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15.452 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

I membri del Parlamento devono rendere conto separatamente delle donazioni (elargizioni in denaro e altre liberalità di carattere pecuniario) da essi ricevute per l'esercizio dell'attività politica.

Le singole donazioni di importo pari almeno a 5000 franchi vanno iscritte, con il nominativo del donatore, in un registro pubblico compilato dai Servizi del Parlamento.

Se nel corso di un anno superano i 10 000 franchi, le donazioni singole o multiple (purché effettuate dallo stesso donatore) vanno iscritte in un registro pubblico compilato dai Servizi del Parlamento, che ne specifichi l'importo e la provenienza.

Queste norme si applicano anche ai membri neoeletti del Parlamento.

Begründung

La fiducia nella politica è di fondamentale importanza per il funzionamento della nostra democrazia. Poiché possono dare luogo a rapporti di dipendenza, è giusto che le donazioni siano rese note al pubblico. È perciò opportuno che la questione delle donazioni sia disciplinata dalla legge sul Parlamento, cosicché tali norme si applichino a tutti i deputati. Le raccomandazioni dell'Ufficio dell'11 dicembre 2007 non accennano minimamente al tema delle donazioni. Esiste un registro pubblico degli interessi, il quale non fornisce tuttavia alcuna informazione sugli eventuali flussi di denaro - siano essi correlati o meno agli interessi riportati nell'elenco.

Per come è intesa nel nostro Paese, la democrazia esige che vi sia trasparenza anche a questo riguardo. Nei Parlamenti nazionali dei Paesi limitrofi, ad esempio, le norme sull'accettazione di donazioni e sulla loro pubblicità sono da lungo tempo date per scontate.