16.3142 · Mozione · 2016-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche di legge necessarie affinché nei confronti dei giovani non più sottoposti alle misure protettive previste dal diritto penale minorile in seguito al raggiungimento della soglia d'età (art. 19 cpv. 2 del diritto penale minorile, DPMin) possano essere ordinate o proseguite le misure necessarie per evitare gravi svantaggi per la sicurezza altrui.
Begründung
Nel diritto vigente sussiste una pericolosa lacuna nell'ambito della misure protettive previste dal diritto penale minorile (art. 12 segg. DPMin) nel caso degli autori che costituiscono una grave minaccia per la sicurezza altrui.
Il diritto penale minorile prevede misure protettive per i giovani autori. In particolare, l'autorità può collocare un autore in un istituto chiuso se "lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica" (art. 15 cpv. 2 lett. a DPMin) o se il collocamento "si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi" (art. 15 cpv. 2 lett. b DPMin).
Non appena il minore compie i 22 anni (o 25 anni secondo il nuovo diritto), tutte le misure cessano (art. 19 cpv. 2 DPMin).
È vero che l'autorità d'esecuzione può chiedere "l'applicazione di misure tutorie appropriate" (art. 19 cpv. 3) qualora continui a sussistere un pericolo.
Il problema risiede tuttavia nel fatto che queste misure tutorie sono concepite per le situazioni in cui gli autori soffrono di una turba psichica o di una disabilità mentale oppure versano in un grave stato di abbandono (art. 426 del Codice civile).
In tal modo è possibile proseguire soprattutto le misure ordinate originariamente in virtù dell'articolo 15 capoverso 2 lettera a DPMin (pericolo per sé stessi o turba psichica).
Le misure disposte originariamente in virtù dell'articolo 15 capoverso 2 lettera b DPMin (mero pericolo per terzi senza turba psichica) cessano invece obbligatoriamente.
La dottrina ha criticato aspramente la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui dal solo fatto che un giovane costituisca un pericolo per terzi si può dedurre un suo bisogno di protezione ai sensi dell'articolo 426 del Codice civile (cfr. DTF 138 III 593 consid. 5.2). Nel caso in questione sussisteva inoltre anche una malattia psichica.
Al fine di tutelare conformemente allo Stato di diritto i terzi da gravi pericoli anche laddove non sussiste una malattia psichica o un pericolo per sé stessi, occorre pertanto introdurre la possibilità di ordinare o proseguire le misure necessarie anche dopo il raggiungimento della soglia d'età prevista dal diritto penale minorile.
Questa impostazione non è nuova, bensì è già in vigore dal 1° gennaio 2015 per il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin, cfr. art. 19 cpv. 4 DPMin). Deve quindi a maggior ragione essere perseguita nei casi in cui il pericolo per terzi è ancora più elevato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.