16.3398 · Interpellanza · 2016-06-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Di recente la radio norvegese NRK ha riferito di richiedenti l'asilo che si recano nel loro Paese d'origine, proprio dove sostengono di essere perseguitati. Tra queste persone figurano in particolare anche Eritrei con statuto di asilo in Svizzera, che si recano in patria per l'anniversario dell'indipendenza del loro Paese. I media svizzeri hanno ripreso la notizia, interpellando anche la Segreteria di Stato della migrazione in merito ad eventuali presunti casi di abuso.
I viaggi nel Paese d'origine e l'ottenimento dell'asilo sono in stridente contraddizione. È molto facile verificare e impedire questi abusi, poiché nel passaporto è iscritto ogni passaggio della frontiera Schengen, a prescindere dall'aeroporto di partenza.
Molti servizi sociali impongono ai beneficiari di prestazioni di mostrare una volta all'anno il loro passaporto allo sportello del comune per accertarsi che non si siano recati all'estero continuando tuttavia a percepire aiuto sociale.
Questo obbligo è urgentemente necessario per preservare la credibilità del settore dell'asilo e in considerazione delle ripercussioni politiche, economiche e sociali della politica d'asilo. Omettere questa semplice misura di controllo sarebbe sinonimo di negligenza.
Quali autorità federali o cantonali verificano regolarmente le iscrizioni nei passaporti o i corrispondenti documenti delle persone del settore dell'asilo?
Stellungnahme des Bundesrates
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato in particolare quando l'interessato si rimette volontariamente sotto la protezione del Paese di origine o di provenienza (art. 63 cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo, che rinvia alle disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati). Il fatto che un rifugiato si rechi nel suo Paese d'origine costituisce un indizio importante che non vi è più perseguitato o che non deve più temere di esservi perseguitato. Di conseguenza, il documento svizzero di viaggio per rifugiati non autorizza il titolare a ritornare nel Paese di origine o di provenienza. Al momento della proroga o del rinnovo, deve essere rispedito alla SEM, accompagnato dalla relativa domanda. Di norma la sua durata di validità ammonta a cinque anni. In casi motivati, ad esempio in presenza di un sospetto concreto di viaggi in patria, può essere tuttavia ridotta (cfr. in particolare art. 12 cpv. 3 e art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 dell'ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri). La SEM verifica pertanto regolarmente le iscrizioni nei documenti di viaggio dei rifugiati riconosciuti in Svizzera.
I documenti di viaggio per rifugiati sono inoltre esaminati anche in occasione dei controlli d'entrata e d'uscita dal Paese. È tuttavia estremamente raro che gli organi di controllo doganali rilevino timbri che dimostrerebbero un viaggio nel Paese d'origine. Le persone che si recano in patria possono infatti evitare tale situazione presentando, al momento dell'entrata nel Paese d'origine, un altro documento di viaggio, come quello allestito dalle loro autorità nazionali.
Se l'esame del documento di viaggio da parte della SEM o un rapporto allestito dalla competente autorità di controllo di frontiera rivela che il titolare si è recato nel Paese d'origine o è sospettato di averlo fatto, la SEM avvia una procedura di disconoscimento della qualità di rifugiato e di revoca dell'asilo. Una tale procedura può essere avviata anche in seguito a una segnalazione delle autorità migratorie cantonali che, nell'ambito dei loro compiti, sono venute a conoscenze di un eventuale viaggio nel Paese d'origine. Nel 2015 la qualità di rifugiato è stata revocata a 189 persone che si erano poste sotto la protezione del Paese d'origine.
Attualmente è in consultazione un avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri che sancisce esplicitamente nella legge il divieto per i rifugiati di recarsi nel Paese di origine o di provenienza e mira a migliorarne l'applicazione. Esso prevede ad esempio che la SEM, in caso di sospetto motivato di inosservanza di tale divieto, possa emanare, nei confronti di tutti i rifugiati provenienti dal medesimo Paese di provenienza, un divieto di viaggio valido anche per altri Stati, in particolare i Paesi limitrofi al Paese di origine o di provenienza. Potrà in via eccezionale autorizzare un tale viaggio se motivi importanti lo giustificano. Le nuove disposizioni propongono inoltre un'inversione dell'onere della prova: in futuro la legge partirà dal presupposto che i rifugiati che si recano nel loro Paese di origine o di provenienza si sono posti di nuovo volontariamente sotto la protezione di tale Stato. La consultazione si concluderà il 13 ottobre 2016.
Risposta del Consiglio federale.