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15.4179 · Interpellanza · 2015-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Stando alla "NZZ am Sonntag" (3 dicembre 2015), la Svizzera ha concesso l'asilo a un mutilato di guerra iracheno che ha combattuto per l'ISIS. Secondo il settimanale zurighese, l'uomo ha ottenuto l'asilo fornendo indicazioni false. Le autorità di controllo non hanno individuato la frode.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Può confermare che la SEM ha concesso l'asilo a questa persona (chiamata Osamah H.)?

2. Perché gli specialisti della SEM non hanno riconosciuto la frode? La SEM non dispone di alcun meccanismo per verificare la correttezza di una decisione positiva d'asilo?

3. Quanti terroristi hanno ottenuto asilo in Svizzera?

4. Stando alla risposta del Consiglio federale alla domanda 5 dell'interpellanza 15.3547, i terroristi non possono essere rimpatriati, poiché la Svizzera violerebbe l'articolo 3 CEDU. Il Consiglio federale può confermare che i terroristi non possono essere rimpatriati nemmeno se commettono o potrebbero commettere reati in Svizzera?

5. Secondo il Consiglio federale, le persone coinvolte in attività terroristiche non ottengono asilo in Svizzera (link). Quante domande d'asilo sono state respinte dal 2010 perché i richiedenti erano coinvolti in attività di questo tipo?

6. Quanti membri del FIS algerino (Front Islamique du Salut) hanno ottenuto l'asilo o sono stati ammessi provvisoriamente?

7. Il 15 febbraio 2014 un copilota etiope ha dirottato un volo passeggeri per poter chiedere asilo politico in Svizzera. La sua domanda d'asilo è stata trattata? In caso affermativo, il pilota ha ottenuto l'asilo? In caso negativo, è stato rinviato in Etiopia?

8. I rifugiati autorizzati a restare in Svizzera possono svolgere attività politiche nel nostro Paese, anche se dirette contro un governo estero? In caso affermativo, questa prassi non costituisce un pericolo per la neutralità svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Per motivi di protezione dei dati e della personalità il Consiglio federale non può esprimersi in merito ai singoli casi.

Nella procedura d'asilo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) valuta se una persona è bisognosa di protezione e adempie la qualità di rifugiato. Per tale valutazione esamina le affermazioni del richiedente l'asilo accertandone la veridicità. Per tale accertamento deve in linea di massima fondarsi sulle affermazioni della persona stessa. Mediante tecniche interrogative adeguate nonché accertamenti interni ed esterni, la SEM effettua una valutazione globale e al momento di decidere sulla domanda d'asilo stabilisce, una volta preso atto di tutte le prove, se le affermazioni del richiedente vadano ritenute per lo più degne di fede. I collaboratori della SEM frequentano corsi di formazioni specifici in questo campo.

La SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali (art. 63 cpv. 1 della legge sull'asilo; LAsi; RS 142.31) o ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 Lasi).

3. Se la SEM viene a sapere già durante la procedura d'asilo che il richiedente l'asilo ha commesso un reato riprensibile o ha attentato o compromesso la sicurezza interna o esterna della Svizzera, respinge la sua domanda d'asilo e ordina al contempo l'allontanamento dalla Svizzera. Questo principio è applicato sistematicamente. Per poter effettuare una valutazione globale, la SEM collabora in questo settore attivamente con le autorità di sicurezza della Confederazione. Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta alla domanda 5 dell'interpellanza Schneeberger 15.3547, "Terroristi tra i richiedenti l'asilo?".

4. Come già spiegato, le persone che mettono in pericolo la sicurezza interna sono allontanate dalla Svizzera. È però fatto salvo l'articolo 25 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. La medesima garanzia è sancita all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

5. Dato che i motivi per il respingimento di una domanda d'asilo non vengono rilevati statisticamente non è possibile fornire indicazioni in merito.

6. Il numero di queste domande d'asilo non viene rilevato statisticamente dalla SEM. Per quanto riguarda il trattamento delle domande d'asilo di membri del FIS algerino si rimanda alla risposta alla domanda 3. Secondo la legislazione vigente, il solo fatto di essere un membro del FIS non può tuttavia comportare il respingimento della domanda d'asilo.

7. Per motivi di protezione dei dati e della personalità il Consiglio federale non può prendere posizione in merito a questo singolo caso. La libertà di opinione e di riunione sancite nella Costituzione federale sono diritti fondamentali che possono essere fatti valere anche dagli stranieri.

8. Previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), il Consiglio federale ha tuttavia la possibilità di vietare a una persona fisica, un'organizzazione o un gruppo di svolgere un'attività volta direttamente o indirettamente a propugnare, appoggiare o favorire in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che costituisca una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 9 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; LMSI; RS 120). Le attività di singoli individui non sono imputabili allo Stato svizzero, ragione per cui non tangono la neutralità della Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.