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16.3188 · Interpellanza · 2016-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'8 febbraio 2004 il popolo ha accolto ad ampia maggioranza l'iniziativa sull'internamento a vita. Le sentenze attuali mostrano che l'iniziativa non produce l'effetto auspicato. A più riprese l'internamento a vita non è stato inflitto nemmeno per reati brutali commessi da rei incorreggibili. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. In quanti casi è stato chiesto un internamento a vita?

2. In quanti casi è stato pronunciato un internamento a vita?

3. Quali sono state sommariamente le motivazioni per il rifiuto di pronunciare una tale pena?

4. Come occorrerebbe modificare l'articolo 64 capoverso 1bis lettera a del Codice penale affinché in futuro la panoramica complessiva di tutti i reati abbia maggior peso nella decisione riguardo l'internamento a vita? Nella DTF 6B_217/2015 del 5 novembre 2015 il Tribunale federale si è rifiutato di pronunciare l'internamento a vita nei confronti di un notorio criminale che aveva commesso 23 reati sessuali, nonostante dal 1978 il reo in questione avesse continuato a commettere violenze e coazioni sessuali nei confronti di donne, e questo persino durante un permesso di libera uscita dal carcere. A parere dell'autore dell'interpellanza, una tale sentenza è in contraddizione con il senso e lo scopo dell'articolo costituzionale approvato dal popolo.

5. Come occorrerebbe modificare l'articolo 64 capoverso 1bis lettera c del Codice penale affinché si tenga conto del rifiuto di sottoporsi alla terapia per valutare le prospettive di successo del trattamento? L'autore che rifiuta di sottoporsi a una terapia dovrebbe in futuro adempiere il criterio della refrattarietà alla terapia.

6. Come si potrebbe modificare il concetto di "durevolmente" refrattario alla terapia di cui all'articolo 64 capoverso 1bis lettera c del Codice penale affinché in futuro i periti tendano a dichiarare refrattari a vita alla terapia gli autori brutali?

7. Ci si può attendere un aumento delle sentenze di internamento a vita anche senza inasprire le disposizioni di attuazione dell'iniziativa sull'internamento a vita?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non dispone di dati in merito. Le richieste dei procuratori pubblici non sono rilevate statisticamente su scala nazionale.

2. Finora è passata in giudicato un'unica sentenza in cui è stato ordinato l'internamento a vita. Il condannato non ha impugnato la sentenza di primo grado.

3. La principale difficoltà risiede nel fornire una prognosi duratura in merito alla refrattarietà alla terapia. Questa difficoltà era già stata sottolineata prima della votazione relativa all'iniziativa sull'internamento a vita.

4. L'autore dell'interpellanza cita il caso di Markus W. A causa del divieto di retroattività, il giudice può considerare soltanto i reati commessi dopo l'entrata in vigore dell'internamento a vita, nel 2006. Secondo la decisione del Tribunale federale, questi reati non soddisfano le severe condizioni poste dalla legge per la disposizione dell'internamento a vita. Per le perizie mediche e la questione della refrattarietà alla terapia possono invece essere considerati anche reati antecedenti a questa data.

5. Il Consiglio federale ritiene problematico basarsi sulla disponibilità a sottoporsi a una terapia: tale volontà, infatti, non può essere constatata in maniera affidabile al momento della sentenza poiché per lo più si manifesta soltanto durante l'esecuzione e può modificarsi in tempi relativamente brevi. La condizione della refrattarietà duratura alla terapia non è pertanto soddisfatta basandosi unicamente sulla disponibilità a sottoporsi a una terapia.

6. La maggior parte degli specialisti ritiene che una prognosi psichiatrica attendibile possa essere formulata soltanto per un periodo da due a cinque anni. Ciò è in contrasto con il fatto che i periti devono accertare una duratura refrattarietà alla terapia affinché possa essere ordinato un internamento a vita.

7. Secondo l'articolo 62c capoverso 4 del Codice penale svizzero (RS 311.0) gli autori la cui pericolosità non si è ridotta grazie a una terapia ai sensi dell'articolo 59 del Codice penale possono essere internati. Dato che le misure vanno verificate periodicamente, in futuro occorre attendersi un numero crescente di internamenti. Va osservato che gli internamenti sono disposti a tempo indeterminato e possono durare tutta la vita se la pericolosità dell'autore non diminuisce. Dal rapporto del Consiglio federale del 1° luglio 2015 sulla prassi d'internamento in Svizzera (in adempimento del postulato Rickli Natalie 13.3978) emerge che in futuro ci si dovrà attendere un numero maggiore di internamenti a vita, anche senza inasprire le relative disposizioni.

Risposta del Consiglio federale.