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16.1073 · Interrogazione · 2016-12-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nonostante le informazioni sulla produzione e sul commercio di materiale bellico in Svizzera siano molto importanti, la loro divulgazione è estremamente limitata. Mentre da alcuni anni è aumentata la trasparenza sulle armi di piccolo calibro grazie al rapporto SALW, per tutte le altre categorie di materiale bellico mancano informazioni basilari. Persino sui beni militari speciali sono disponibili indicazioni più dettagliate rispetto a quelle reperibili sul materiale bellico.

Pongo quindi le seguenti domande:

1. Quante sono le autorizzazioni di principio rilasciate per la produzione e la fornitura di materiale bellico alle persone fisiche e giuridiche?

2. Quante autorizzazioni specifiche sono state rilasciate nel 2013, nel 2014 e nel 2015?

3. Come sono ripartite le autorizzazioni specifiche nelle seguenti categorie: autorizzazioni di mediazione, d'importazione, d'esportazione, di transito, di commercio e per il trasferimento di beni immateriali?

4. Quante patenti di commercio di armi sono state rilasciate conformemente alla legge sulle armi?

5. Ci sono stati casi di sospensione o revoca di autorizzazioni di principio o di autorizzazioni specifiche?

6. Quante autorizzazioni vincolate ad oneri sono state rilasciate? E di quali oneri si tratta?

7. Quante autorizzazioni generali d'importazione (AGI) e autorizzazioni generali di transito (AGT) di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) sono state rilasciate?

8. Quante AGI e AGT sono state rifiutate?

9. Quante volte è dovuto intervenire l'Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico di cui all'articolo 20 OMB?

10. Quanti sequestri sono stati effettuati in virtù dell'articolo 28 LMB?

11. A quanto ammontava il valore degli assemblaggi e delle parti staccate forniti sul totale delle autorizzazioni rilasciate? A quanto ammontava il valore delle forniture per le quali non è stato richiesto alcun certificato di utilizzatore finale?

Stellungnahme des Bundesrates

Ogni anno, nel quadro di una conferenza stampa, la Segreteria di stato dell'economia (SECO) informa il pubblico sulle esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera e mette a disposizione un comunicato stampa e altre statistiche dettagliate. Inoltre, trimestralmente, viene pubblicato il totale delle esportazioni effettuate nel periodo di riferimento. La risposta alle domande - praticamente quotidiane - dei cittadini, dei media e dei parlamentari su determinate transazioni riguardanti il materiale bellico, nonché la risposta agli interventi parlamentari o a domande in virtù della legge sulla trasparenza costituiscono un'altra fonte d'informazione. Quando tratta questioni concernenti il materiale bellico, il Consiglio federale comunica in forma adeguata le decisioni prese.

Infine, in applicazione dell'articolo 32 della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), il Consiglio federale informa ogni anno le Commissioni parlamentari della gestione tramite un rapporto circa i dettagli delle esportazioni di materiale bellico e, nel corso della relativa riunione, è anche possibile porre domande al capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

In merito alle singole domande:

1. È tenuto a munirsi di un'autorizzazione di principio chiunque su territorio svizzero intenda fabbricare, commerciare o procurare a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero materiale bellico. Al momento dispongono di un'autorizzazione di principio 244 ditte (o persone). Questo numero non comprende però le patenti di commercio di armi di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera c LMB. Per ogni esportazione, transito o mediazione di materiale bellico, nonché per il commercio di materiale bellico, è richiesta un'autorizzazione specifica.

2. È richiesta un'autorizzazione specifica per chi esporta, importa, o fa transitare materiale bellico su territorio svizzero. Vale lo stesso principio per la mediazione o il commercio di materiale bellico o il trasferimento di beni immateriali, compreso il know-how sul materiale bellico. Nel 2013, 2014 e 2015 sono state rilasciate rispettivamente 2457, 2539 e 2358 autorizzazioni specifiche.

3. Le autorizzazioni specifiche rilasciate sono così ripartite:

mediazioneimportaz.esportaz.transitotrasf. di know-howcommercio201351152261713220148134235443002015613321912431

4. Chiunque, a titolo professionale, fabbrica, commercia o procura a titolo di mediatore professionale a destinatari all'estero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi. Attualmente in Svizzera si contano 373 patenti di commercio di armi, di cui 257 per il commercio di armi da fuoco e 116 per il commercio di armi di altro tipo.

5. Le autorizzazioni di principio possono essere revocate, in tutto o in parte, se non sono più adempiute le condizioni per il rilascio. Le autorizzazioni specifiche possono essere sospese o revocate qualora circostanze straordinarie lo richiedano, come avvenuto in alcuni casi dall'entrata in vigore dell'attuale legislazione nel 1998.

6. Con "oneri" si intende un obbligo supplementare di fare, tollerare o astenersi legato a un'autorizzazione. Per questo il diritto delle istanze di autorizzazione di svolgere controlli in loco presso il destinatario finale non è considerato un onere, bensì una premessa per il rilascio di un'autorizzazione specifica. Sono state per esempio rilasciate autorizzazioni di principio vincolate a oneri per richiedenti contro i quali è aperto un procedimento penale per presunti reati patrimoniali. Quando si sono avuti dubbi in merito alla gestione regolare degli affari di cui all'articolo 10 LMB, intesa quale premessa per il rilascio, è stato richiesto ai titolari dell'autorizzazione di informare la SECO sull'esito del procedimento penale. In parallelo, l'autorizzazione di principio è stata limitata a un anno. Le autorizzazioni specifiche vengono per esempio rilasciate con l'onere di informare la SECO della spedizione al destinatario finale (delivery notification). Poiché nella banca dati gli oneri non vengono registrati con un campo a sé stante, non è possibile fornire informazioni in merito al loro numero tramite una ricerca elettronica.

7. Le autorizzazioni generali d'importazione (AGI) possono essere rilasciate per importare componenti, assemblaggi o parti staccate di materiale bellico, le autorizzazioni generali di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di destinazione finali riportati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; 514.511).

AGIAGT2013102201491201582

8. Negli anni 2013-2015 non è stata rifiutata alcuna AGI/AGT.

9. Dalla sua istituzione nella forma attuale (2006), l'Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico ha svolto in totale 36 verifiche riguardanti consegne di materiale bellico. Le cifre relative ai vari anni verranno comunicate dalla Commissione della gestione competente nell'ambito del rapporto sull'esportazione di materiale bellico.

10. Nel quadro dell'ispezione dei locali commerciali delle persone soggette all'obbligo di informazione gli organi di controllo sono autorizzati a sequestrare materiale che può servire come mezzo di prova. Le autorità federali e cantonali preposte all'autorizzazione e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla LMB che hanno accertato o di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Poiché in caso di sospetta infrazione alla LMB gli organi di controllo sono tenuti a informare immediatamente il Ministero pubblico della Confederazione, si è avuto finora un unico caso di sequestro ai sensi dell'articolo 28 LMB.

11. Secondo l'articolo 18 LMB l'autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico a un governo estero può essere rilasciata solo a condizione che quest'ultimo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione). Si può rinunciare a questa dichiarazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico qualora sia appurato che all'estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile. Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un governo estero o a un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo, quando presenta la domanda d'esportazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d'importazione o che quest'ultima non è necessaria (art. 5b OMB).

Esportazioni autorizzate (in mio. CHF)Esportazioni autorizzate senza dich. di non riesp. (in mio. CHF)Parti staccate autorizzate (in mio. CHF)Assemblaggi o componenti autorizzati (in mio. CHF)Nuove autorizzazioni per esportazioni (in mio. CHF)Esportazioni effettive (in mio. CHF)201320791838157 655 885461201420311833113 1154 56856420151018637109 439 769447

Le autorizzazioni per l'esportazione sono valide un anno. In seguito, è possibile prorogarle per sei mesi. Capita spesso però che 18 mesi non bastino per esportare il materiale bellico richiesto, perciò per lo stesso materiale devono essere richieste diverse autorizzazioni. Mentre il totale di autorizzazioni per un dato anno comprende anche affari già autorizzati in precedenza, le nuove esportazioni non includono le autorizzazioni "doppie".

Per motivi tecnici è possibile rilevare questi valori solo dal punto di vista delle autorizzazioni rilasciate, e non da quello delle esportazioni effettive.

Risposta del Consiglio federale.