Lexipedia

16.3379 · Mozione · 2016-06-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di mantenere le due misure seguenti al fine di garantire un livello ottimale di protezione dei dati e di posizionare in tal modo la Svizzera come cassaforte digitale universale. Verrebbe creato un ecosistema di imprese innovative, fonte di prosperità economica.

Nel quadro della revisione in corso della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), è fondamentale preservare due punti della legge attuale:

1. L'articolo 3 lettera b LPD precisa che la protezione dei dati concerne le persone fisiche e giuridiche. La Svizzera è uno dei soli Paesi a offrire un tale livello di protezione per le imprese. È un argomento forte per la piazza digitale svizzera che andrebbe mantenuto.

2. L'articolo 11 LPD precisa che le società che partecipano alla raccolta e allo stoccaggio di dati possono far valutare la sicurezza di tali dati da parte di organismi di certificazione riconosciuti e indipendenti. L'associazione Vigiswiss lavora già in questo senso per certificare i centri di dati (data centers) che figurano tra i suoi membri. Mantenere questo articolo le permetterebbe di consolidare il suo lavoro sulla qualità e di promuovere la cassaforte digitale svizzera. Questo andrebbe peraltro nella direzione degli articoli 38 e 39 del futuro regolamento europeo sulla protezione dei dati, che incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e la creazione di meccanismi di certificazione in materia di protezione dei dati.

Begründung

Attualmente alcuni giganti informatici vogliono fissare, in maniera definitiva, il dato al server, il che rafforzerebbe l'importanza dell'ubicazione dei server. In un contesto di questo tipo la Svizzera deve cogliere tale opportunità storica. Figura già al quinto posto dei Paesi europei con il maggior numero di data centers (69) e ospita il 25 per cento dei dati europei.

Potrebbe rafforzare la sua attrattiva con una legge che offra un elevato livello di protezione dei dati, garantendo la qualità dello stoccaggio e offrendo condizioni quadri perenni.

Un tale contesto attirerebbe un ecosistema di imprese di servizi: trattamento, analisi, trasmissione, autentificazione, cifratura, ecc.

La Svizzera potrebbe diventare un importante polo digitale mondiale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il numero 1 della mozione e di accogliere il numero 2.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di posizionare la Svizzera quale Paese affidabile e innovativo in materia di protezione dei dati.

Risponde in maniera seguente ai due punti menzionati nella mozione:

1. Il Consiglio federale ritiene importante tenere conto dello stato del diritto in materia di protezione dei dati del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Per questo motivo è previsto di rinunciare alla protezione dei dati personali delle persone giuridiche. Ciò permetterà di migliorare i flussi transfrontalieri non sottoponendo più la comunicazione all'estero dei dati concernenti persone giuridiche alla condizione che un livello di protezione adeguato sia garantito nello Stato di destinazione (art. 6 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD). La maggioranza degli esperti consultati nell'ambito dell'analisi della regolamentazione relativa alla revisione della legge sulla protezione dei dati si è d'altronde pronunciata in favore della rinuncia alla protezione dei dati personali delle persone giuridiche. La portata pratica di questa protezione conferita dagli articoli 2 capoverso 1 e 3 lettera b LPD è inoltre limitata, dato che le persone giuridiche fanno valere i loro diritti solo raramente per un eventuale trattamento illecito dei loro dati e che l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza non ha mai emanato raccomandazioni in materia. Per di più, gli articoli 28 segg. del Codice civile riguardanti le lesioni della personalità, la legge federale contro la concorrenza sleale, la legge federale sul diritto d'autore, nonché le regole sui segreti professionale, d'affari e di fabbricazione restano immutati e continuano a proteggere le persone giuridiche. Infine, il Consiglio federale dubita che l'articolo 3 lettera b LPD conceda un vantaggio concorrenziale alle imprese svizzere; per queste svolgono un ruolo determinante piuttosto la stabilità politica ed economica, gli elevati standard di protezione dei dati e il riconoscimento da parte degli altri Paesi dell'adeguatezza della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

2. Nel quadro dei lavori di revisione della legislazione federale sulla protezione dei dati, il Consiglio federale non prevede di rimettere in questione la possibilità di una certificazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il numero 1 della mozione e di accogliere il numero 2.