16.3255 · Mozione · 2016-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e presentare una modifica della LAMal e della LPGA per la semplificazione amministrativa:
a. del controllo dell'obbligo d'assicurazione da parte delle autorità cantonali e comunali previsto dalla legge; e
b. dello scambio di dati fra i servizi agli abitanti e gli assicuratori malattie.
Begründung
a. Di norma spetta ai comuni controllare l'obbligo d'assicurazione di cui all'articolo 6 LAMal. Per evitare uno scambio di corrispondenza non necessario e una burocrazia costosa, dal punto di vista dei comuni si è dimostrato efficace un sistema di consultazione on line della SASIS SA, con il quale è possibile verificare in tempo reale se una persona è assicurata oppure no. La ricerca avviene per numero di assicurato AVS, utilizzato sia nei registri degli abitanti che dagli assicuratori malattie. Una terza parte contesta a queste utili consultazioni on line l'insufficienza di basi legali dal punto di vista della protezione dei dati e chiede il blocco dell'accesso, affermando che le richieste di informazioni andrebbero evase mediante scambio di corrispondenza per scritto. Con lettera del 4 dicembre 2015, l'Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA) ha chiesto al consigliere federale competente di intervenire affinché sia possibile continuare a usufruire della consultazione elettronica degli indirizzi.
b. Gli indirizzi di cui dispongono i servizi agli abitanti sono di ottima qualità. Per questo spesso gli assicuratori malattie si rivolgono ad essi in caso di impossibilità di recapito di fatture di premi ecc., generando così un onere notevole. Le richieste di indirizzi hanno la loro base legale nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. Secondo l'articolo 32, i servizi agli abitanti sono tenuti all'assistenza giudiziaria e amministrativa, che per gli assicuratori malattie concerne tutte le richieste in relazione alla LAMal. L'attuale base legale, tuttavia, non è più al passo con i tempi, poiché, interpretata alla lettera, la LPGA consente solo richieste scritte e motivate. Sarà dunque impossibile ancora per anni realizzare una ricerca elettronica standardizzata e al passo con i tempi o uno scambio di indirizzi tra utenti autorizzati.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di attivarsi rapidamente, conformemente a quanto richiesto dall'ASSA, per rimuovere eventuali incertezze giuridiche. In alternativa, sarebbe necessario illustrare per quali motivi i due punti sollevati (a. e b.) non richiedono alcuna modifica di legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
a. Per sapere se una persona è assicurata, i comuni devono rivolgersi direttamente ad essa. Il sistema di consultazione on line descritto dall'autore della mozione non è conforme alla legge. La SASIS SA non è legittimata a utilizzare il numero AVS per lo scopo descritto nella mozione. Per poterlo fare, dovrebbe essere incaricata di applicare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione (art. 83 LAMal). Inoltre, il Consiglio federale ritiene eccessiva la modifica richiesta nella mozione, che comporterebbe una revisione sostanziale dell'articolo 84a capoverso 1 lettera h LAMal e indebolirebbe la protezione dei dati in questo settore. Peraltro, non sarebbe pertinente incaricare per legge una società privata, per di più affiliata a una delle associazioni di assicuratori.
b. Secondo l'articolo 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), i servizi agli abitanti sono tenuti all'assistenza giudiziaria e amministrativa, ma solo su richiesta scritta e motivata. Manca quindi la base legale per una consultazione elettronica standardizzata o uno scambio di indirizzi strutturato. Eventuali richieste di indirizzi da parte degli assicuratorimalattie ai servizi agli abitanti dei comuni devono essere presentate secondo le vigenti disposizioni di assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA). Vale il principio dell'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 LPGA. È consentito rispondere soltanto a singole richieste scritte e motivate. Nella prevista revisione della LPGA non si intende derogare a questo principio. In alcuni singoli casi il legislatore ha ammesso nelle pertinenti leggi speciali una base legale ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). L'attuazione della mozione non richiede l'adeguamento della norma molto generica di cui all'articolo 32 LPGA, ma piuttosto una base legale nella pertinente legge speciale, la LAMal. Un adeguamento del solo articolo 32 LPGA riguarderebbe anche diverse altre situazioni per le quali il Consiglio federale non intende autorizzare la procedura di richiamo di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPD.
Per le richieste di indirizzi da parte degli assicuratorimalattie ai servizi agli abitanti dei comuni, il legislatore si è finora attenuto ai criteri "nei singoli casi e su richiesta scritta e motivata", in modo da mantenere il più possibile elevata la protezione dei dati. Anche nel 2012, nelle revisioni dell'articolo 84a LAMal, era stato mantenuto il principio secondo cui i dati possono essere resi noti soltanto "in singoli casi e su richiesta scritta e motivata".
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.