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16.317 · Iniziativa cantonale · 2016-10-19

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 285 del Codice penale svizzero come segue:

"Art. 285 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1. Chiunque ... commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.

...

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone ... è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza ... sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria non inferiore a ..."

Occorre quindi sostituire ovunque "pena detentiva o pena pecuniaria" con "pena detentiva e pena pecuniaria".

Begründung

Gli episodi di violenza e di minaccia contro i funzionari sono aumentati in misura considerevole: all'inizio degli anni Ottanta erano 300, oggi superano i 2000 per anno e tendono ad aumentare. Sono colpiti in particolare i membri del corpo di polizia, ma anche funzionari dei servizi sociali, degli uffici di esecuzione ecc.

A livello federale si stanno compiendo sforzi intesi a inasprire le pene. Tuttavia il problema non è tanto il fatto che siano necessarie pene superiori ai tre anni, bensì che spesso gli autori di atti di violenza se la cavano con una pena con la condizionale o con una pena pecuniaria. La regolamentazione proposta riduce la soglia di tolleranza: in un primo tempo la pena detentiva è obbligatoria, magari con la condizionale, ma in seguito diventa tassativa.

La violenza non può costituire un rischio insito nella professione. Nonostante la sua semplicità, la regolamentazione proposta può contrastare questa tendenza.

Modifica dell'articolo 285 del Codice penale svizzero. Pena detentiva in caso di violenza contro funzionari | Lexipedia | Lexipedia