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16.317 · Iniziativa cantonale · 2016-10-19

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 285 del Codice penale svizzero come segue:

"Art. 285 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1. Chiunque ... commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.

...

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone ... è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza ... sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria non inferiore a ..."

Occorre quindi sostituire ovunque "pena detentiva o pena pecuniaria" con "pena detentiva e pena pecuniaria".

Begründung

Gli episodi di violenza e di minaccia contro i funzionari sono aumentati in misura considerevole: all'inizio degli anni Ottanta erano 300, oggi superano i 2000 per anno e tendono ad aumentare. Sono colpiti in particolare i membri del corpo di polizia, ma anche funzionari dei servizi sociali, degli uffici di esecuzione ecc.

A livello federale si stanno compiendo sforzi intesi a inasprire le pene. Tuttavia il problema non è tanto il fatto che siano necessarie pene superiori ai tre anni, bensì che spesso gli autori di atti di violenza se la cavano con una pena con la condizionale o con una pena pecuniaria. La regolamentazione proposta riduce la soglia di tolleranza: in un primo tempo la pena detentiva è obbligatoria, magari con la condizionale, ma in seguito diventa tassativa.

La violenza non può costituire un rischio insito nella professione. Nonostante la sua semplicità, la regolamentazione proposta può contrastare questa tendenza.