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16.1035 · Interrogazione · 2016-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Grazie a ricerche svolte di recente da alcuni media nazionali è emerso - con documenti, video e fotografie - che fin dal 2010 alcune moschee e centri culturali islamici in Svizzera hanno invitato, e continuano a farlo, predicatori wahabiti-salafiti provenienti dal Kuwait, dall'Arabia saudita, dal Kosovo, dalla Macedonia, dall'Albania e dal Qatar.

Da quanto emerso, questi imam esprimono nei sermoni una visione radicale dell'islam, quindi fondamentalista, che profetizza odio, violenza, minaccia e intolleranza. Il salafismo, dottrina islamista che vuole riportare l'islam al 13° secolo, teorizza la creazione dello "Stato islamico" e l'adozione della Sharia in tutto il mondo.

Questi soggetti sono conosciuti a livello internazionale per il loro estremismo, tanto è vero che sono stati oggetto, e lo sono ancora oggi, di inchieste giudiziarie e di arresti. Per alcuni di loro è pendente un divieto di accesso nei Paesi nei quali sono stati sotto inchiesta o condannati; ad esempio in Belgio, in Italia e in Francia.

Non è quindi possibile escludere un potenziale pericolo anche per la sicurezza interna svizzera.

Fatte queste premesse, formulo le seguenti domande al Consiglio federale:

1. I citati imam necessitano di un permesso per entrare in Svizzera? Se sì, quale permesso ottengono?

2. Quali sono le condizioni materiali e formali che devono ottemperare queste persone per ottenere un permesso? Qual'è l'autorità di rilascio?

3. L'ottenimento del permesso autorizza a predicare liberamente in moschee e centri culturali islamici?

4. Tenere prediche è legale anche senza permesso?

5. Se l'ingresso e l'attività in Svizzera soggiacciono ad autorizzazione, quanti permessi e in quali cantoni sono stati rilasciati nel 2014 e nel 2015?

6. A chi compete il controllo del rispetto dell'autorizzazione ricevuta?

7. L'autorità di rilascio tiene in considerazione l'eventuale esistenza di divieti di accesso in altri Paesi? Sono stati rilasciati permessi a persone con divieto di entrata in Paesi dell'Unione europea?

8. Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale ha stabilito, o è pronto a farlo, condizioni più restrittive per il rilascio di permessi?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4./6./7. Ai sensi della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, l'attività di consulenza religiosa, indipendentemente dalla religione, è considerata un'attività lucrativa. È sottoposta ad autorizzazione dal primo giorno in cui la persona che la esercita è impiegata da un datore di lavoro in Svizzera. Se invece non è assunto un impiego in Svizzera, l'autorizzazione è richiesta soltanto se l'attività dura più di otto giorni per anno civile. A seconda della durata del soggiorno, può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se la persona adempie le condizioni di rilascio (misure limitative, ordine di priorità, qualifiche personali, condizioni salariali e lavorative), cui si aggiungono condizioni specifiche al settore religioso.

La persona deve essere al servizio di una comunità religiosa d'importanza nazionale o sovraregionale. La persona e la comunità religiosa devono rispettare le regole del diritto svizzero e conformarsi, in teoria e in pratica, alle disposizioni costituzionali e legali in vigore. Deve inoltre disporre di conoscenze della lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro equivalenti al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. Se ciò non è il caso, un accordo d'integrazione fissa gli obiettivi da raggiungere. Infine, le domande per un permesso sono verificate presso il Servizio delle attività informative della Confederazione, che all'occorrenza allerta le autorità competenti. Il rilascio del permesso è di competenza dei cantoni ed è subordinato all'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione.

Oltre alle condizioni di soggiorno, sono esaminate anche quelle relative all'entrata. Ogni straniero che desidera entrare in Svizzera non deve rappresentare alcun pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr). Se esistono indizi secondo cui una persona potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici della Svizzera, la domanda è sottoposta ad un controllo di sicurezza approfondito che coinvolge le autorità responsabili. Se è stato notificato, un eventuale rifiuto di entrata nello spazio Schengen è considerato nella procedura di rilascio del titolo di soggiorno. La SEM non è a conoscenza di casi di imam oggetto di un divieto di soggiorno all'estero che hanno ottenuto un permesso di soggiorno e di lavoro in Svizzera.

3. L'autorità competente può revocare un permesso o una decisione ai sensi della LStr alle condizioni di cui all'articolo 62 della medesima, ossia ad esempio se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione (art. 62 cpv. 1 lett. d) o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 62 cpv. 1 lett. c).

5. Quanto al numero di permessi rilasciati, la Confederazione conosce soltanto il numero di persone che esercitano un'attività di consulenza religiosa che entrano in Svizzera in vista di svolgere un'attività lucrativa in provenienza da un Paese terzo. Nel 2014 9 permessi di dimora o di soggiorno di breve durata sono stati rilasciati ai cantoni di Argovia (2), Soletta (1), Berna (1), Lucerna (1) San Gallo (1), Uri (1), Zugo (1) e Zurigo (1). Nel 2015 sono stati 19, rilasciati ai cantoni di Zurigo (5), Argovia (4), Berna (3), San Gallo (2), Sciaffusa (2) e nonché Basilea Città, Turgovia e Vallese (1 ciascuno). Un permesso non contingentato è stato peraltro rilasciato nel 2014 e nel 2015 al cantone di Ginevra per la durata del Ramadan. Altri imam attivi in Svizzera, ammessi nel contesto del ricongiungimento famigliare, della libera circolazione delle persone o della procedura d'asilo, non sottostanno alle condizioni sopraccitate.

8. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale procedura di rilascio dei permessi permetta già verifiche sistematiche nel caso concreto. Se le condizioni previste non sono rispettate in un secondo tempo, il permesso può non essere prorogato o addirittura essere revocato.

Risposta del Consiglio federale.