15.453 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge sul Parlamento è modificata come segue:
I membri del Parlamento possono partecipare a un viaggio su invito di un gruppo di interesse svizzero o estero se provvedono essi stessi a pagare le spese di viaggio. Questa norma non si applica alle prestazioni pecuniarie di entità inferiore a un importo da definirsi.
Begründung
Le raccomandazioni degli Uffici dell'11 dicembre 2007 prevedono che un deputato possa partecipare a un viaggio su invito di un gruppo di interesse svizzero o straniero a condizione che paghi egli stesso le spese del viaggio. Si precisa inoltre che l'indipendenza di un deputato non è compromessa nel caso in cui partecipi, nel corso del viaggio in questione, a eventi (p. es. un pranzo o un aperitivo) offerti dal gruppo d'interesse.
La raccomandazione è dunque da ritenersi chiara già oggi. Poiché tuttavia si pongono sempre nuovi interrogativi al riguardo, val la pena di precisarla e inserirla nella legge sul Parlamento. Sarebbe una misura di facile attuazione che concorrerebbe ad accrescere la trasparenza e soprattutto a rafforzare la fiducia della popolazione nella politica. Anche chi offre i viaggi sarebbe inoltre in chiaro su cosa è permesso e cosa non lo è.
È inoltre opportuno analizzare se i viaggi all'estero svolti dai membri del Parlamento in diretta correlazione con il loro mandato debbano essere resi noti in un registro pubblico e se per ciascun deputato debba essere predisposto per tali viaggi un credito di entità da definirsi - fissando ad esempio un tetto massimo annuo per singolo deputato come previsto per i corsi di lingue oppure stabilendone l'entità in funzione della commissione.