Lexipedia

16.3123 · Interpellanza · 2016-03-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La modifiche apportate negli ultimi anni dall'Ufficio federale della cultura (UFC) ai regolamenti sulla promozione cinematografica rendono praticamente impossibile il sostegno a film prodotti nelle scuole universitarie svizzere. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Dopo le modifiche dei regolamenti, la LCin corrisponde ancora al senso e allo spirito dell'articolo 71 della Costituzione federale? Chiedo in particolare:

2. Non dovrebbero avere accesso alla promozione della Confederazione e a Succes Cinema/Succes Festival anche i film prodotti nelle scuole universitarie svizzere? Se no, perché?

3. Non dovrebbero avere accesso a tutte le categorie del Premio svizzero del cinema anche i film prodotti nelle scuole universitarie svizzere se ne adempiono le condizioni? Se no, perché?

4. Per le scuole di cinema non può essere ripristinato lo statu quo ante (cioè lo stato dell'OPCin al 1° gennaio 2011)? Se no, perché?

Begründung

Le scuole universitarie di arte svizzere, cui compete offrire cicli di studio opportunamente differenziati e finalizzati all'eccellenza, sono preoccupate dall'evoluzione della prassi di promozione della Sezione cinema dell'UFC. Le modifiche apportate ai regolamenti negli ultimi anni hanno ristretto drasticamente il loro margine di manovra nel settore della produzione cinematografica: le scuole universitarie non sono più considerate case produttrici indipendenti e non è dunque più possibile sostenere progetti di cui esse siano le sole produttrici. Così, per poter beneficiare di sussidi federali per la promozione cinematografica nel quadro di diplomi di bachelor o master realizzano in parte i loro progetti in coproduzioni poco assennate e suscettibili di far lievitare i costi con case produttrici private. Nel 2015, i film prodotti nelle scuole universitarie svizzere sono stati esclusi per la prima volta dal Premio del cinema svizzero, anche se adempivano i requisiti qualitativi richiesti. Alle veementi proteste inscenate dagli studenti di cinematografia alle giornate del cinema di Soletta l'UFC ha reagito con la creazione della nuova categoria "Miglior film di diploma", che però i giovani cineasti non hanno potuto che interpretare come ulteriore esclusione dalle categorie ufficiali. Così, per questa categoria si sono presentati soltanto quattro diplomati, di cui tre sono stati nominati per il premio. Le nuove leve meritano e hanno bisogno di un maggior sostegno.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In conformità all'articolo 71 della Constituzione, la Confederazione sostiene la produzione di film svizzeri e la cultura cinematografica. Può inoltre emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica. Tutti i regolamenti in vigore - legge e ordinanze - sono perfettamente conformi a questo articolo.

2. L'indipendenza della produzione cinematografica costituisce una condizione fondamentale per la promozione cinematografica selettiva o legata al successo da parte della Confederazione. Lo scopo di questo principio, sancito all'articolo 3 della legge sul cinema (LCin; RS 443.1), è di garantire che soltanto i professionisti del cinema possano beneficiare di aiuti finanziari della promozione cinematografica federale. Le imprese che sono di proprietà o sotto l'influsso determinante di istituzioni di formazione e formazione continua non sono considerate indipendenti. Le scuole di cinema non sono società di produzione cinematografica, bensì centri di formazione che permettono ai propri diplomandi di mostrare quanto hanno appreso mediante la realizzazione di film di diploma. Un film di diploma rimane un requisito per concludere gli studi ed è in questo senso un mezzo per raggiungere un fine (il diploma appunto).

Per questa ragione la Confederazione non accorda più finanziamenti supplementari ai film di diploma prodotti dalle scuole universitarie professionali che devono essere invece finanziati con i crediti scolastici ordinari, cofinanziati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) nel quadro del finanziamento di base delle scuole universitarie professionali secondo la legge federale sulle scuole universitarie professionali e, dal 2017, la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. Nel rispetto degli accordi programmatici, le scuole universitarie professionali sono libere di impiegare i fondi ricevuti per progetti cinematografici interni. La Confederazione continua tuttavia a promuovere i film di diploma realizzati in collaborazione con produttori indipendenti.

3. I film di fine studio prodotti in modo indipendente sono ammessi a tutte le categorie del Premio del cinema svizzero. I film realizzati nel quadro di una formazione senza coinvolgere una società di produzione indipendente non possono essere invece sostenuti o premiati secondo l'articolo 3 LCin, ma possono essere premiati per il loro contributo in termini di cultura cinematografica (art. 7 LCin). È per questa ragione che nel quadro del Premio del cinema svizzero è stata creata la nuova categoria "Miglior film di diploma". Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 2016.

4. Tornare alla situazione vigente prima del 1° gennaio 2011 è fuori discussione. Fino al 2011 le scuole di cinema venivano finanziate sulla base di contratti di prestazioni e avevano a disposizione contributi forfettari per la produzione di film di diploma. Oggi le scuole universitarie professionali beneficiano già del finanziamento federale erogato loro dalla SEFRI. Un ritorno allo statu quo ante si tradurrebbe in un doppio sostegno alla formazione cinematografica che verrebbe così privilegiata rispetto ad altre formazioni, per esempio nell'ambito del design o del teatro, che non possono chiedere finanziamenti supplementari alla Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.