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16.048 · Oggetto del Consiglio federale · 2016-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 3 giugno 2016 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell‘art. 123c Cost.)

Ausgangslage

Comunicato stampa del Consiglio federale del 03.06.2016

Interdizione a vita di esercitare un'attività per i condannati pedofili

Nessun pedofilo condannato per reati sessuali potrà più lavorare a contatto con minorenni; questo è quanto prevede il messaggio sull'attuazione dell'iniziativa sui pedofili, adottato venerdì dal Consiglio federale e ora sottoposto al Parlamento. Per tener conto di uno dei capisaldi dello Stato di diritto, discusso nella campagna precedente la votazione, è stata introdotta una disposizione derogatoria applicabile in particolare ai cosiddetti casi di relazioni adolescenziali.

Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli". Il nuovo articolo costituzionale 123c adottato di conseguenza ha pertanto il tenore seguente: "Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti". Tale interdizione va concretizzata mediante una revisione del Codice penale e del Codice penale militare.

Nel suo messaggio, il Consiglio federale si attiene fedelmente al tenore della nuova disposizione costituzionale, secondo cui il giudice, a prescindere in linea di massima dalle circostanze del caso concreto, deve obbligatoriamente pronunciare l'interdizione a vita di esercitare un'attività nei confronti di un adulto condannato per un reato sessuale su un minorenne o su una persona particolarmente vulnerabile. È particolarmente vulnerabile non solo chi, a causa dell'età o di una malattia, necessita di aiuto ma anche chi ha un rapporto di dipendenza con l'autore del reato, è inetto a resistere oppure incapace di discernimento. L'elenco completo dei reati comprende, oltre a crimini e delitti, anche contravvenzioni contro l'integrità sessuale (p. es. molestie sessuali). Anche se l'autore è penalmente incapace ed è stato condannato a una misura terapeutica, il giudice deve obbligatoriamente pronunciare nei suoi confronti un'interdizione a vita di esercitare un'attività.

Nel contempo il Consiglio federale intende tener conto anche dei principi costituzionali relativi allo Stato di diritto e in particolare del principio della proporzionalità. Pertanto prevede una deroga e la possibilità di un riesame successivo; visti i risultati della consultazione ha subordinato tali opzioni a condizioni ancora più severe rispetto a quanto proposto nell'avamprogetto. Il giudice può prescindere dalla pronuncia di un'interdizione obbligatoria a vita nei casi di esigua gravità, in particolare per le relazioni adolescenziali. In questo modo si è tenuto conto anche delle intenzioni dei promotori dell'iniziativa. Inoltre, a determinate condizioni, il condannato può chiedere, trascorso almeno un periodo di esecuzione pari a dieci anni, di riesaminare l'interdizione che quindi può essere attenuata o anche soppressa.

Nessuna deroga per i pedofili

In ogni caso né la disposizione derogatoria né la possibilità di un riesame si applicano agli autori considerati pedofili dal punto di vista psichiatrico, per i quali il giudice deve sempre e inderogabilmente disporre un'interdizione a vita di esercitare un'attività. In questo modo il Consiglio federale attua l'obiettivo principale dell'iniziativa, intitolata appunto "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli".

L'esecuzione dell'interdizione di esercitare un'attività si avvale di due strumenti: da un lato l'estratto del casellario giudiziale e il nuovo estratto specifico per privati permettono ai datori di lavoro, alle organizzazioni e alle autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione di verificare se un candidato o un collaboratore è sottoposto a un divieto o a un'interdizione. Dall'altro l'assistenza riabilitativa cui di norma sono sottoposti gli autori.

Completata e inasprita l'attuale interdizione di esercitare un'attività

Le disposizioni di legge proposte completano le norme sull'interdizione di esercitare un'attività entrate in vigore il 1° gennaio 2015, con cui la vecchia interdizione di esercitare una professione era stata trasformata in una più estesa interdizione di esercitare un'attività. Da allora il giudice può vietare, se necessario a vita, anche attività extraprofessionali in seno ad associazioni o altre organizzazioni. L'interdizione è stata inoltre integrata con un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. Oltre che dai reati sessuali, questo divieto tutela le persone ad esempio anche dalla violenza domestica o dalle insidie.

La normativa proposta inasprisce il diritto vigente sotto tre aspetti: amplia l'elenco dei reati, non tiene conto della pena minima inflitta e impone al giudice di pronunciare l'interdizione obbligatoria sempre a vita. Il disegno applica inoltre agli autori considerati pedofili condizioni particolarmente severe dal momento che per questi casi esclude categoricamente il ricorso alla disposizione derogatoria e anche alla possibilità di un riesame dell'interdizione.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 18.09.2017

Pedofili, mai più al lavoro con fanciulli

Chiunque sia stato condannato per abusi sessuali non potrà più lavorare a contatto con bambini. È quanto prevede la legge di applicazione all'iniziativa popolare di Marche Blanche adottata oggi dal Consiglio degli Stati per 26 voti a 12 a 4 astenuti. Per rispettare il principio di proporzionalità, i giudici godranno tuttavia di un margine di manovra. Il dossier va al Nazionale.

In votazione, il 18 maggio 2014, l'iniziativa di Marche Blanche aveva fatto il pieno di voti. Alla chiusura dei seggi i "sì" erano stati il 63,5%. Tutti i Cantoni si erano detti a favore, Ticino e Romandia in testa.

L'iniziativa chiede di pronunciare obbligatoriamente l'interdizione a vita di esercitare un'attività professionale od onorifica in contatto con giovani per chi ha subito una condanna per reati sessuali commessi su minori.

La legge di applicazione ha dato parecchio filo da torcere alle autorità. Nel corso della sua elaborazione, il Consiglio federale ha inasprito il testo di legge, pur tenendo conto del principio di proporzionalità. No quindi a un divieto a vita assoluto poiché sarebbe in contraddizione con lo Stato di diritto.

Una minoranza avrebbe voluto non entrare nel merito della proposta di legge, lasciando invece ai tribunali l'onere di applicare il nuovo articolo costituzionale così come adottato dal popolo. Il relatore della commissione, "senatore" Fabio Abate, ha tuttavia dichiarato che "non è nella cultura di questa Camera non affrontare i problemi".

La maggioranza ha quindi respinto la non entrata nel merito per 35 voti a 7, sostenendo la necessità di formulare una legge il più aderente possibile all'iniziativa, dando così ai giudici una bussola cui orientarsi.

Nel corso del dibattito, il plenum ha inserito varie novità rispetto al progetto governativo. La legge fa la distinzione tra due tipi di divieti: uno riguarda le attività con minori sotto i 16 anni e l'altro mira a proteggere gli adulti. La ministra di giustizia e polizia Simonetta Sommaruga ha fatto notare che la soluzione scelta dai "senatori" è silente per quanto riguarda i giovani d'età compresa tra i 16 e i 18 anni.

In futuro, un giudice che condanna una persona per atti sessuali su minori o persone incapaci di intendere e volere dovrà vietargli vita natural durante qualsiasi attività a titolo professionale o onorifico con persone che ricadono in queste due categorie. Sono quindi comprese le attività legate alle professioni sanitarie e che implicano contatti diretti con i pazienti.

Questa sanzione si applicherà a prescindere dalla pena inflitta e per un catalogo preciso di delitti. Dalla lista è stato tolto per esempio l'esibizionismo. Stando ai "senatori", le semplici contravvenzioni o infrazioni perseguite su denuncia di parte non devono per forza sfociare in un divieto a vita di esercitare determinate attività.

Eccezioni sono previste per le relazioni tra adolescenti. Se al momento dell'atto, l'autore aveva meno di 22 anni e il minore meno di 14 e che tra i due era in corso una relazione amorosa, il divieto a vita non sarà pronunciato automaticamente.

In generale, il giudice potrà rinunciare a pronunciare un divieto a vita solo in via eccezionale, per esempio per casi di lieve entità e solo se l'interdizione a vita non sembra necessaria per impedire all'autore di commettere altre delitti di natura sessuale.

Si tratta per esempio di evitare di prendersela col gestore di un ufficio postale che ha venduto una rivista pornografica a un minore o con un gruppo di giovani con meno di 18 anni che ha condiviso sui cellulari video a carattere sessuale girati con protagonisti con meno di 16 anni.

Nessuna deroga invece se una persona è stata condannata per tratta di esseri umani, coazione sessuale, stupro, atti di ordine sessuale compiuti su una persona incapace di discernimento o di resistenza oppure incoraggiamento alla prostituzione. Il giudice non godrà nemmeno di alcun margine di manovra se l'autore è un pedofilo riconosciuto come tale da uno psichiatra.

Per 28 voti a 14, la Camera dei Cantoni ha deciso un giro di vite anche per quanto riguarda il riesame di un divieto a vita dopo dieci anni. Il divieto a vita decretato d'ufficio non potrà essere tolto. Per 23 voti a 17, i "senatori" hanno però respinto l'idea di togliere al procuratore la competenza di rinunciare a infliggere un divieto a vita di lavorare con minori.

Come è già oggi il caso, il rispetto del divieto di lavorare con minori sarà controllato mediante estratti del casellario giudiziale (in particolare il nuovo estratto destinato ai privati).

Il progetto è assai più severo del giro di vite adottato dal Parlamento prima della votazione sull'iniziativa popolare. Col controprogetto indiretto in vigore da inizio gennaio 2015, il divieto di esercitare una professione dopo una condanna per abusi sessuali è già stato esteso alle attività extra professionali in seno ad associazioni e altre organizzazioni. Il divieto a vita può già essere inflitto, così come la proibizione ad avvicinarsi a una determinata persona.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 04.12.2017

Pedofili esclusi da attività svolta a contatto con minorenni

Le persone condannate per pedofilia saranno automaticamente escluse da qualsiasi attività svolta a contatto con minorenni. Eccezioni sono previste unicamente per i casi di "esigua gravità". È quanto prevede la legge d'applicazione dell'iniziativa popolare di Marche Blanche "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli" approvata oggi all'unanimità dal Consiglio nazionale. Il dossier va agli Stati per l'esame delle divergenze.

Il testo, accolto il 18 maggio 2014 con il 63,5% dei voti, chiede che chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente sia definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. La legge d'applicazione riprende queste rivendicazioni.

La sanzione si applicherà a prescindere dalla pena inflitta e per un catalogo preciso di delitti. A far maggiormente dibattere la Camera del popolo è stata invece la presunta violazione del principio di proporzionalità, dato che è previsto di lasciare uno strettissimo margine di manovra ai giudici.

Il Parlamento è di fronte a un dilemma: non è possibile attuare l'iniziativa senza violare altre norme della Costituzione, ha affermato Alexander Tschäppät (PS/BE). "O si viola il principio di proporzionalità, o non si rispettano appieno i contenuti del testo di Marche Blanche", ha aggiunto.

La maggioranza della commissione aveva così proposto di stralciare l'esibizionismo e i reati perseguibili a querela di parte dall'elenco dei reati, così come deciso dagli Stati. Questi delitti sono meno rilevanti e in virtù del principio di proporzionalità vanno tolti dalla lista, ha sostenuto Andrea Gmür (PPD/LU) a nome della commissione. C'è il rischio che la vittima possa estorcere soldi all'autore di un reato in cambio del ritiro della denuncia, ha aggiunto l'altro relatore Philippe Bauer (PLR/NE). La maggioranza ha però preferito seguire una linea più restrittiva.

Per tener conto dei principi costituzionali relativi allo Stato di diritto e in particolare del principio della proporzionalità, la legge ha comunque previsto eccezioni per i casi di esigua gravità, come le relazioni adolescenziali.

Senza tale clausola, il divieto varrebbe anche per il commesso di un'edicola che vende una rivista pornografica a un minorenne o per un ragazzo di 20 anni che intrattiene una relazione amorosa con una 15enne (i semplici baci con la lingua sono considerati "atti sessuali con fanciulli", ndr), ha affermato al consigliera federale Simonetta Sommaruga.

Nel messaggio, il governo aveva ricordato il caso avvenuto nel dicembre 2012 quando un ragazzo aveva pubblicato su Facebook il video molto esplicito di una sua ex amica, di meno di 16 anni, mentre si masturbava con una bottiglia di tè freddo. Alcuni giovani, che avevano memorizzato il filmato sul loro cellulare, sono stati condannati per pedofilia. In un caso simile la disposizione derogatoria permetterà al giudice di astenersi dal pronunciare l'interdizione di lavorare con bambini.

Per la sinistra, le proposte adottate dagli Stati non lasciano tuttavia abbastanza margine di manovra ai giudici. Secondo Lisa Mazzone (Verdi/GE) il principio di proporzionalità non è sufficientemente garantito. Sarebbe in particolare auspicabile concedere la possibilità di riesaminare dopo 10 anni un divieto a vita, ha sostenuto Sibel Arslan (Verdi/BS).

Per l'UDC il divieto a vita decretato d'ufficio non deve invece poter essere tolto, così come proposto dalla Camera dei cantoni. Gli autori di questi reati potrebbero rendersi colpevoli di recidiva. "È un rischio che non possiamo correre", ha sottolineato Natalie Rickli (UDC/ZH) ricordando che "la pedofilia è incurabile". Con 114 voti contro 68 e 2 astenuti, il Nazionale ha quindi seguito la variante più restrittiva, già adottata dagli Stati.

Più in generale, nessuna deroga potrà essere concessa se una persona è stata condannata per tratta di esseri umani, coazione sessuale, stupro, atti di ordine sessuale compiuti su una persona incapace di discernimento o di resistenza oppure incoraggiamento alla prostituzione. Il giudice non godrà nemmeno di alcun margine di manovra se l'autore è un pedofilo riconosciuto come tale da uno psichiatra.

Nel corso del dibattito, il plenum ha bocciato la proposta degli Stati di far scattare il divieto di lavorare con bambini se si è commesso un atto nei confronti di un minore sotto i 16 anni. "Le vittime che hanno 17 anni non sono meno importanti delle altre", ha replicato Bernhard Guhl (PBD/AG). "La legge oggi in vigore si riferisce ai minori di 18 anni, la proposta in discussione è quindi un passo indietro", ha aggiunto Simonetta Sommaruga.

Il progetto adottato oggi è assai più severo del giro di vite adottato dal Parlamento prima della votazione sull'iniziativa popolare. Col controprogetto indiretto in vigore da inizio gennaio 2015, il divieto di esercitare una professione dopo una condanna per abusi sessuali è già stato esteso alle attività extra professionali in seno ad associazioni e altre organizzazioni come quelle sportive. Il divieto a vita può già essere inflitto, così come la proibizione ad avvicinarsi a una determinata persona.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 28.02.2018

Pedofili, divieto lavoro con bimbi, ancora una divergenza

Rimane ancora una divergenza tra i due rami del parlamento circa l'applicazione dell'iniziativa di Marche Blanche che vuole impedire ai pedofili di lavorare a contatto con bambini. Il Consiglio degli Stati ha eliminato oggi due divergenze importanti. A dividere le camere sono soltanto le relazioni giovanili. Il dossier ritorna al Nazionale.

Nel corso del dibattito, il plenum ha approvato la proposta di far scattare il divieto di lavorare con bambini se si è commesso un atto nei confronti di un minore sotto i 18 anni. In precedenza, gli Stati avevano abbassato l'asticella a 16 anni.

Il relatore della commissione, Fabio Abate (PLR/TI), ha fatto notare che la versione del Nazionale è in sintonia con le norme attuali. Secondo Abate, abbassare il limite di età equivarrebbe a "un passo indietro". Al voto, la proposta della maggioranza della commissione è passata per un soffio: 22 voti a 21 e un'astensione.

Un'altra divergenza riguardava il catalogo dei delitti suscettibile di sfociare in un divieto a vita di lavorare con fanciulli o persone dipendenti. Gli Stati si sono allineati al Nazionale optando per una lista più estesa di delitti, che contemplano anche l'esibizionismo, la pornografia - anche se destinata al consumo privato - e le molestie sessuali. Questa versione è passata per 23 voti a 18 a 3 astensioni.

Gli amori tra giovani fanno parte delle eccezioni che premetteranno al giudice di non pronunciare un divieto a vita. Ciò riguarda i minori di 20 anni che hanno una relazione con un/una giovane minorenne. Il Nazionale aveva previsto una regolamentazione per le persone sotto i 22 anni che hanno una relazione amorosa con una ragazza di almeno 14 anni.

Il progetto in discussione è più severo rispetto al giro di vite adottato dal Parlamento prima della votazione sull'iniziativa di Marche Blanche nel 2014. L'applicazione dell'iniziativa passa attraverso una modifica del Codice penale e Codice penale militare.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 07.03.2018

Pedofili, divieto lavoro con bimbi, appianata ultima divergenza

È stata appianata anche l'ultima importante divergenza tra i due rami del Parlamento circa l'applicazione dell'iniziativa di Marche Blanche che vuole impedire ai pedofili di lavorare a contatto con bambini. Con 101 voti contro 81 e 1 astenuto, il Consiglio Nazionale si è allineato oggi agli Stati sulla "vexata quaestio" delle relazioni giovanili.

Gli amori tra giovani fanno parte delle eccezioni che premetteranno al giudice di non pronunciare un divieto a vita. Ciò riguarda i minori di 20 anni che hanno una relazione con un/una giovane minorenne. Le due Camere federali hanno anche previsto una regolamentazione per le persone sotto i 22 anni che hanno una relazione amorosa con una ragazza di almeno 14 anni.

Pedofili clinici

I pedofili, nel senso clinico della parola, non potranno in alcun caso beneficiare della clausola d'eccezione e neppure le persone condannate per gravi reati sessuali. Una volta pronunciata, l'interdizione sarà definitiva e irrevocabile.

Quanto al catalogo dei delitti suscettibile di sfociare in un divieto a vita di lavorare con fanciulli o persone dipendenti, le due Camere hanno optato per una lista più estesa di delitti, che contempla anche l'esibizionismo, la pedopornografia - anche se destinata al consumo privato - e le molestie sessuali.

Parallelamente il Parlamento ha pure adattato la legge sul casellario giudiziale informatico VOSTRA.

Principio di proporzionalità

Per quanto riguarda gli altri aspetti della revisione, le due Camere si erano già accordate in precedenza sulla proposta di far scattare il divieto di lavorare con bambini se si è commesso un atto nei confronti di un minore sotto i 18 anni. In un primo tempo, gli Stati avevano abbassato l'asticella a 16 anni.

A far maggiormente dibattere i due rami del Parlamento è stata però la presunta violazione del principio di proporzionalità, dato che l'iniziativa lasciava uno strettissimo margine di manovra ai giudici. Alla fine questi ultimi avranno un margine di apprezzamento: potranno opporsi a un'interdizione di esercitare un'attività con bambini o persone vulnerabili per casi di minori gravità, al fine di rispettare il principio di proporzionalità.

Per esempio, il divieto a vita non si applicherà per il tabaccaio che ha venduto una rivista pornografica a un minorenne. Altro esempio evocato nel corso dei dibattiti quello dei giocatori di calcio che baciano una tifosa minorenne a bordo campo.