16.1048 · Interrogazione · 2016-09-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nell'estratto rilasciato a privati figurano le condanne per crimini e delitti; le sentenze per contravvenzioni sono riportate soltanto nei rari casi in cui è inflitta anche un'interdizione dell'esercizio di una professione. Dalla revisione del Codice penale, in linea di massima in caso di crimini o delitti le multe non sono più irrogate da sole, bensì sempre in relazione a una pena pecuniaria o detentiva. Nel caso di pene inflitte con la condizionale, i reati puniti con una pena pecuniaria o detentiva figurano nell'estratto rilasciato a privati fino alla scadenza del periodo di prova. Nel caso di pene senza la condizionale le iscrizioni figurano fino alla scadenza dei due terzi della durata determinante per la cancellazione. Quanto alle condanne in cui è inflitta soltanto una multa, non è prevista alcuna normativa specifica dato che il Codice penale è stato riveduto di conseguenza.
In altre leggi (p. es. la legge federale sugli stranieri, LStr) esistono tuttavia ancora disposizioni penali che in caso di delitti continuano a prevedere una multa non correlata a una pena pecuniaria o detentiva. Nel caso della LStr si tratta di cosiddetti "casi di lieve entità". L'intenzione è privilegiare l'autore infliggendo "soltanto" una multa. Dato che una multa non può essere inflitta con la condizionale, ciò implica tuttavia che la corrispondente iscrizione figura nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati molto più a lungo rispetto al caso di una pena pecuniaria o addirittura di una pena detentiva.
1. Come giudica il Consiglio federale il fatto che le condanne siano iscritte e cancellate dal casellario giudiziale in maniera diversa a seconda delle categorie di reati?
2. Contrasta con il principio dell'uguaglianza giuridica?
3. Quali norme giuridiche andrebbero modificate per evitare un'eventuale iniqua e non voluta disparità di trattamento dei soggetti giuridici?
Stellungnahme des Bundesrates
È vero che vi sono situazioni in cui il giudice può sanzionare un crimine o un delitto semplicemente con una multa. Tali casi sono possibili se la multa è prevista da una disposizione potestativa (p. es. art. 116 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri) o in presenza di circostanze che permettono di mitigare la pena prevista dalla legge (art. 48 e 48a del Codice penale). La legge prevede quindi di punire un crimine o un delitto con una multa soltanto laddove è opportuno "privilegiare" l'autore. Il periodo durante il quale la pena figura nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati dovrebbe rispecchiare questo privilegio. La normativa attuale (art. 371 del Codice penale) non tiene tuttavia conto di questo aspetto, come si evince dall'esempio seguente:
- Una sentenza in cui l'autore di un delitto è condannato a una semplice multa figura per 6,6 anni (due terzi di dieci anni) nell'estratto rilasciato ai privati.
- Se invece l'autore di un delitto più grave nel caso concreto è condannato a una pena con la condizionale o con la condizionale parziale, la sentenza cessa di figurare nell'estratto se il periodo di prova da due a cinque anni è superato con successo.
Dinnanzi a questa urtante disparità, il 17 giugno 2016 il Parlamento ha deciso, nell'ambito della revisione totale del diritto sul casellario giudiziale, che le sentenze che puniscono con una multa un crimine o un delitto cessano di figurare nell'estratto rilasciato a privati dopo due anni, se nel frattempo l'autore non commette un nuovo delitto o crimine (art. 40 cpv. 3 lett. c della legge federale sul casellario giudiziale informatizzato Vostra; FF 2016 4315). Il Consiglio federale fisserà l'entrata in vigore della legge sul casellario giudiziale non appena le necessarie ordinanze saranno adeguate e la ristrutturazione di Vostra sarà conclusa.
Risposta del Consiglio federale.