15.4210 · Mozione · 2015-12-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di completare l'ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari (RS 732.112.1), in modo tale che l'ipotesi di pericolo tenga conto della prova di una protezione sufficiente contro gli attacchi terroristici. In particolare devono essere incluse le cadute di modelli di aeromobili civili o militari in servizio al momento della prova, tali da esercitare la massima sollecitazione da urto sugli edifici. Si deve considerare anche lo scenario di urti in successione da parte di più aeromobili. La prova deve essere aggiornata ogni cinque anni secondo lo stato della tecnica.
Begründung
Secondo le valutazioni del Consiglio federale, il pericolo di attacchi terroristici è aumentato. Il collegio considera ora la possibilità che gli impianti nucleari siano l'obiettivo di attacchi o di azioni ostili. Un incidente in una centrale nucleare, provocato per esempio da un attacco terroristico, provocherebbe danni incalcolabili al nostro Paese. Nel peggiore dei casi, renderebbe per sempre inabitabili vaste aree della Svizzera. Gli impianti nucleari non sono progettati per resistere ad attacchi provenienti dal cielo e ad eventi bellici. Le centrali nucleari svizzere sono protette solo parzialmente contro la caduta di un aereo provocata intenzionalmente. Gli impianti di Beznau e Mühleberg non sono stati costruiti tenendo conto della possibilità della caduta di un aereo: da questo punto di vista, i loro dispositivi di protezione, in particolare il contenitore esterno, sono carenti. Gli impianti di Gösgen e Leibstadt sono stati progettati per resistere alla caduta dei tipi di aeromobili in servizio al momento della loro costruzione (fine anni Settanta/inizio anni Ottanta). Nel frattempo, le dimensioni, la massa e anche la velocità massima degli aerei si sono evolute. Di conseguenza, al giorno d'oggi sono possibili impatti con energia molto maggiore di allora. Come sappiamo dall'11 settembre 2001, anche aerei di grandi dimensioni possono essere diretti con precisione contro edifici e impianti. I piloti professionisti confermano che ciò vale anche per i quattro siti delle centrali nucleari svizzere. Poiché queste ultime, rispetto a quanto avviene in altri Paesi, si trovano relativamente vicino a grandi aeroporti, sono praticamente escluse misure preventive come anche una particolare sorveglianza dello spazio aereo. È quindi importante che gli impianti stessi siano adeguatamente protetti contro gli attacchi terroristici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I requisiti in materia di sicurezza contro attacchi terroristici quale la caduta di un aereo su un impianto nucleare provocata intenzionalmente sono definiti nell'articolo 9 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu; RS 732.11). Nell'articolo 9 capoverso 3 OENu, il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di fissare in un'ordinanza i principi per le ipotesi di pericolo e per i requisiti edilizi, tecnici, organizzativi e amministrativi cui devono adempiere le misure di sicurezza esterna.
L'articolo 3 capoverso 3 della relativa ordinanza del DATEC del 16 aprile 2008 sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari (RS 732.112.1) incarica l'autorità di vigilanza, quindi l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ai sensi dell'articolo 6 OENu, di disciplinare le ipotesi di pericolo determinanti. Ciò deve avvenire in una direttiva segreta, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.
Secondo l'articolo 3 capoverso 2 della stessa ordinanza, le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare al terrorismo mondiale e all'estremismo violento, alla situazione di minaccia specifica per la Svizzera, al potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere, allo stato della tecnica di attacco e al possibile comportamento dell'autore del reato.
Come prescritto dall'articolo 22 capoverso 2 lettera d della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), per tutta la durata di vita di un impianto nucleare devono essere effettuate valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna. Di conseguenza, l'IFSN ha avviato nel 2013 i lavori di aggiornamento degli studi del 2002 sulle cadute di aeromobili provocate intenzionalmente. Tale aggiornamento, che non si è ancora concluso, terrà conto, come chiesto dall'IFSN, dei nuovi sviluppi tecnici e delle ultime conoscenze acquisite, così da basarsi su dati e minacce attuali.
Secondo il Consiglio federale, un completamento dell'ordinanza da parte del DATEC non è necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.