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Stop all'importazione abusiva di prodotti fitosanitari. Misure legislative contro l'importazione parallela indiretta di prodotti fitosanitari di provenienza non identificabile

15.4164 · Mozione · 2015-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di colmare le lacune legislative tra la normativa svizzera e quella dell'UE nell'ambito delle importazioni parallele di prodotti fitosanitari (PF), in modo da vietare il commercio parallelo indiretto abusivo di PF, che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 54 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).

La norma deve garantire che l'elenco dei prodotti d'importazione parallela contempli unicamente PF la cui composizione chimica è identica a quella di un PF autorizzato in Svizzera (prodotto di riferimento). Possono essere importati esclusivamente prodotti originali in imballaggi originali. L'importatore deve poter dimostrare la tracciabilità del prodotto, ossia che le sue caratteristiche chimiche sono identiche a quelle del prodotto originale. L'adeguamento a livello di legge dovrà avvenire prima della messa a punto del piano d'azione per la protezione fitosanitaria.

Begründung

Il Consiglio federale prevede di presentare, entro fine 2016, un piano d'azione nazionale per la protezione fitosanitaria, che riduca i rischi dei PF. Nell'ambito delle importazioni parallele di PF è tuttavia necessario intervenire immediatamente, poiché a causa di lacune legislative tra la normativa svizzera e quella dell'UE sull'importazione parallela indiretta di PF, attualmente è possibile importare in Svizzera PF dei quali non sono garantite qualità, sicurezza e tracciabilità.

Nell'UE il commercio parallelo di un PF è autorizzato solo se la sua composizione chimica è identica a quella di un prodotto omologato nel Paese europeo d'importazione (prodotto di riferimento). In Svizzera, invece, si richiede solo che il prodotto presenti proprietà determinanti analoghe, accordando dunque a chi effettua importazioni parallele il diritto di travasare un prodotto, che dichiara da importazione parallela, in un proprio/altro contenitore per poterlo portare in Svizzera.

In tal modo si viola e aggira l'obiettivo di importare in Svizzera esclusivamente PF controllati, sicuri e la cui identità può essere identificata in maniera inequivocabile.

Attraverso tale importazione parallela indiretta attualmente vengono introdotti in Svizzera PF la cui provenienza non è né dimostrata né identificabile. Tale procedura costituisce pertanto una violazione degli articoli 36 e 54 dell'OPF. Quest'ultimo sancisce che i prodotti fitosanitari omologati a livello nazionale "per poter essere immessi sul mercato in Svizzera devono avere l'imballaggio estero originale".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le disposizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari in materia d'importazione parallela si basano sull'articolo 160 capoverso 7 della legge sull'agricoltura. Tale capoverso è stato aggiunto nel 1996, su proposta del Parlamento, con l'obiettivo di esercitare pressione sui prezzi dei mezzi di produzione agricoli agevolando l'importazione parallela di prodotti autorizzati all'estero corrispondenti a prodotti autorizzati in Svizzera. Nel 2007, il Parlamento ha ribadito la propria volontà di favorire le importazioni parallele introducendo l'articolo 27b della legge sull'agricoltura, che consente l'importazione di prodotti brevettati.

Attualmente, un prodotto può essere inserito nell'elenco dei prodotti la cui importazione parallela è autorizzata se presenta proprietà determinanti analoghe a quelle di un PF autorizzato in Svizzera, segnatamente se ha lo stesso tenore di principi attivi e appartiene allo stesso tipo di preparato. Le disposizioni di cui all'articolo 36 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari precisano, inoltre, che nell'elenco sono ammessi esclusivamente prodotti omologati in Paesi con esigenze equivalenti; di conseguenza, nella pratica lo sono solo i prodotti omologati in un Paese UE.

Il Consiglio federale riconosce che l'importazione parallela di prodotti già autorizzati a tal fine in un Paese limitrofo possa costituire un problema per garantire la tracciabilità e individuare l'effettiva provenienza del prodotto. Per tale motivo, l'Ufficio federale dell'agricoltura valuterà se le disposizioni vigenti in materia sono sufficienti.

Tuttavia, l'opzione di limitare l'importazione parallela esclusivamente ai prodotti identici a quelli autorizzati in Svizzera non è attualmente applicabile e, di fatto, renderebbe impossibile questo tipo d'importazione. Per verificare l'identicità di due prodotti, infatti, è necessario conoscere l'esatta composizione dei prodotti fitosanitari autorizzati all'estero, nonché la loro provenienza. Tali informazioni sono però confidenziali e il servizio di omologazione svizzero non vi ha accesso. Per ottenerle sarebbe necessario stipulare un accordo che consenta lo scambio reciproco di informazioni confidenziali tra autorità nazionali competenti. Il Consiglio federale si impegna a tal fine nel quadro dei negoziati con l'UE per un accordo nel settore della sicurezza alimentare in vista di un reciproco riconoscimento delle disposizioni concernenti l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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