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15.4124 · Interpellanza · 2015-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 1 della legge sulla formazione professionale (LFPr), la formazione professionale è un compito comune di Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Il fatto che gli attori abbiano gli stessi diritti ma ognuno il proprio ruolo, rafforza il ruolo della Svizzera come piazza economica e luogo di formazione. La mancanza di un coinvolgimento diretto degli organi che forniscono tali prestazioni, ossia gli operatori della formazione (le scuole), è dunque particolarmente sorprendente. La LFPr sembra sottintendere che i cantoni hanno la possibilità e la volontà di difendere gli interessi degli operatori della formazione pubblici. Ne consegue però anche l'esclusione dal processo politico degli operatori della formazione privati, che rivestono un ruolo particolarmente importante nella formazione professionale. Per garantire un elevato livello di qualità e innovazione e l'orientamento pratico della formazione professionale, è indispensabile che gli operatori privati godano degli stessi diritti nel quadro del partenariato, nell'interesse di una Svizzera forte sul lungo periodo sia come piazza economica che come luogo di formazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene giusto escludere dal partenariato gli operatori della formazione privati?

2. Ritiene anch'esso che gli operatori della formazione privati rivestano un ruolo particolarmente importante nel campo della formazione professionale?

3. Quali sforzi intraprende per coinvolgere sin dall'inizio nel processo politico le scuole private e gli operatori della formazione privati?

4. È anch'esso convinto che coinvolgere gli operatori della formazione privati contribuisca in maniera importante a ridurre i costi della formazione professionale e a renderla più orientata alla pratica e più efficace?

Stellungnahme des Bundesrates

La formazione professionale vede coinvolti molteplici operatori: oltre alle scuole vi sono in particolare gli operatori aziendali e quelli dei corsi interaziendali.

Di regola, all'interno del partenariato della formazione professionale tutti gli attori sono rappresentati da organi superiori (cantoni, organizzazioni del mondo del lavoro). Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:

1./3. Nella formazione scolastica sono attivi sia attori pubblici che privati, con o senza mandato di prestazioni pubblico. Se sono in possesso di un mandato di questo tipo, è irrilevante il fatto che gli operatori siano pubblici o privati.

Nella formazione professionale di base, all'interno degli organi del partenariato (come ad esempio le commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità) sono rappresentate sia le scuole professionali pubbliche che quelle private.

Nella formazione professionale superiore vi sono due situazioni possibili: o entrambe le categorie di operatori - di tipo pubblico e privato - collaborano nell'ambito del partenariato (ad esempio come co-responsabili di programmi quadro d'insegnamento di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori), oppure non è attiva nessuna delle due, come ad esempio nell'elaborazione degli esami di professione e degli esami professionali superiori.

2. Mentre nella formazione professionale di base sono attivi, oltre a quelli pubblici, soprattutto attori privati con mandato di prestazioni pubblico (ne è interessato il 15 per cento delle persone in formazione), la parte scolastica della formazione professionale superiore è assicurata per circa i due terzi da attori privati per la maggior parte senza mandato di prestazioni pubblico. Si tratta per lo più di operatori che offrono corsi non regolamentati di preparazione agli esami federali.

4. La vicinanza al mercato del lavoro, l'efficienza e l'efficacia della formazione professionale duale in Svizzera si basano essenzialmente sullo stretto legame tra teoria (nelle scuole) e pratica (all'interno delle aziende di tirocinio). Come precedentemente esposto, il coinvolgimento degli operatori privati nel partenariato è assicurato. Secondo la legge sulla formazione professionale, i cantoni sono responsabili dell'esecuzione della formazione professionale di base e della vigilanza sulle scuole specializzate superiori. Spetta inoltre ai cantoni, e non alla Confederazione, valutare l'orientamento alla pratica, i costi e l'efficacia dei singoli operatori della formazione.

Risposta del Consiglio federale.