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15.4178 · Interpellanza · 2015-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sancisce che il numero d'assicurato AVS sarà utilizzato quale numero d'identificazione fiscale per le persone fisiche. Per motivi legati alla protezione dei dati, il Consiglio federale si era adoperato affinché venisse adottato un identificativo specifico. In Parlamento, l'interesse pubblico di garantire un'applicazione efficiente della LSAI ha però prevalso sull'interesse privato e pubblico di tutelare la riservatezza del numero AVS. Per la prima volta, dunque, il numero AVS verrà utilizzato sistematicamente nello scambio internazionale di dati. Sulla base di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si potrà proteggere il numero AVS da eventuali abusi (collegamento con dati personali, furto d'identità) nel contesto dello scambio internazionale di dati?

2. Come si potrà garantire e controllare che nello scambio internazionale di dati siano rispettate le condizioni poste dalla LAVS in materia di protezione dei dati?

3. In che modo si potrà conservare una visione d'insieme di chi utilizza sistematicamente il numero AVS e garantire l'elevata qualità indispensabile per l'impiego di questo utilissimo strumento?

4. Se si esclude la creazione di un numero ex novo - considerata troppo onerosa - esistono alternative semplici e a basso costo al numero AVS per lo scambio internazionale di dati a fini fiscali?

5. In che misura l'utilizzazione del numero AVS per lo scambio internazionale di dati pregiudicherà la crescente diffusione del suo impiego quale numero d'identificazione universale a livello nazionale?

6. Quali misure sono previste per subordinare l'utilizzo sistematico del numero AVS al rispetto dei principi costituzionali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 20 della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1) limita l'utilizzazione del numero d'assicurato AVS quale numero d'identificazione fiscale alla sola trasmissione delle informazioni necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni. L'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte di utenti esteri è pertanto autorizzata esclusivamente se effettuata a tale scopo. Tuttavia, le autorità svizzere non possono attuare sanzioni in caso di abusi da parte di autorità o istituti finanziari esteri. Lo stesso vale per le misure di sicurezza previste dalla legge contro la combinazione illecita di dati e per le prescrizioni di natura tecnica e organizzativa per la tutela della sicurezza dei dati che, come le disposizioni penali della legge del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), sono di fatto inefficaci contro gli attori esteri. All'estero la protezione da eventuali abusi non può essere garantita come in patria. La realtà è questa, anche se le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati previste dagli Stati partner devono rispettare determinate prescrizioni di diritto internazionale e nonostante il Consiglio federale analizzi di volta in volta le disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili nei potenziali Stati partner, prima di sottoporre all'approvazione del Parlamento l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con quei Paesi.

2. La LAVS ammette l'utilizzazione sistematica del numero AVS solo se la pertinente legge federale definisce espressamente lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto. Sebbene la LSAI, in linea con le prescrizioni della LAVS, indichi in generale come aventi diritto le autorità e gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, le autorità svizzere non sono in grado di verificare se questi enti utilizzino effettivamente il numero AVS per gli scopi definiti nella LSAI. Nello scambio internazionale di dati a fini fiscali non è possibile controllare il rispetto delle condizioni poste dalla LAVS in materia di protezione dei dati come a livello nazionale.

3. Attualmente non si sa quali e quanti istituti finanziari e autorità utilizzeranno il numero AVS negli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di dati. A garanzia della qualità, l'articolo 50g LAVS prevede determinate misure di sicurezza, che includono tra l'altro l'obbligo di annunciarsi all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) per i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero AVS. Poiché però il rispetto di quest'obbligo non può essere imposto agli attori esteri interessati non è nemmeno possibile conoscere il numero complessivo di questi utilizzatori. Inoltre, le misure previste dalla legislazione nazionale a garanzia della qualità dell'amministrazione dei dati (che finora hanno contribuito a garantire l'elevata affidabilità del numero AVS), in particolare il confronto regolare di dati con quelli della banca dati dell'UCC, sono difficilmente attuabili all'estero.

4. Quale alternativa si potrebbe introdurre un numero derivato da quello AVS oppure un nuovo numero settoriale generato secondo un principio aleatorio. Le possibilità tecniche dell'UCC sarebbero compatibili con questa soluzione, la cui introduzione e attuazione produrrebbero costi per alcune centinaia di migliaia di franchi.

5. L'utilizzazione del numero AVS da parte di attori esteri introdotta con la LSAI è limitata allo scambio di dati a fini fiscali e non pregiudica in alcun modo la diffusione del suo impiego quale numero d'identificazione universale a livello nazionale. Un'utilizzazione di questo tipo solleva questioni di fondo che necessitano di accertamenti accurati. È inoltre necessario garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni costituzionali circa il diritto all'autodeterminazione in materia di informazione.

6. A livello federale, qualsiasi utilizzazione sistematica del numero d'assicurato presuppone una base legale formale sufficiente. Lo stesso vale per l'utilizzazione sistematica da parte delle autorità e delle istituzioni incaricate di eseguire il diritto cantonale. Nella realtà, tuttavia, a livello cantonale non sempre esiste una base legale e, se esiste, non sempre è sufficientemente precisa. Per questa ragione, è attualmente al vaglio l'eventualità di una precisazione del testo dell'articolo 50e capoverso 3 LAVS. Le autorità e le istituzioni autorizzate ad utilizzare sistematicamente il numero AVS devono attenersi alle misure di sicurezza legali. A livello nazionale, l'utilizzazione sistematica illecita è perseguibile penalmente, al pari della violazione dell'obbligo di adottare misure di sicurezza per la protezione del numero d'assicurato.

Risposta del Consiglio federale.