15.4176 · Mozione · 2015-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere ai necessari adeguamenti a livello d'ordinanza affinché i pesci da acquacoltura siano considerati animali da reddito agricoli.
Begründung
La difficile congiuntura economica e il livello dei prezzi alla produzione di determinati prodotti agricoli, in parte molto insoddisfacente, costringono sempre più agricoltori a esplorare nuovi rami di produzione. Questo atteggiamento è conforme a quanto richiesto dalla politica all'agricoltura.
In Svizzera il consumo di pesce è in costante aumento, ma la sua produzione copre solo il 3 a 4 per cento del fabbisogno. Il potenziale della produzione ittica nelle acque naturali è limitato e non può essere ampliato notevolmente. L'alternativa è allevare pesci in impianti appositamente realizzati, pratica già molto diffusa all'estero. Per mandato costituzionale, produrre derrate alimentari è compito del settore primario; per tale motivo, la produzione di pesce nelle aziende agricole è da ritenersi opportuna. La produzione interna, inoltre, garantirebbe trasparenza sulle condizioni di produzione dal profilo del benessere degli animali e della sostenibilità ambientale. Poiché il pesce, in generale, è considerato un animale selvatico, la sua detenzione in aziende agricole non è conforme alla zona. Onde consentire agli agricoltori innovativi di accedere a tale forma di produzione con la sicurezza giuridica e la precisazione delle competenze esecutive del caso, è imprescindibile adeguare l'ordinanza in materia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'acquacoltura è la produzione di organismi acquatici (pesci, crostacei, molluschi, ecc.) in condizioni controllate; comprende il processo produttivo della selezione, dell'allevamento e della pesca impiegando tecniche che incrementano la produzione degli organismi in questione oltre la capacità dell'habitat naturale (p. es. densità regolare, alimentazione, protezione dai predatori).
Sebbene dalla piscicoltura e dall'acquacoltura si ricavino derrate alimentari, nessuna delle due rientra nel settore primario giusta l'articolo 3 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Ciononostante, al capoverso 3 del suddetto articolo è stabilito esplicitamente che la pesca professionale e la piscicoltura possono essere sostenute attraverso determinati provvedimenti di politica agricola (p. es. miglioramenti strutturali).
Siccome l'acquacoltura è un sistema indipendente dal suolo, secondo il diritto vigente gli edifici e gli impianti appositamente realizzati nella zona agricola non sono conformi alla zona. Rientrano in una zona edificabile o in una zona creata specificamente secondo l'articolo 18 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Se un impianto di acquacoltura in un'azienda agricola adempie i rispettivi presupposti, può essere autorizzato come azienda accessoria non agricola (art. 24b cpv. 1 LPT).
La mozione propone di procedere ai necessari adeguamenti a livello d'ordinanza affinché i pesci da acquacoltura siano considerati animali da reddito agricoli. Nella legislazione agricola e in quella sulla pianificazione del territorio, la pesca professionale e l'acquacoltura non sono classificate nel settore primario e quindi, per dar seguito a tale richiesta, si dovrebbe attuare una revisione di legge. Si dovrebbe inoltre valutare se non debba essere modificata anche la Costituzione (art. 104 Cost.). Siccome la mozione chiede un intervento a livello d'ordinanza, per motivi legali, non può essere accolta.
Il Consiglio federale, tuttavia, apprezza la grande varietà di rami di produzione e innovazioni nel primario ed è sostanzialmente favorevole alla produzione indigena di pesce in impianti di acquacultura. Di conseguenza è disposto a vagliare la richiesta ed eventualmente a sottoporre al Parlamento una proposta di modifica delle basi legali nel quadro di una prossima revisione di legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.