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15.458 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa formulata come proposta generica:

Sono elaborate le necessarie basi legali al fine di istituire un congedo parentale di 14 settimane al massimo quale complemento al congedo di maternità di 14 settimane legato alla nascita di un figlio. La nuova normativa stabilirà la percentuale del congedo che il padre può o deve prendere (è prevedibile un congedo del 100 per cento) e le sue modalità (in blocco, entro quando, mediante riduzione del grado di occupazione). Complessivamente il congedo parentale sarà al massimo di 28 settimane.

Begründung

Sono stati presentati diversi interventi parlamentari riguardanti il congedo di paternità e il congedo parentale. Dal 1° luglio 2005 le madri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità di perdita di guadagno per 14 settimane (80 per cento del reddito lavorativo). L'indennità di maternità è un disciplinamento legato alla nascita di un figlio che permette alla madre di rimettersi dal parto e di cominciare con tranquillità l'allattamento. Manca invece una normativa sul congedo di paternità e sul congedo parentale legato alla nascita di un figlio. Per garantire la parità fra i sessi e rafforzare il legame con il figlio dev'essere introdotto un congedo parentale la cui durata complessiva corrisponda al massimo a quella del congedo di maternità.

Occorrerà stabilire come organizzare le 14 settimane di congedo supplementari, ossia definire se il congedo è accordato a entrambi i genitori o soltanto al genitore che non ha avuto un congedo in seguito alla nascita, fissare la scadenza (p. es. al massimo entro 12 mesi dal parto) e la forma assunta dal congedo (in una sola volta, in blocchi, mediante una modifica del grado di occupazione).