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Esenzione dalla tassa sui COV in caso di attuazione del "chemical leasing" nell'industria metallurgica

16.3165 · Postulato · 2016-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e riferire se l'attuazione del "chemical leasing" nell'industria metallurgica può essere esentata dalla tassa sui COV.

Begründung

La tassa sui COV, una tassa d'incentivazione, mira a ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV). Nel campo della pulizia dei metalli il "chemical leasing" è un esempio di buona pratica per l'impiego ottimizzato di solventi contenenti COV la cui attuazione dovrebbe essere promossa anche in Svizzera. Il rapporto di base sull'efficienza delle risorse e sull'utilizzazione delle materie prime del progetto REFF ("Grundlagenbericht zur Ressourceneffizienz und Rohstoffnutzung"; http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/11350/13309/index.html?lang=it&download=NHzLpZeq7tInp6IONTU04212Z6In1acy4Zn4Z2qZpn02Yuq2Z6qpJCHdH95fmym162epYbq2cJjKbNoKSP6A) del 2013, elaborato su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), propone già quali strumenti a tal fine per il settore dell'industria chimica degli incentivi per creare nuovi modelli commerciali come ad esempio "chemical leasing" ("Anreize für neue Geschäftsmodelle wie beispielsweise Chemical leasing"). La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e l'UFAM promuovono e sostengono in modo concreto il conferimento del "Global Chemical leasing Award".

L'esenzione dalla tassa sui COV in caso di attuazione del "chemical leasing" nell'industria metallurgica potrebbe creare gli impulsi necessari all'implementazione del "chemical leasing" in questo settore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il "chemical leasing" è un modello commerciale efficace apprezzabile. Da alcune stime risultano in parte netti risparmi nel consumo di risorse complessivo (salvaguardia delle materie prime, riduzione delle emissioni nelle acque di scarico, risparmi energetici, meno rifiuti). Vendendo l'effetto di una sostanza chimica ma non la sostanza stessa, il "chemical leasing" è un esempio di buona pratica per quanto riguarda l'ottimizzazione dei costi e delle procedure. Per i fornitori non si tratta più di vendere il maggior numero possibile di sostanze chimiche, bensì di utilizzare la stessa il più spesso possibile. In questo modo, da un lato cala il consumo e dall'altro ci si concentra di più sul riciclaggio.

La tassa sui COV è disciplinata nell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018) ed è riscossa dal 2000. La sua aliquota ammonta a 3 franchi per chilo di COV. Solo la vendita risente di questa tassa ma non il singolo utilizzo del solvente riciclato.

Diversi motivi sono a sfavore di un'esenzione dalla tassa sui COV in caso di attuazione del "chemical leasing" nell'industria metallurgica:

- Attualmente la tassa sui COV costituisce un buon incentivo a riciclare i solventi e a smaltirli in modo corretto. Lo smaltimento corretto di rifiuti contenenti COV implica già ora il rimborso della tassa. Quest'ultima è inoltre rimborsata se il solvente viene restituito al concedente mediante "chemical leasing". Rimane soggetta a tassazione solo la differenza di quantità, ossia i COV evaporati. In entrambi i casi conviene utilizzare con parsimonia i solventi.

- Oggi nell'industria metallurgica per pulire e sgrassare vengono spesso impiegati sistemi a base di acqua privi di COV. In caso di esenzione, l'utilizzazione ecologicamente più vantaggiosa di soluzioni a base di acqua passerebbe in secondo piano rispetto all'utilizzazione di soluzioni contenenti COV. Al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni contenenti COV, ciò sarebbe controproducente.

- Dato che al momento dell'importazione di materiali e/o prodotti gli uffici doganali non possono dimostrare che sono stati presi in leasing, un'esenzione sarebbe possibile solo mediante rimborso (ovvero nessuna esenzione temporanea e dunque, eventualmente, un onere di capitale elevato per il concedente). Inoltre, andrebbe garantito che il concedente sia residente in Svizzera e il prestito non avvenga con solventi comunque privi di COV provenienti dall'estero. Ciò costituirebbe una spesa amministrativa ingente.

È già possibile ottenere l'esenzione dalla tassa sui COV. Le aziende con un impianto di depurazione dell'aria di scarico efficace e affidabile e che adottano la migliore tecnica disponibile per prevenire emissioni diffuse possono già richiedere l'esenzione dalla tassa sui COV (art. 9 OCOV). Oggi sono circa cento le aziende esentate secondo l'articolo 9 OCOV. A tal fine, l'UFAM esamina continuamente lo sviluppo di nuove tecnologie mirate alla riduzione di emissioni diffuse di COV ed eventualmente aggiorna i requisiti per la miglior tecnica disponibile nell'allegato 3 OCOV. Con l'esenzione dalla tassa sui COV di cui all'articolo 9 è stata creata una soluzione economicamente sostenibile che non discrimini nessun settore.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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