16.3324 · Interpellanza · 2016-04-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Perché in Svizzera gli intermediari finanziari segnalano così pochi sospetti di riciclaggio di denaro?
2. Come spiega l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) che quasi un terzo dei sospetti (28 per cento nel 2014) sono segnalati dopo che ne hanno parlato i media?
3. In generale, quanto tempo dopo gli articoli nei media il MROS riceve la segnalazione dei sospetti?
4. Ciò significa che gli intermediari finanziari interessati conoscevano i sospetti ma hanno trattenuto l'informazione? È legale? In caso contrario, quali sono le sanzioni?
5. Ciò significa che sospetti di riciclaggio di denaro, seppur fondati, non danno luogo a una segnalazione al MROS se i media non ne hanno parlato? In caso affermativo, come intende intervenire il Consiglio federale?
6. La pubblicazione nei media costituisce un criterio per cui un sospetto che precedentemente era infondato diventa fondato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge sul riciclaggio di denaro, con il conseguente obbligo di comunicazione?
7. Il MROS è disposto a condurre indagini dettagliate al fine di accertare perché gli intermediari finanziari segnalano i loro sospetti soltanto dopo che il caso in questione è stato evocato dai media o in seguito a informazioni fornite da terzi? Quali misure intende adottare per aumentare la quota di segnalazioni provenienti direttamente dagli intermediari finanziari?
8. Secondo i dati del MROS, la quota di segnalazioni che si fondano unicamente su una prestazione interna della banca ammonta al 18 per cento. Come spiega il Consiglio federale questa cifra così bassa?
9. Nella conferenza stampa annuale, Mark Branson, direttore della FINMA, ha affermato che occorrerebbe rivedere da cima a fondo il diritto di segnalazione e che la FINMA constata che i rischi di riciclaggio di denaro aumentano, in particolare in relazione ai clienti dei Paesi emergenti. Il Consiglio federale condivide questo parere e quali misure intende adottare?
Begründung
Secondo il rapporto annuale 2014 del MROS (pag. 27), il 28 per cento delle segnalazioni di sospetti fondati di riciclaggio avviene dopo che i media ne hanno parlato, il 29 per cento in seguito a informazioni di terzi e il 12 per cento in seguito a informazioni delle autorità di perseguimento penale. Soltanto il 18 per cento delle segnalazioni proviene da indagini condotte dall'intermediario finanziario.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli intermediari finanziari sono parte integrante del sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Non devono inviare a MROS comunicazioni di sospetto in modo automatico e senza alcuna analisi preliminare, bensì sono tenuti ad approfondire e argomentare i fatti che segnalano all'autorità. Il sistema svizzero poggia quindi sulla segnalazione delle attività sospette dei clienti. Si distingue pertanto dalla maggior parte dei sistemi di comunicazione esteri, che sono spesso basati sulla comunicazione automatica di transazioni ritenute sospette in quanto superiori a un determinato valore soglia o inusuali. Il coinvolgimento degli intermediari finanziari nel sistema svizzero determina l'ottima qualità delle comunicazioni di sospetto e il conseguente elevato tasso di casi sospetti trasmessi da MROS alle autorità di perseguimento penale. Negli ultimi anni si è tuttavia registrata una tendenza all'aumento del numero di comunicazioni di sospetto.
2./3. Una grande maggioranza delle comunicazioni di sospetto inviate a MROS presenta correlazioni con l'estero. I clienti degli intermediari finanziari provengono dai Paesi più disparati e sono domiciliati in diversi luoghi. La verifica delle banche dati contenenti articoli di stampa di diversi Paesi costituisce quindi uno strumento importante per individuare i clienti che hanno di recente compiuto un reato. Tale verifica è eseguita regolarmente e prevede il confronto automatico tra gli articoli di stampa e le banche dati dei clienti. In caso di riscontro positivo, l'intermediario finanziario svolge accertamenti approfonditi e, se il sospetto persiste, invia una comunicazione a MROS. Il tempo trascorso tra un riscontro positivo e la comunicazione del sospetto a MROS varia da un intermediario finanziario all'altro. Nella maggior parte dei casi si tratta di un periodo compreso tra uno e più giorni a seconda del tempo necessario a eseguire gli accertamenti. Se le comunicazioni di sospetto pervengono a MROS con troppo ritardo, quest'ultimo può segnalare gli intermediari finanziari responsabili alla FINMA.
4. Se scopre indizi che lasciano presumere un'attività illegale di un suo cliente, l'intermediario finanziario è obbligato a effettuare accertamenti. In caso di sospetti fondati è tenuto a segnalare il caso a MROS. Quest'ultimo informa la FINMA se constata che un intermediario finanziario potrebbe aver violato l'obbligo di comunicazione. Incombe al Dipartimento federale delle finanze infliggere le sanzioni di cui all'articolo 37 della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0).
5./6./8. Gli intermediari finanziari non attingono unicamente ai mass media come fonte di indizi. Devono tener conto di qualsiasi informazione, a prescindere che provenga dalle autorità, da fonti private o da fonti interne all'intermediario finanziario. Gli intermediari finanziari si servono di banche dati internazionali che raggruppano le informazioni disponibili e sono aggiornate continuamente. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che la consultazione di tali banche dati o dei mass media non sia sufficiente. Gli intermediari finanziari devono monitorare costantemente le transazioni e procedere di propria iniziativa a ulteriori accertamenti non appena la modalità, l'entità o la frequenza delle transazioni suscitano sospetti. Ciononostante, è possibile che un intermediario finanziario inizi a nutrire un sospetto soltanto dopo essere venuto a conoscenza di informazioni pubblicate dalla stampa. Come menzionato sopra, MROS provvede a informare la FINMA quando riscontra una violazione dell'obbligo di comunicazione.
7. MROS è un'autorità amministrativa e non un'autorità inquirente. Riceve e analizza le comunicazioni di sospetto e funge da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie. Tra le mansioni importanti di MROS si annoverano anche la sensibilizzazione degli intermediari finanziari e l'informazione dell'opinione pubblica in merito all'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In tale ottica, MROS svolge anche analisi strategiche volte a contribuire al rafforzamento continuo del dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro.
9. Il direttore della FINMA ha invitato gli intermediari finanziari a segnalare a MROS più casi sulla base del diritto di comunicazione. L'attuale aumento del numero di comunicazioni non è soltanto segno della maggiore sensibilità degli intermediari finanziari, bensì anche espressione dei rischi in tale ambito. Il Consiglio federale condivide l'opinione del direttore della FINMA secondo cui il rischio di riciclaggio è particolarmente elevato per il denaro proveniente da Paesi in via di sviluppo. Per questo motivo le banche vengono sensibilizzate a segnalare più casi a MROS. La Svizzera deve impedire che i proventi di attività illegali entrino nel suo circuito economico legale permettendo ai terroristi di accedere a mezzi finanziari.
Risposta del Consiglio federale.