15.4146 · Interpellanza · 2015-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nella decisione della Commissione della concorrenza (COMCO), pubblicata oggi, la joint venture tra Ringier, la SSR e Swisscom è stata approvata, nella forma prevista, senza condizioni. Oltre a rafforzare la collaborazione nella commercializzazione degli spazi pubblicitari on line, televisivi, editoriali e radiofonici, i partner di questa collaborazione prevedono di introdurre in Svizzera, via Swisscom TV, pubblicità televisiva diretta a gruppi mirati di persone. Alla luce di questa decisione sorprendentemente chiara della COMCO, è lecito porsi domande sulla verifica in corso dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e sulla struttura concreta della joint venture.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Nei pareri del Consiglio federale relativi alle interpellanze presentate recentemente, esso ha già dichiarato che è favorevole all'impresa comune annunciata, anticipando così la decisione dell'amministrazione. In queste circostanze è ancora possibile per l'UFCOM giungere in modo imparziale a una conclusione per quanto riguarda la verifica relativa alla joint venture?
2. In che misura il Consiglio federale può garantire che la realizzazione dell'impresa comune non crei distorsioni della concorrenza in favore della SSR? Come valuta il Consiglio federale le delicate questioni della delimitazione del mercato tra imprese pubbliche e private o tra imprese di diversi settori (telecomunicazioni, stampa, radiotelevisione, ecc.)?
3. I dati resi disponibili tramite la cooperazione creeranno l'esigenza di un'analisi e un utilizzo approfondito. È stato comunicato che i dati dovranno essere a disposizione soltanto in forma aggregata. Dal punto di vista della protezione dei dati, come può assicurare il Consiglio federale che questi dati siano effettivamente pubblicati soltanto nella loro forma aggregata?
4. Se questi dati vengono pubblicati, dovranno poterne fare uso tutte le imprese mediatiche. In caso contrario viene garantito a un attore completamente privato un chiaro vantaggio competitivo nella commercializzazione dei contenuti pubblicitari. In questo caso la trasmissione dei dati a terzi è assicurata? E come garantisce il Consiglio federale che i dati siano resi disponibili a tutte le imprese interessate alle stesse condizioni o che le imprese private non siano discriminate nell'accedervi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per il Consiglio federale è importante che i media svizzeri sviluppino modelli innovativi in modo che il loro finanziamento sia assicurato a medio-lungo termine. Le piattaforme pubblicitarie, come la joint venture costituita da Swisscom, SSR e Ringier, possono essere una risposta alla rapida evoluzione tecnologica, soprattutto anche in vista del fatto che i proventi pubblicitari tendono sempre più a finire in mano estera, si pensi alle finestre pubblicitarie estere, ai portali on line o ai motori di ricerca. Naturalmente anche nel caso della joint venture occorre chiarire questioni relative alla politica dei media e alla politica istituzionale; è fatto salvo un esame giuridico imparziale. In questo contesto la Commissione della concorrenza (COMCO) esamina gli aspetti legati al diritto della concorrenza, mentre il DATEC, attraverso l'UFCOM, si concentra su quelli connessi al diritto sulla radiotelevisione.
Nel frattempo la COMCO ha autorizzato l'alleanza senza condizioni. Non teme che l'entrata sul mercato della joint venture nuoccia alla concorrenza efficace. Le indagini dell'UFCOM in materia di diritto sulla radiotelevisione sono ancora in corso. La conclusione della procedura è prevista per il primo trimestre del 2016.
2. Nel quadro di un procedimento ai sensi dell'articolo 29 della legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), l'UFCOM appura attualmente le conseguenze, a livello di diritto dei media, della partecipazione della SSR alla joint venture. Se necessario, il DATEC può imporre delle condizioni alla SSR, nel caso in cui la cooperazione dovesse pregiudicare l'adempimento del mandato di programma o limitare considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche. La domanda riguardante quali attori siano considerati imprese mediatiche ai sensi dell'articolo 29 è oggetto del procedimento in corso presso l'UFCOM. Nel quadro del controllo delle fusioni sul piano del diritto della concorrenza, che si applica sia alle imprese di diritto privato che a quelle di diritto pubblico, la COMCO ha effettuato una delimitazione del mercato per analizzare la possibile posizione di questo nuovo attore sul mercato. Essa non si attende una soppressione della concorrenza efficace e pertanto non ha imposto alcuna condizione alla futura joint venture.
3. Fondamentalmente si tratta di rispettare la legge sulla protezione dei dati. Nell'ambito delle attività previste dalla joint venture, emergono anche domande in materia di protezione dei dati, che all'occorrenza dovrebbero essere verificate dall'IFPDT nel quadro delle proprie competenze legali.
4. La domanda relativa all'impiego dei dati rilevati nell'ambito della joint venture è anche oggetto di un procedimento ai sensi dell'articolo 29 LRTV. Il Consiglio federale non intende pregiudicare i risultati di questo procedimento.
Risposta del Consiglio federale.