne beneficiano. È inoltre un'esperienza arricchente per i disoccupati che lo svolgono. Il legislatore è cosciente dell'importanza del volontariato e ha quindi introdotto, per questa attività, un'eccezione alle condizioni generali dell'idoneità al collocamento.
La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) prevede che in generale l'assicurato che desidera esercitare un'attività di volontariato necessita di un'autorizzazione (v. art. 15 cpv. 4 LADI). Con l'obbligo di autorizzazione il legislatore intende impedire che i disoccupati siano costretti a svolgere attività di volontariato, che tali attività soppiantino un lavoro remunerato oppure che siano in diretta concorrenza con l'economia privata. Si tiene conto di tali obiettivi nella direttiva d'esecuzione intitolata Prassi LADI ID, più precisamente alla cifra marginale B261, dove è indicato che le autorizzazioni vengono accordate per un periodo massimo di tre settimane. Tale misura permette al servizio cantonale di controllare le attività di volontariato e verificare che siano esercitate conformemente alla legge. Ciò allo scopo di prevenire eventuali abusi di diritto (p. es. l'esercizio a titolo volontario di attività solitamente remunerate) e per garantire che l'obiettivo principale, ossia la reintegrazione rapida e duratura delle persone assicurate sul mercato del lavoro, non sia minacciato. È infatti fondamentale che la strategia di reinserimento dei disoccupati da parte di un consulente URC possa essere seguita, in particolare nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e dell'assegnazione di un impiego adeguato. Lo svolgimento di un periodo troppo lungo di volontariato non deve precludere l'assegnazione di un'occupazione.
A giugno 2015 il Consiglio federale ha incaricato la SECO di esaminare questa questione nella direttiva d'esecuzione ed eventualmente di precisarla. La direttiva è stata adattata mediante l'introduzione della nuova cifra marginale B261a.
L'assicurato che esercita volontariamente un'attività nell'ambito di servizi a ore e senza autorizzazione del servizio cantonale è considerato idoneo al collocamento a patto che:
- il servizio a ore non superi il 20 per cento della disponibilità settimanale sul mercato del lavoro;
- queste attività soddisfino i criteri citati in B261;
- l'assicurato sia disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il servizio a ore per assumere un impiego; e
- i doveri di cui all'articolo 17 LADI siano soddisfatti per tutta la durata dell'attività volontaria.
Tale modifica è stata discussa in seno alla Commissione per le questioni giuridiche relative all'esecuzione della LADI (della quale fanno parte alcuni rappresentanti dei cantoni) e sarà valida in questa forma da fine gennaio 2016. Viene così introdotta un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per le attività di volontariato della durata di qualche ora, a patto che le suddette condizioni siano adempiute cumulativamente. La percentuale del 20 per cento è necessaria al fine di rispettare l'obiettivo di reintegrazione rapida e duratura e prevenire eventuali abusi di diritto.
Risposta del Consiglio federale.