Panama Papers. Promuovere a livello internazionale l'accertamento dell'avente economicamente diritto, creare trasparenza, perseguire lo scambio di informazioni con i centri finanziari offshore
16.3305 · Interpellanza · 2016-04-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande legate ai cosiddetti Panama Papers:
1. Quante relazioni commerciali esistono attualmente presso gli istituti finanziari svizzeri (in Svizzera e all'estero) i cui partner contrattuali costituiscono un centro finanziario offshore? Con quali piazze finanziarie offshore vi sono relazioni di notevole portata?
2. In che modo il Consiglio federale si impegna, a livello internazionale, a favore di un migliore scambio di informazioni sugli aventi economicamente diritto di costrutti offshore? Collaborerà a simili iniziative lanciate da gruppi di Paesi?
3. Come intende promuovere a livello internazionale l'iscrizione in registri pubblici delle persone che esercitano il controllo effettivo su una persona giuridica e che, secondo la definizione internazionale del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), sono quindi considerate aventi economicamente diritto? Secondo il Consiglio federale in Svizzera vi sono possibilità di intervento per quanto riguarda siffatti registri pubblici?
4. Il Consiglio federale è disposto ad avviare negoziati con il Panama e con altri centri finanziari offshore in merito:
a. allo scambio di informazioni sugli aventi economicamente diritto di società offshore, e
b. all'introduzione dello scambio automatico di informazioni?
5. Considerato il numero di intermediari finanziari che hanno costituito società fittizie per il tramite dello studio legale Mossack Fonseca, quelli provenienti dalla Svizzera figurano al secondo posto. Quattro delle dieci banche con il maggior numero di costrutti offshore venduti sottostanno alla vigilanza della FINMA. Il Consiglio federale parte dal presupposto che tutti i clienti svizzeri dello studio legale Mossack Fonseca abbiano pienamente ottemperato agli obblighi di diligenza sanciti dalla legge? Ritiene che vi sia necessità di intervento sul piano politico, amministrativo e legale?
6. Secondo quanto riportato dai media, alcuni avvocati svizzeri difendono società sospette, istituite o addirittura gestite direttamente o indirettamente da loro stessi. I conflitti di ruolo sorgono segnatamente quando gli avvocati con mandati misti, oltre a gestire capitali e quindi a essere sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro in quanto intermediari finanziari, difendono nel contempo i medesimi clienti nei procedimenti giudiziari, sottostando al segreto professionale in qualità di avvocati. Quali misure prevede il Consiglio federale affinché questi ruoli diversi vengano differenziati in modo più chiaro a livello legale e di vigilanza?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il numero e la ripartizione locale delle relazioni commerciali con le società offshore non vengono rilevati centralmente e pertanto non sono noti dati al riguardo.
2./3. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi internazionali volti a migliorare lo scambio di informazioni sugli aventi economicamente diritto di persone giuridiche e costrutti giuridici. Per essere in grado di scambiare queste informazioni, occorre innanzitutto assicurarne la disponibilità e accessibilità alle autorità competenti del Paese interessato. L'impegno attivo della Svizzera in tal senso si articola a livello multilaterale. Ha infatti già adottato delle misure per attuare in maniera efficace i requisiti del GAFI sulla trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici, così come delle persone che li controllano (aventi economicamente diritto). In particolare la Svizzera ha introdotto l'obbligo di annunciare alla società gli aventi economicamente diritto di tutte le partecipazioni che raggiungono o superano il limite del 25 per cento (art. 697j e 790a CO). La società è tenuta a compilare una lista (ossia un registro) degli aventi economicamente diritto. Questo documento deve essere accessibile in ogni momento in Svizzera, in special modo alle autorità competenti. Va altresì annunciata qualsiasi modifica al fine di garantire l'aggiornamento puntuale della lista o del registro. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi del G-20 volti a attuare in modo efficace gli standard esistenti del GAFI a livello internazionale. Ritiene tuttavia che non vi sia necessità di adottare ulteriori misure, segnatamente di creare registri pubblici degli aventi economicamente diritto come proposto dal G-5. I dati relativi agli aventi economicamente diritto costituiscono di fatto informazioni sensibili, soprattutto dal punto di vista commerciale e della protezione dei dati. Pertanto non è imperativo renderli disponibili al pubblico. L'essenziale è che le autorità competenti nel Paese possano accedere rapidamente a tali informazioni e le possano scambiare, spontaneamente o su domanda, con gli omologhi esteri.
4. Il Consiglio federale negozia l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (SAI) con gli Stati partner sulla base dei mandati licenziati l'8 ottobre 2014 dopo aver consultato i cantoni e le commissioni parlamentari competenti. Il Consiglio federale è in linea di massima disposto a concordare l'introduzione del SAI con tutti i centri offshore che hanno confermato il proprio impegno ad applicare lo standard dell'OCSE e rispondono ai criteri di tali mandati (nella fattispecie la riservatezza e la sicurezza dei dati).
5. Incombe alla FINMA il compito di vigilare se le banche osservano gli obblighi di diligenza sanciti dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). La FINMA ha avviato inchieste presso vari istituti al fine di accertare se questi ultimi hanno ottemperato ai doveri giuridici in materia di vigilanza cui sottostanno in merito alle strutture menzionate. Il Consiglio federale è dell'avviso che la regolamentazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il regime di vigilanza in essa previsto siano efficaci e non richiedano attualmente alcuna revisione.
6. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione svizzera, facendo una distinzione tra le attività di intermediazione finanziaria e quelle tipiche dell'avvocato, sia sufficientemente chiara e non sussista pertanto alcuna necessità di intervento. Esiste una giurisprudenza concernente l'articolo 9 LRD (che prevede un obbligo di comunicazione) e la facoltà di non deporre (che in caso di cumuli di mandati esige una separazione delle funzioni). Il Consiglio federale asserisce che gli avvocati, per quanto riguarda le attività tipiche non assoggettate alla LRD, sono sottoposti alla vigilanza di un'autorità cantonale. Per le attività assoggettate alla LRD, gli avvocati vengono sorvegliati da un organismo di autodisciplina, a sua volta sottoposto alla vigilanza della FINMA. Pertanto nessuna attività esercitata dagli avvocati può sottrarsi alla sorveglianza. Infine occorre tenere presente che, secondo l'articolo 305bis capoverso 1 del Codice penale (RS 311.0), un avvocato o un notaio si rende punibile se nell'ambito della sua attività di legale compie un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Risposta del Consiglio federale.