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16.3131 · Mozione · 2016-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di precisare l'ordinanza sui biocidi in modo che i prodotti già esaminati e autorizzati in un Paese UE secondo criteri analoghi a quelli applicati in Svizzera non siano nuovamente sottoposti a una procedura d'esame e autorizzazione. Biocidi autorizzati alla vendita in un Paese UE devono poter essere automaticamente importati e venduti in Svizzera.

Begründung

Negli anni scorsi, la procedura di omologazione per l'autorizzazione alla vendita di biocidi vigente in Svizzera è stata costantemente adeguata a quella dell'UE. Per l'autorizzazione alla vendita di un biocida, quale un repellente per zanzare, in Svizzera devono essere presentati gli stessi documenti richiesti per esempio in Germania. Se un tale prodotto è già stato autorizzato alla vendita dalle autorità tedesche in quanto conforme alle direttive dell'UE, non ha quindi alcun senso che le autorità svizzere verifichino una seconda volta la conformità degli stessi documenti alle stesse direttive.

Con un riconoscimento automatico delle autorizzazioni UE per biocidi si potrebbero risparmiare emolumenti per svariati milioni di franchi. Questo avrebbe effetti molto positivi sul livello dei prezzi in Svizzera senza intaccare la qualità dei prodotti.

Secondo la legislazione vigente, in Svizzera l'autorizzazione alla vendita di tutti i biocidi deve essere rinnovata ogni dieci anni. Questa procedura, allineata a quella dell'UE, costa al nostro Paese dai 25 ai 50 milioni di franchi ogni dieci anni. Attualmente in Svizzera sono in commercio circa 5000 biocidi. Per ogni rinnovo dell'autorizzazione, le nostre autorità chiedono dai 5000 ai 10 000 franchi.

Conformemente all'ordinanza sugli emolumenti della Confederazione, l'omologazione di un prodotto già autorizzato nell'UE ma non ancora in Svizzera può costare fino a 60 000 franchi. Questi emolumenti sono particolarmente discutibili se si pensa che le autorità svizzere esaminano gli stessi documenti già esaminati dalle autorità di un Paese dell'UE. Inoltre, a causa del loro esorbitante importo molte PMI, la maggior parte delle quali non può permettersi di pagare emolumenti tanto elevati, restano completamente escluse dal mercato svizzero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I biocidi (insetticidi, disinfettanti, preservanti del legno, veleni per ratti, ecc.) sono prodotti utilizzati contro i parassiti al di fuori del settore agricolo. A causa dei potenziali rischi che comportano per l'essere umano e l'ambiente, l'articolo 10 della legge sui prodotti chimici (RS 813.1) prevede per i biocidi una procedura di omologazione. In base all'ordinanza sui biocidi (RS 813.12), l'immissione sul mercato di questi prodotti richiede la valutazione da parte delle autorità svizzere o il riconoscimento di un'omologazione rilasciata nell'UE. Il riconoscimento è retto dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.526.81), secondo cui la Svizzera è completamente integrata nel processo di omologazione armonizzato dell'UE per i biocidi. Presupposto del riconoscimento è l'equivalenza tecnica delle disposizioni giuridiche. L'MRA garantisce un elevato livello di protezione, assicura l'accesso reciproco al mercato dei biocidi e riduce l'onere amministrativo di chi li commercializza. Considerati questi presupposti, una modifica dell'ordinanza non è necessaria in quanto la richiesta principale dell'autore della mozione è già adempiuta.

La procedura di omologazione armonizzata è infatti concepita in modo che i possibili rischi comportati da un biocida per salute e ambiente, nonché la sua efficacia debbano essere giudicati da una sola autorità, svizzera o di uno Stato membro dell'UE. La valutazione e l'omologazione sono riconosciute in linea di massima in tutti gli altri Stati membri dell'UE e in Svizzera in una procedura semplificata (senza ripetere la valutazione del rischio). Al momento del riconoscimento, in Svizzera e in ogni Stato membro dell'UE interessato, si verifica soltanto se sia necessario adeguare le misure per la riduzione del rischio adottate nella prima omologazione alle caratteristiche nazionali (accettazione del rischio, requisiti tecnici per gli utilizzatori professionali di biocidi, diffusione regionale dei parassiti, requisiti nazionali per i residui nelle derrate alimentari o per la tutela del lavoro, ecc.). L'emolumento per il riconoscimento della prima omologazione di uno Stato membro dell'UE - il tipo di omologazione in prospettiva di gran lunga più diffuso - nella prassi ammonta a 5000 franchi o anche meno (p. es. per i biocidi comparabili). Per rinnovare l'omologazione dopo dieci anni è previsto un emolumento compreso tra 500 e 1300 franchi. Oltre a questo sistema di omologazioni nazionali, il diritto europeo in materia di biocidi prevede anche l'omologazione dell'Unione, che consente la commercializzazione di un prodotto in tutta l'UE. Gli Stati interessati (compresa la Svizzera) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche valutano la domanda e la Commissione europea decide sulle condizioni per l'omologazione. Nel caso di un'omologazione dell'Unione, la Svizzera emette entro 30 giorni una decisione concernente il suo riconoscimento (esente da emolumenti).

I biocidi i cui principi attivi, pur essendo stati notificati, non sono stati ancora né valutati né approvati dall'UE in questo loro utilizzo non rientrano né nel processo di omologazione armonizzato dell'UE né nel campo di applicazione dell'MRA. Con la valutazione progressiva di questi principi attivi (che conformemente al calendario UE durerà fino al 2024 circa), anche questi prodotti saranno inclusi gradualmente nei processi armonizzati. Fino ad allora, per la commercializzazione nell'UE varranno i requisiti nazionali dei singoli Stati membro. In Svizzera anche questi biocidi (p. es. i disinfettanti) sono sottoposti a una procedura di omologazione sommaria che prevede una verifica approssimativa dei rischi per la salute e l'ambiente, nonché dell'efficacia dei prodotti (nella prassi gli emolumenti per l'omologazione sono compresi tra 500 e 1500 franchi). Al momento, sul mercato svizzero sono presenti ancora circa 4500 biocidi con un'omologazione transitoria. Il Consiglio federale sta esaminando in che modo l'immissione sul mercato di questi prodotti possa essere semplificata attraverso le importazioni parallele. L'importanza dei biocidi con omologazioni transitorie nazionali continua a diminuire.

Nel suo parere in risposta alla mozione de Courten 13.4242 (Baader Caspar), "Omologazione di biocidi. Emolumenti sostenibili per le PMI", il Consiglio federale ha già chiarito i malintesi sui diversi tipi di omologazione e sugli emolumenti. Sulla base di una solida base di calcolo e dei primi valori empirici, valuterà se gli emolumenti sono sostenibili per le PMI o necessitano invece di un adeguamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.