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No alla svendita della forza idroelettrica svizzera. Sì all'utilizzo esclusivo della forza idrica nazionale e di nuove energie rinnovabili per i trasporti pubblici

16.3170 · Mozione · 2016-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di determinare se e come sarà possibile far sì che in futuro i trasporti pubblici in Svizzera possano funzionare utilizzando esclusivamente forza idrica nazionale e nuove energie rinnovabili grazie al riacquisto (intelligente) di centrali idroelettriche svizzere a prezzi equi da parte delle FFS e altre imprese svizzere.

Begründung

La forza idrica è una delle poche "materie prime" del nostro Paese ed è un elemento fondamentale dell'infrastruttura svizzera. Dato il suo ruolo di "batteria delle Alpi", è indispensabile oggi come in futuro. In linea di principio, le infrastrutture sono un bene comune. Ecco perché bisogna cogliere questa opportunità storica, restituendo l'infrastruttura per lo sfruttamento della forza idrica alla collettività. Per organizzare e finanziare questo progetto occorre perseguire l'obiettivo di far funzionare i trasporti pubblici svizzeri unicamente con forza idrica nazionale e nuove energie rinnovabili. A questo scopo, per le FFS e altre imprese svizzere sarebbe ragionevole riacquistare centrali idroelettriche svizzere al vantaggioso prezzo attuale. Si tratterebbe altresì di un'opzione interessante anche per le casse pensioni che potrebbero investire in impianti con un rendimento sicuro a lungo termine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Tenendo conto del buon approvvigionamento energetico del nostro Paese nell'ultimo decennio, il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'autrice della mozione secondo cui le infrastrutture, quali ad esempio le centrali idroelettriche, debbano appartenere in linea di principio alla collettività.

La legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0) e la legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7), nelle loro versioni attuali, non menzionano la questione della proprietà delle infrastrutture energetiche, eccezion fatta per la società nazionale di rete Swissgrid. Soprattutto non specificano se tali infrastrutture devono essere in linea di principio in mani statali o private.

Secondo la legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI; RS 721.80), in caso di vendita di un impianto idroelettrico l'autorità concedente la concessione esercita un'influenza sulla vendita. Secondo l'articolo 42 LUFI, una concessione può essere trasferita in corso di validità solo col consenso dell'autorità che l'ha data. La LUFI non precisa se la modifica delle condizioni di partecipazione alla società che gestisce la centrale idroelettrica necessita di un consenso; a riguardo, non esiste ancora alcuna prassi giuridica, indipendentemente dal fatto che l'investitore sia svizzero o straniero. Alla scadenza di una concessione, l'autorità concedente decide se si giungerà a una riversione della centrale e chi otterrà la concessione. In presenza di una situazione critica, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può anche sottoporre l'esportazione di energia idroelettrica nuovamente a un obbligo di autorizzazione (art. 8 LUFI). L'autorizzazione può essere negata quando l'interesse pubblico risente dell'esportazione o l'energia può essere impiegata in Svizzera in modo appropriato.

In virtù dell'articolo 4 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS745.1), con la privativa del trasporto di viaggiatori la Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Conformemente all'articolo 6 LTV, la Confederazione può accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori. Nelle attuali concessioni per le imprese dei trasporti pubblici non sono previsti obblighi per l'utilizzo di energie rinnovabili. Il titolare della concessione decide liberamente la fonte energetica. Occorrerebbero inoltre accertamenti approfonditi per stabilire se le imprese dei trasporti pubblici possano essere obbligate, sulla base delle disposizioni costituzionali in vigore, ad acquistare la loro energia elettrica da centrali svizzere, vale a dire solo da centrali idroelettriche presenti sul territorio nazionale. Il Consiglio federale non vede per il momento alcun motivo per interventire nella libertà economica delle imprese di trasporto pubblico.

Le Ferrovie federali svizzere (SBB), come società anonima di diritto speciale di proprietà della Confederazione, costituiscono un caso particolare. L'organizzazione delle FFS viene disciplinata dalla legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (RS 742.31). Nell'ambito degli obiettivi strategici per le FFS 2015-2018, il Consiglio federale si aspetta che le FFS, grazie a un aumento dell'efficienza, riducano a lungo termine il consumo di energia elettrica degli impianti ferroviari, affinché la quota attuale di energia nucleare nel mix di energia elettrica delle FFS come pure il consumo di elettricità legato all'ampliamento dell'offerta possano essere coperti interamente con le energie rinnovabili. A parere del Consiglio federale, questa decisione deve continuare ad essere presa dalla direzione delle FFS sulla base di criteri economico-aziendali. Con la loro strategia energetica, le FFS hanno già deciso, indipendentemente da quanto disciplinato dal legislatore, di passare al 100 per cento, entro il 2025, a una fonte energetica rinnovabile. Le FFS ritengono di poter raggiungere questo obiettivo con le capacità garantite dalle proprie centrali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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