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16.1070 · Interrogazione · 2016-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Stando ad alcune testimonianze, la polizia ticinese effettuerebbe controlli nei treni tra Chiasso e Lugano e viceversa. Ciò sorprende, in quanto la sorveglianza delle frontiere compete al Corpo delle guardie di confine mentre quello dei treni alla polizia dei trasporti. Le polizie cantonali intervengono ai confini e nei treni soltanto in via sussidiaria.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. È esatto che la polizia cantonale ticinese effettua controlli nei treni sulla tratta Chiasso-Lugano e viceversa?

2. In caso affermativo, un accordo è stato negoziato tra le autorità federali o le FFS e il Canton Ticino per interventi di controllo nei treni, complementari a quelli delle guardie di confine o della polizia dei trasporti?

3. Se un tale accordo esiste, qual è il campo d'azione degli interventi della polizia ticinese?

4. Se invece la polizia ticinese opera in tal modo nonostante l'assenza di un accordo, qual è la posizione del Consiglio federale in merito?

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 57 della Costituzione federale (RS 101), i Cantoni sono responsabili della sicurezza interna sul proprio territorio. Ne consegue che, nell'area di loro competenza, le polizie cantonali possono effettuare controlli nei treni autonomamente e non solo sulla base di un accordo.

Quando effettuano controlli nei treni, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la Polizia dei trasporti (TPO) applicano le rispettive prescrizioni federali. I compiti della TPO sono definiti dalla legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.2) e dalla relativa ordinanza del 17 agosto 2011 (OOSI; RS 745.21), mentre quelli dell'AFD dalla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).

Concludendo, va sottolineato che le prescrizioni legali non giustificano alcuna competenza esclusiva, né della Confederazione né dei Cantoni, di effettuare controlli nei treni. Pertanto, i controlli eseguiti dalla polizia cantonale ticinese non vanno considerati né inusuali né addirittura illegali. Al momento, tuttavia, la polizia cantonale ticinese rinuncia a tali controlli. Al fine di sfruttare eventuali sinergie ed evitare doppioni, le autorità cantonali e federali collaborano fra loro. Tale collaborazione è oggetto di accordi fondati sull'articolo 10 OOSI (per la TPO) e sull'articolo 97 LD (per l'AFD).

Risposta del Consiglio federale.