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Trasparenza sui lobbisti. Autorizzazioni d'accesso giornaliere rilasciate dai parlamentari

15.464 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-19

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre creare le basi legali necessarie affinché in futuro, oltre alla lista delle autorizzazioni d'accesso permanenti (art. 69 cpv. 2 LParl), sia pubblicata anche la lista delle autorizzazioni temporanee di accesso a Palazzo federale rilasciate dai parlamentari.

Begründung

Ogni parlamentare ha il diritto di designare due persone alle quali può essere consentito l'accesso alle parti non aperte al pubblico di Palazzo federale (cfr. art. 69 cpv. 2 LParl). La disposizione ha il tenore seguente: "I parlamentari possono farsi rilasciare per due persone da loro designate una tessera ciascuna che, per una durata determinata, autorizza ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile."

Durante la sessione parlamentare i deputati possono inoltre rilasciare a due persone al massimo un'autorizzazione d'accesso limitata a un giorno determinato. Queste autorizzazioni d'accesso di un giorno non sono pubblicate. Occorre introdurre una nuova disposizione nella LParl che permetta di creare trasparenza sull'identità dei beneficiari di queste autorizzazioni d'accesso e sulle funzioni che queste persone svolgono. Va quindi sancito l'obbligo di iscrivere le autorizzazioni d'accesso temporanee in un registro aggiornato e pubblicamente consultabile.

Il ruolo svolto dalle persone che beneficiano di autorizzazioni d'accesso permanenti a Palazzo federale è spesso al centro del dibattito sul lobbismo in Parlamento. Sui nomi e le funzioni di tali beneficiari regna tuttavia già una certa trasparenza, vigendo l'obbligo d'iscrizione in un apposito registro. Non esiste invece un registro pubblico in cui figurino i nomi e le relazioni d'interesse dei beneficiari di un'autorizzazione d'accesso temporanea.