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15.4133 · Mozione · 2015-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni dell'articolo 5 capoverso 1 della legge sul libero passaggio (LFLP) o della relativa ordinanza, affinché la partenza definitiva sia definita come abbandono dell'attività lucrativa e del domicilio in Svizzera per trasferirsi all'estero.

Begründung

Secondo la prassi attuale, quando cessano l'attività lucrativa esercitata in Svizzera, i frontalieri e altre persone che non hanno mai vissuto nel nostro Paese possono richiedere il versamento dell'avere sovraobbligatorio di libero passaggio. Questa prassi è discriminatoria nei confronti dei lavoratori domiciliati in Svizzera, che nella stessa situazione non possono ritirare il loro capitale, in quanto il loro domicilio resta in Svizzera. Il fatto di "lasciare" la Svizzera non può limitarsi alla semplice cessazione dell'attività lucrativa, senza che la persona abbia mai vissuto nel nostro Paese. Con la presente mozione si chiede dunque che la legge o eventualmente l'ordinanza precisino la nozione di "lasciare definitivamente la Svizzera" nel senso che il ritiro del capitale può essere autorizzato unicamente se l'assicurato cessa l'attività lucrativa e abbandona il domicilio principale in Svizzera per trasferirsi all'estero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio del pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza definitiva dalla Svizzera è stato introdotto con l'entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) nel 1985 (art. 30 vLPP; http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10111787&action=open) ed è poi stato ripreso nella legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42; art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, fatto salvo l'art. 25f LFLP). Per principio, se un assicurato lascia un istituto di previdenza prima che insorga un caso previdenziale, va garantito il mantenimento della copertura assicurativa, in modo da evitare successive spese a carico dei contribuenti (prestazioni complementari, aiuto sociale).

Per questo motivo, per le persone che vivono e/o lavorano in Svizzera non è ammesso il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, nemmeno della sua parte sovraobbligatoria, salvo per chi comincia un'attività lucrativa indipendente (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP). Per i lavoratori dipendenti, il pagamento in contanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera è l'eccezione. Ne beneficiano le persone che presumibilmente non avranno più rapporti con le assicurazioni sociali svizzere. Le persone che trasferiscono o avevano già il loro domicilio all'estero e non lavorano più in Svizzera cessano di essere soggette alle norme giuridiche svizzere e sottostanno esclusivamente a quelle estere. Di conseguenza, non vi è più la necessità di evitare successive spese a carico degli enti pubblici svizzeri. Un trattamento diverso in materia di libero passaggio non è pertanto discriminatorio, poiché la disparità di trattamento è oggettivamente giustificata.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1), recepito nell'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE (RS 0.142.112.681) e nella Convenzione AELS (RS 0.632.31), limita il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione d'uscita per le persone che continuano a versare contributi previdenziali in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Per coordinamento dei sistemi si intende che al trasferimento in un (altro) Paese dell'UE o dell'AELS i diritti acquisiti sono mantenuti e vengono esportati solo al momento della riscossione delle prestazioni. In questo sistema non è prevista per principio la riscossione dei fondi previdenziali prima dell'insorgere del caso di previdenza. Per contro, è possibile continuare a beneficiare del pagamento in contanti degli averi della previdenza sovraobbligatoria e del pilastro 3a (cfr. art. 4 della direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea, recepito nell'Accordo sulla libera circolazione con l'UE).

Le persone domiciliate in uno Stato dell'UE o dell'AELS che cessano la loro attività lucrativa in Svizzera possono esigere l'intera prestazione d'uscita (parti obbligatoria e sovraobbligatoria del secondo pilastro nonché terzo pilastro) se non sono soggetti a un'assicurazione di rendita obbligatoria nel loro Stato di domicilio, il che, in caso di domicilio in Germania, Austria, Italia o Francia, avviene di regola quando non vi esercitano alcuna attività lucrativa. Contrariamente alla Svizzera, infatti, nell'ambito dell'assicurazione di rendita i Paesi confinanti non prevedono alcun obbligo assicurativo per le persone senza attività lucrativa. Considerate le norme in materia di previdenza di questi Stati, la limitazione del pagamento in contanti violerebbe dunque le regole del sistema di coordinamento.

Le restrizioni in materia di pagamento in contanti della prestazione d'uscita non si applicano alle persone che lasciano la Svizzera per stabilirsi in uno Stato terzo cioè che non è membro né dell'UE né dell'AELS. Secondo la regolamentazione vigente, dunque, le persone precedentemente domiciliate in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS che, dopo aver lavorato in Svizzera, si trasferiscono in uno Stato terzo per esercitarvi un'attività lucrativa, hanno diritto a tale versamento. Secondo la regolamentazione richiesta dall'autrice della mozione, solo le persone precedentemente domiciliate in Svizzera potrebbero beneficiare del versamento in contanti della prestazione d'uscita, mentre quelle che erano domiciliate in uno Stato dell'UE o dell'AELS non vi avrebbero diritto. Un divieto di pagamento in contanti così categorico per i frontalieri sarebbe incompatibile con i principi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, dato che nella maggior parte dei casi si tratta di stranieri non domiciliati in Svizzera e di conseguenza i cittadini di uno Stato dell'UE risulterebbero penalizzati rispetto ai cittadini svizzeri. Inoltre, considerato che queste persone non hanno comunque diritto né a prestazioni complementari né all'aiuto sociale in Svizzera, non è nemmeno necessario vietare il pagamento in contanti dei fondi previdenziali per evitare che vengano consumati prima del previsto. Tale disparità di trattamento non avrebbe dunque alcuna giustificazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.