16.3160 · Mozione · 2016-03-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (RS 822.11) e l'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) affinché gli studi veterinari possano svolgere il servizio di picchetto senza violare il diritto del lavoro. A tale scopo, è necessario escludere nella legge sul lavoro gli studi veterinari dal campo di applicazione aziendale e i veterinari dal campo di applicazione personale. Di conseguenza, dovrà essere modificata anche l'OLL 1.
Begründung
Nella pianificazione del servizio di picchetto si fa riferimento a un periodo di quattro settimane (art. 14 cpv. 2 OLL 1). In questo lasso di tempo un lavoratore può essere di picchetto per un massimo di sette giorni. Tra un servizio di picchetto e l'altro (con interventi di picchetto effettivi oppure no), devono trascorrere due settimane durante le quali il lavoratore non può essere chiamato a prestare detto servizio, anche se durante il servizio di picchietto precedente non vi sono stati interventi effettivi (cfr. il promemoria concernente il servizio di picchetto pubblicato dalla SECO a marzo del 2013).
L'esecuzione di tali disposizioni fa sì che gli studi veterinari che hanno fino a quattro dipendenti siano regolarmente in conflitto con il diritto del lavoro. In questo caso, infatti, le regole per il servizio di picchetto sono inadeguate alla pratica lavorativa e impediscono a coloro che offrono cure veterinarie agli animali da allevamento di garantire il benessere degli animali e di rispettare nel contempo il diritto del lavoro. Questo crea problemi enormi soprattutto agli studi veterinari nelle aree rurali perché hanno difficoltà, o non riescono, a organizzarsi per il servizio di picchetto con altri studi veterinari a causa delle distanze. Inoltre, se si tiene conto delle assenze per malattia o per ferie, è quasi impossibile risolvere il problema senza infrangere la legge. Se i proprietari degli studi veterinari vogliono attenersi alla legislazione, sono dunque obbligati a fornire il servizio di picchetto in gran parte autonomamente. Si potrebbe porre rimedio alle difficoltà di tutti gli interessati (veterinari, allevatori, uffici veterinari e ispettorati del lavoro), escludendo nella legge sul lavoro gli studi veterinari dal campo di applicazione aziendale e i veterinari dal campo di applicazione personale. In alternativa, potrebbe essere innalzato nell'articolo 14 capoverso 3 OLL 1 il numero degli interventi di picchetto ammessi al mese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo le regole stabilite dall'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), in un periodo di quattro settimane un lavoratore può essere di picchetto per un massimo di sette giorni. Il Consiglio federale era consapevole delle difficoltà che tale limite avrebbe causato soprattutto alle aziende di piccole dimensioni e con un organico ridotto. Pertanto, ha previsto una deroga (art. 14 cpv. 3 OLL 1) che consente loro, in casi di particolare difficoltà, di portare a quattordici giorni il numero massimo dei servizi di picchetto nell'arco di quattro settimane. Questa deroga è circoscritta alle situazioni in cui i lavoratori svolgono - in media - non più di cinque interventi di picchetto effettivi al mese.
Nonostante la deroga, secondo l'autore della mozione la realtà dei fatti non è conciliabile con le disposizioni in vigore. Gli studi veterinari di piccole dimensioni che hanno fino a quattro dipendenti sono regolarmente in conflitto con il diritto del lavoro. Questo crea problemi soprattutto agli studi veterinari nelle aree rurali, proprio laddove c'è maggiormente bisogno di questo servizio. Pertanto, secondo l'autore, il quadro normativo dovrebbe essere adeguato.
Il Consiglio federale auspica che si trovi una soluzione praticabile. Tuttavia, resta ancora da definire il giusto modo per raggiungere gli obiettivi della presente mozione: se con una revisione della legge sul lavoro - come proposto - escludendo gli studi veterinari dal campo di applicazione; con una revisione dell'OLL 1 per introdurre una maggiore flessibilità, anche nella registrazione della durata del lavoro; o con la revisione dell'ordinanza 2, introducendo disposizioni speciali per il settore interessato.
La SECO si impegnerà con le parti sociali coinvolte nella ricerca di una soluzione che aiuti gli studi veterinari (e altre aziende che potrebbero risultarne coinvolte) e la sottoporrà al Consiglio federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.