15.4211 · Interpellanza · 2015-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nell'avamprogetto posto in consultazione sulla riforma della legge sul diritto d'autore (LDA) il Consiglio federale ha lasciato alcuni punti in sospeso. È pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. L'introduzione di limiti massimi nell'articolo 60 capoverso 2 LDA ha rivoluzionato le forme d'utilizzo delle opere; da allora le entrate sono diminuite considerevolmente. Come giudica il Consiglio federale le conseguenze dei limiti massimi sulle indennità degli autori e interpreti e sull'attrattiva della Svizzera quale polo del settore economico culturale?
2. Come giudica la contraddizione contenuta nell'articolo 60 capoverso 2 LDA, dove il criterio dell'adeguatezza è vanificato dalla definizione di limiti massimi fissi e da un rapporto fisso di 10 a 3 tra diritti d'autore e diritti di protezione affini? A quanto ammonta, a suo avviso, una rimunerazione adeguata?
3. Vede attualmente motivi impellenti che giustifichino il mantenimento di questa normativa in contraddizione con la libertà contrattuale?
4. Come giudica la normativa svizzera rispetto alla situazione in numerosi Paesi europei? Quali possibilità vede per compensare svantaggi legati alla situazione locale per gli interpreti e i produttori svizzeri?
5. Come è possibile adeguare la normativa a nuove forme di utilizzo che consentano agli aventi diritto di ottenere "una rimunerazione adeguata"?
6. È disposto a considerare nel messaggio concernente la revisione della LDA la possibilità di rendere più flessibile l'articolo 60 capoverso 2 LDA?
Begründung
Nel 2014 il Tribunale federale ha constatato che l'introduzione dei limiti massimi e del rapporto fisso nell'articolo 60 capoverso 2 LDA, nel 1992, è stata il risultato di una valutazione politica (DTF 140 II 305). Consiglio federale e Parlamento hanno sempre sottolineato che in Svizzera deve essere possibile vivere del lavoro creativo. Nel contesto attuale l'impostazione fissa dell'articolo 60 capoverso 2 LDA non risulta né al passo con i tempi né adeguata. Al momento della sua introduzione, nel settore musicale gran parte delle entrate era conseguita grazie alla vendita diretta di supporti sonori. Con la digitalizzazione, la pirateria informatica correlata e la forte posizione dell'ISP, questo mercato è tuttavia diminuito del 70 per cento. A farne le spese sono soprattutto i piccoli e medi interpreti e produttori, che non dispongono di altre fonti di guadagno (come elevati cachet per i concerti).
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. Nel caso dell'utilizzo della musica via Internet menzionato dall'autore dell'interpellanza non si applicano i limiti del 10 e del 3 per cento. Tali limiti si riferiscono soltanto ai diritti soggetti alla vigilanza della Confederazione. In linea di massima la diffusione della musica tramite Internet non vi è soggetta. Nei settori in cui i suddetti limiti sono applicati, dalla loro introduzione le cifre d'affari si sono quasi triplicate.
2. Con la formulazione "di norma" e la condizione secondo cui la remunerazione deve essere adeguata, l'articolo 60 capoverso 2 LDA consente un'applicazione flessibile delle cifre percentuali. La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF), che verifica l'adeguatezza delle remunerazioni, ha per esempio ripetutamente approvato un superamento del limite del 3 per cento. Essa ritiene possibile superare i limiti del 3 e del 10 per cento ad esempio nei casi in cui si tratta di riunire diversi utilizzi in una sola tariffa.
3./6. La proposta di abrogare i limiti percentuali nell'articolo 60 capoverso 2 LDA non è stata approvata dalla maggioranza del gruppo di lavoro per la modernizzazione della legislazione in materia di diritti d'autore AGUR 2012, per cui una tale modifica non è stata ripresa nell'avamprogetto di revisione della LDA posto in consultazione. L'avamprogetto adottato dal Consiglio federale a fine 2015 intende sostanzialmente contribuire ad aumentare l'attrattiva della Svizzera per il settore dell'economia culturale semplificando notevolmente la lotta alla pirateria e rendendola più efficace.
4. I confronti con le leggi straniere e la loro applicazione sono molto difficili a causa di condizioni quadro differenti. In una recente decisione, confermata dal Tribunale federale, la CAF ha messo in dubbio l'attendibilità di tali confronti nel caso della remunerazione per diritti di protezione affini. La suddetta flessibilità dell'articolo 60 capoverso 2 LDA garantisce che gli interpreti e i produttori svizzeri non siano svantaggiati a causa della loro ubicazione.
Sebbene i limiti del 3 e del 10 per cento non siano applicabili all'utilizzazione della musica tramite Internet, menzionata dall'autore dell'interpellanza, i modelli aziendali in rete sono oggetto d'esame. In seno all'UE così come in Svizzera sussiste la preoccupazione che la posizione negoziale degli interpreti sia troppo debole per poter conseguire una remunerazione adeguata. L'UE sta pertanto attualmente esaminando la situazione in dettaglio. Il Consiglio federale seguirà attivamente gli sviluppi europei.
Risposta del Consiglio federale.