16.1081 · Interrogazione · 2016-12-16
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il voto elettronico è contraddistinto da un rapporto costi-benefici particolarmente negativo. È troppo caro e non fornisce alcun apporto qualitativo alla formazione della volontà politica, per tacere poi della problematica costituita dall'ingerenza indesiderata di potenze straniere.
1. Alla luce del presunto intervento di hacker russi nella campagna per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, alcuni politici tedeschi temono ora che pirati informatici possano cercare di influenzare l'esito delle elezioni al Bundestag del 2017. Quale impatto hanno questi avvenimenti sul giudizio che il Consiglio federale dà del voto elettronico?
2. Anche il Consiglio federale ritiene che il diritto costituzionale dei cittadini all'espressione fedele della volontà popolare e l'incontestabilità del risultato del voto costituiscano un bene giuridico di importanza tale da imporci di rinunciare a tutto quanto potrebbe gettare anche solo un'ombra di dubbio sul voto?
3. Dove si situa il limite oltrepassato il quale il Consiglio federale sarebbe disposto a rinunciare al voto elettronico e fermare i progetti in corso?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le sperimentazioni di voto elettronico sono condotte conformemente all'articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP) e in linea con la strategia consistente nel "privilegiare la sicurezza senza forzare i tempi". Dal 2004 a questa parte 14 Cantoni hanno permesso a parte del proprio elettorato di votare via Internet in occasione di vari scrutini federali (www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/08004/index.html?lang=it). Sino a due terzi dei cittadini cui è accordata questa possibilità votano poi effettivamente per via elettronica. Le possibilità di partecipazione alla vita politica vanno del resto adeguate ai mutamenti delle abitudini e delle esigenze dei cittadini. Per quanto riguarda l'espressione della volontà politica, il voto elettronico comporta inoltre miglioramenti concreti dal punto di vista qualitativo: poiché non permette al votante di esprimere per errore un voto nullo, impedisce per esempio che questi risulti privato del diritto di voto.
Il Consiglio federale concorda nel ritenere che occorra garantire in ogni momento l'affidabilità del risultato del voto e dissipare sul nascere qualsiasi dubbio al riguardo. In linea con la summenzionata strategia "privilegiare la sicurezza senza forzare i tempi", nel rapporto del giugno 2013 indirizzato al Parlamento il Consiglio federale ha peraltro inserito la cosiddetta "verificabilità completa" nel novero degli obiettivi strategici (www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/07977/index.html?lang=it). La verificabilità completa permette di individuare se nello svolgimento di uno scrutinio si sono verificate disfunzioni sistemiche dovute a errori di software, errori umani o tentativi di manipolazione. Secondo la pianificazione dei Cantoni, la verificabilità completa e la certificazione dei sistemi conformemente ai requisiti stabiliti dal Consiglio federale saranno assicurate entro la fine del 2018.
Oltre a soddisfare numerosi requisiti di sicurezza inerenti ad aspetti organizzativi e tecnici, già dal 2015 i sistemi autorizzati dal Consiglio federale garantiscono la cosiddetta "verificabilità individuale", vale a dire la possibilità per l'interessato di verificare che il suo voto sia stato registrato correttamente dal sistema. In collaborazione con i Cantoni si sta inoltre facendo chiarezza su questioni inerenti alla trasparenza, in particolare la pubblicazione dei codici sorgente dei sistemi e l'esecuzione di test pubblici di intrusione. Alla luce dell'esito di tali analisi il Consiglio federale deciderà il seguito dei lavori.
Poiché in Svizzera sono riunite le condizioni che garantiscono l'affidabilità del voto elettronico, il Consiglio federale ritiene che gli eventi menzionati nell'interrogazione non giustifichino un ripensamento della strategia seguita sinora.
3. L'ordinanza sui diritti politici (ODP) e l'ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico definiscono il quadro giuridico del voto elettronico. Secondo l'ODP, le prove del voto elettronico necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale, la cui durata è attualmente di due anni, e del nulla osta della Cancelleria federale, che deve invece essere ottenuto per ogni singolo scrutinio. Se i requisiti previsti dal diritto federale non sono soddisfatti, segnatamente sotto il profilo della sicurezza, il Consiglio federale e la Cancelleria non concedono rispettivamente l'autorizzazione di principio e il nulla osta.
Risposta del Consiglio federale.