16.3078 · Interpellanza · 2016-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Pongo le domande seguenti:
1. Come valuta il Consiglio federale le recenti modifiche apportate alla quarta direttiva antiriciclaggio nell'ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo in Europa?
2. Ritiene sufficiente e adeguato il dispositivo esistente in Svizzera, in particolare in materia di competenze accordate alla Financial Intelligence Unit (FUI) svizzera, se paragonato al quadro europeo in rapida evoluzione?
3. Come valuta la creazione di registri nazionali dei conti bancari o degli strumenti ritenuti equivalenti, in particolare dal punto di vista della rapidità e della disponibilità delle corrispondenti informazioni finanziarie?
4. Per quanto concerne le carte prepagate che permettono un utilizzo anonimo senza ricorrere a un conto bancario, ritiene sufficienti le esigenze relative all'obbligo e alle modalità di verifica dell'identità dei clienti nonché alla tracciabilità delle transazioni e, se del caso, prevede di ridurre le soglie al di sotto delle quali non sarebbe richiesta un'identificazione?
Begründung
Il 2 febbraio scorso la Commissione europea ha presentato un piano d'azione volto a potenziare la lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Concretamente, la Commissione europea intende apportare una serie di modifiche mirate alla quarta direttiva antiriciclaggio, in particolare con gli obiettivi seguenti: rafforzare le competenze e il coordinamento tra le unità di informazione finanziaria dell'UE, creare registri nazionali centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento o dei sistemi centrali di ricerca di dati in tutti gli Stati membri, intervenire sui rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali e su quelli legati agli strumenti prepagati anonimi (p. es. le carte prepagate).
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La direttiva antiriciclaggio del Parlamento europeo e del Consiglio (2015/849, di seguito quarto direttiva europea) è entrata in vigore a metà giugno 2015. Gli Stati membri sono tenuti ad attuarla entro il 26 giugno 2017. La direttiva non è applicabile alla Svizzera. Il Consiglio federale ha inoltre preso atto del piano d'azione presentato dalla Commissione europea il 2 febbraio 2016 e segue con grande interesse i pertinenti sviluppi legislativi miranti a modificare la quarto direttiva europea.
La quarto direttiva europea definisce in particolare i compiti e le competenze degli uffici centrali di comunicazione dei casi sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (le cosiddette Financial Intelligence Unit, FIU). Conformemente all'articolo 23 della legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), la FIU svizzera (MROS) è gestita dall'Ufficio federale di polizia (fedpol). MROS funge da centro di analisi e da filtro per le comunicazioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari (nonché, a partire dal 1° gennaio 2016, anche dai commercianti).
Le più recenti modifiche alla LRD, entrate in vigore il 1° gennaio 2016, hanno rafforzato le competenze di MROS in materia di cooperazione internazionale e potenziato le sue capacità di analisi e acquisizione delle informazioni a livello nazionale. La Svizzera è attualmente oggetto della valutazione tra pari, condotta dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI). In occasione della visita effettuata in loco dai valutatori tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2016, le competenze di MROS sono state sottoposte a un esame dettagliato. Il rapporto redatto dai valutatori sarà adottato nel mese di ottobre durante la seduta plenaria del GAFI. Il Consiglio federale prenderà atto delle conclusioni tratte dalla valutazione e analizzerà la necessità di un intervento sul piano legislativo.
3. Attualmente soltanto alcuni Paesi europei utilizzano un registro centralizzato dei conti bancari. La Commissione, nel suo piano d'azione, prevede ora d'introdurre nella quarta direttiva meccanismi quali registri di questo tipo o sistemi centrali di reperimento dei dati. Intende inoltre permettere alle FIU di accedere a tali banche dati.
Le questioni sollevate dalla Commissione europea, segnatamente in materia di protezione dei dati e diritti di accesso, sono attuali anche in Svizzera. Il Consiglio federale non conosce però ancora i dettagli relativi alla misura prevista e non è dunque in grado di valutarne la portata e l'efficacia rispetto al sistema attualmente in uso in Svizzera. Segue dunque con grande attenzione i pertinenti sviluppi in materia, sia a livello europeo sia negli altri Paesi e nelle altre piazze finanziarie.
4. Il piano d'azione della Commissione europea riconosce i vantaggi che le carte prepagate offrono alle persone economicamente vulnerabili o a quelle che le utilizzano per limitare i rischi legati alle truffe on line o per salvaguardare la propria sfera privata. La Commissione fa inoltre riferimento al fatto che alcuni Stati utilizzano questo tipo di carte per versare prestazioni sociali.
Il Consiglio federale è cosciente del rischio che tali carte possono rappresentare ai fini del finanziamento del terrorismo. Secondo il Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera (http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/42573.pdf), redatto da un gruppo di lavoro su mandato del Consiglio federale e pubblicato nel giugno 2015, è possibile che in futuro queste modalità di pagamento saranno maggiormente utilizzate per finanziare il terrorismo. Occorre tuttavia rilevare che questo metodo di pagamento permette comunque di rintracciare, in una certa misura, le transazioni.
La normativa svizzera prevede la possibilità, per gli emittenti che offrono nuovi strumenti di pagamento quali le carte prepagate, di rinunciare all'identificazione formale del cliente. Tale possibilità è tuttavia contemplata soltanto nel caso in cui i suddetti strumenti siano limitati a importi di poca entità e utilizzati esclusivamente per transazioni meno a rischio (p. es. l'acquisto di beni e servizi; restano tuttavia esclusi i bonifici a privati o i prelievi in contanti). Inoltre, l'intermediario finanziario sarà sempre tenuto a sorvegliare le transazioni e a prendere le opportune misure per evitare il cumulo di transazioni inferiori al limite d'importo.
Il Consiglio federale continuerà a osservare l'evoluzione dei rischi in questo settore e seguirà le discussioni a livello internazionale concernenti l'adozione di nuovi standard, compresi i lavori in sede di Unione europea. Il Consiglio federale ritiene infine che, allo stato attuale, gli effetti di nuove misure resterebbero limitati in assenza di una loro attuazione a livello globale.
Risposta del Consiglio federale.