16.3092 · Interpellanza · 2016-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Ultimamente la stampa ("24 Heures" del 13 febbraio) ha riferito circa le disavventure di persone vittime di vere e proprie molestie telefoniche: fino a 15 a 20 telefonate al giorno provenienti dallo stesso numero; oltre alle abituali chiamate delle imprese di telemarketing, ossia le assicurazioni malattia o altri venditori di vini, ecc.
A fronte di questa situazione deplorevole, Swisscom non ha accolto la domanda di bloccare il numero responsabile delle chiamate indesiderate.
Il Consiglio federale è disposto a intervenire al fine di evitare tali disagi? È disposto ad esempio a:
1. domandare agli operatori di telefonia di bloccare i numeri responsabili di chiamate problematiche?
2. regolamentare in modo più severo il telemarketing ad esempio imponendo a breve termine l'implementazione di filtri o emanando altre disposizioni vincolanti nel quadro della revisione della legge sulle telecomunicazioni (attualmente in consultazione)?
Inoltre il Consiglio federale può informarci sul seguito dato dalla Segreteria di Stato dell'economia e dall'Ufficio federale delle comunicazioni agli oltre 11 500 reclami presentati nel 2014 in reazione a chiamate pubblicitarie indesiderate ricevute dagli abbonati nonostante la presenza dell'asterisco nell'elenco telefonico?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo parere in merito alle mozioni Fetz 15.3593, "Basta con il terrore telefonico. Divieto generale per le chiamate pubblicitarie sui cellulari", e Humbel 15.4223, "Disciplinare le condizioni quadro per l'acquisizione di clienti", nonché nella sua riposta all'interpellanza Savory 15.3790, "Serie di numeri telefonici sconosciuti. Cosa fa il Consiglio federale?", il Consiglio federale ha annunciato misure per impedire il più possibile le molestie recate dalle telefonate indesiderate. A questo proposito l'11 dicembre 2015 ha avviato la procedura di consultazione concernente una revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC), che si è conclusa il 31 marzo 2016.
L'avamprogetto prevede un cambiamento di sistema per quanto riguarda le chiamate pubblicitarie indesiderate (art. 45a LTC). I fornitori di servizi di telecomunicazione saranno tenuti, come già avviene per gli spam, a filtrare su tutta la propria rete anche le telefonate pubblicitarie indesiderate. Al momento ciò non è loro permesso, in quanto secondo l'articolo 21a LTC vige l'obbligo di interoperabilità per tutte le chiamate. Come per gli spam, nella prassi occorrerà cooperare a livello internazionale affinché il filtraggio sia efficace in modo duraturo.
L'avamprogetto posto in consultazione prevede inoltre di rafforzare la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Chi non figura nell'elenco telefonico dovrà essere considerato come coloro che sono iscritti nell'elenco con l'asterisco ("non desidera pubblicità", art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl). In questo modo la protezione contro le chiamate pubblicitarie indesiderate viene estesa anche a questa cerchia di persone, il che dovrebbe avere risvolti positivi soprattutto nella telefonia mobile. Nel caso di telefonate pubblicitarie, i call center saranno obbligati a indicare sempre i propri numeri di telefono che devono essere iscritti nell'elenco telefonico e che essi sono autorizzati a utilizzare (art. 3 cpv. 1 lett. v LCSl). In base ai risultati della procedura di consultazione sulla LTC, il Consiglio federale deciderà i prossimi passi da compiere.
Nel periodo tra il 1° aprile 2012 (entrata in vigore del divieto di chiamate pubblicitarie indesiderate) fino al 31 dicembre 2015, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha presentato, presso i pubblici ministeri cantonali, 72 azioni penali a causa del mancato rispetto dell'asterisco. Vengono così trattati 400 numeri telefonici che sono stati segnalati alla SECO. Inoltre, su ordine della SECO, i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno revocato 123 numeri. Sia i numeri di telefono oggetto di un'azione penale della SECO, sia quelli che sono stati revocati dai fornitori di servizi di telecomunicazione, sono visualizzabili sul sito Internet della SECO (https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Unerbetene_Werbeanrufe.html).
Al fine di potenziare maggiormente i mezzi per contrastare riprovevoli pratiche di pubblicità telefonica, il 18 marzo 2016 il Parlamento ha previsto nella legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) che le autorità competenti debbano ricevere informazioni in merito al titolare dei numeri telefonici che violano l'articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl. Il termine di referendum relativo alla LSCPT riveduta scade il 7 luglio 2016 (FF 2016 1675).
Ai sensi della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (art. 19 cpv. 3; RS 832.12) le due associazioni mantello delle casse malati hanno definito standard qualitativi per il 1° gennaio 2016 per porre un freno alle chiamate pubblicitarie senza preavviso. In base alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (art. 31a; RS 961.01), una delle associazioni mantello ha dichiarato che i propri standard di qualità sono applicabili anche sull'assicurazione complementare. L'assicurazione malattie è il settore di gran lunga più rilevante in termini di telefonate pubblicitarie indesiderate. Gli standard di qualità definiti sono pertanto di fondamentale importanza, benché il numero di reclami per telefonate indesiderate continui a crescere.
Finalmente, in tale contesto è altrettanto decisivo il fatto che a partire dal 1° gennaio 2016 per i contratti conclusi per telefono si applica un termine di revoca di 14 giorni (art. 40a segg. del Codice delle obbligazioni).
Risposta del Consiglio federale.