Finanziamento ospedaliero. Comparazioni tra ospedali. Inammissibile ritardo del Consiglio federale nell'esecuzione dell'articolo 49 capoverso 8 LAMal
16.3427 · Interpellanza · 2016-06-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta del 26 agosto 2015 all'interpellanza Pezzatti 15.3442, il Consiglio federale aveva spiegato che, dopo la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 29 gennaio 2015 (C-3425/2013), avrebbe atteso eventuali, ulteriori decisioni del TAF prima di valutare se, per l'esecuzione dell'articolo 49 capoverso 8 LAMal, siano opportune o necessarie prescrizioni dettagliate a livello di ordinanza. Già nella risposta dell'8 marzo 2013 all'interpellanza Bortoluzzi 12.4176, aveva dichiarato che una pubblicazione delle comparazioni tra ospedali non avrebbe potuto essere disponibile prima del 2015. L'articolo 49 capoverso 8 LAMal prevede espressamente che il Consiglio federale, in collaborazione con i cantoni, ordini "comparazioni tra ospedali a livello svizzero in particolare sui costi e la qualità dei risultati medici. Gli ospedali e i cantoni devono fornire a tal fine i documenti necessari. Il Consiglio federale pubblica le comparazioni tra ospedali".
Il TAF ha più volte sottolineato l'urgenza di ordinare e pubblicare queste comparazioni tra ospedali. Dato che finora il Consiglio federale si è rifiutato di adempiere il mandato normativo conferitogli dal legislatore, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) si è comprensibilmente sentita in dovere di creare essa stessa una piattaforma di dati, per dare ai cantoni la possibilità di effettuare almeno delle comparazioni intercantonali tra ospedali nell'ambito delle procedure tariffarie. Numerosi cantoni si sono dichiarati disposti a partecipare al progetto e hanno esortato gli ospedali ubicati sul loro territorio a presentar loro i dati sui costi e sulle prestazioni che intendevano trasmettere alla CDS per la prevista piattaforma di dati.
Questa "misura di autoaiuto" dei cantoni è giuridicamente molto problematica, soprattutto se si considera che nell'ambito in questione, né i cantoni né la CDS hanno competenze normative. È e resta prerogativa del Consiglio federale formulare le condizioni quadro giuridiche e tecniche per la rilevazione ed elaborazione dei dati sui costi e le prestazioni degli ospedali e per la loro valutazione ai fini delle comparazioni tra ospedali. E questo compito non può essere in alcun modo delegato al Tribunale amministrativo federale, come invece sembra tentato di fare il Consiglio federale. Vi è il pericolo che le attività dei cantoni e della CDS inducano gli ospedali a sottoporsi a comparazioni, nonostante la mancanza della necessaria base legale, di un metodo unitario basato sul diritto federale e di una protezione giuridica efficace. Inoltre, le attività citate potrebbero porre il Consiglio federale davanti al fatto compiuto, qualora si dovesse infine dichiarare disposto ad adempiere il mandato normativo conferitogli dal legislatore.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È disposto a elaborare senza indugio, in collaborazione con la CDS, un progetto di ordinanza che adempia il mandato normativo sancito nell'articolo 49 capoverso 8 LAMal?
2. In attesa dell'entrata in vigore di quest'ordinanza è disposto a emanare immediatamente all'attenzione dei cantoni direttive transitorie vincolanti che tengano debito conto degli interessi dei fornitori di prestazioni nell'ambito delle comparazioni tra ospedali, comparazioni indispensabili e urgenti per raggiungere gli scopi della LAMal in materia di finanziamento ospedaliero?
L'incomprensibile passività del Consiglio federale mette in pericolo senza alcuna ragione l'esecuzione dell'articolo 49 capoverso 8 LAMal e impedisce di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge per il finanziamento ospedaliero. Come spiegato nella motivazione, è urgente intervenire.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 49 capoverso 8 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il Consiglio federale, in collaborazione con i cantoni, ordina comparazioni tra ospedali a livello svizzero in particolare sui costi e la qualità dei risultati medici. A tal fine, la disposizione prevede che gli ospedali e i cantoni forniscano alla Confederazione i documenti necessari e che il Consiglio federale pubblichi le comparazioni tra ospedali. Come già esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Pezzatti 15.3442, informazioni che forniscono una visione d'insieme sulla struttura, i pazienti, le prestazioni, l'offerta, il personale e la situazione finanziaria degli ospedali, nonché sulla gravità media dei ricoveri di pazienti che necessitano di cure acute, sono pubblicate già oggi sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Gli indicatori di qualità pubblicati dall'UFSP comprendono dati sui trattamenti dispensati negli ospedali svizzeri (numero di casi, percentuali, nonché tasso di mortalità per determinati quadri clinici e interventi). Come giustamente sottolineato anche dal Tribunale amministrativo federale nella sua decisione del 29 gennaio 2015 (C-3425/2013, consid. 4.4.6), manca però ancora la comparazione nazionale tra gli ospedali dei costi per singolo caso corretti secondo il grado di gravità, preannunciata per la fine del 2015.
Quale autorità responsabile dell'attuazione della LAMal e incaricata dell'allestimento delle comparazioni tra gli ospedali, dalla primavera del 2015 l'UFSP sta conducendo colloqui con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) sulla pubblicazione dei costi per singolo caso corretti secondo il grado di gravità degli ospedali per cure somatiche acute e delle case per partorienti. Nel frattempo, in virtù delle disposizioni legali vigenti, l'UFSP ha rilevato i costi per singolo caso corretti secondo il grado di gravità del 2014 nei due tipi di istituto menzionati. La necessità di rilevare ex novo questi costi, che non rientrano nelle rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), e l'intento di coinvolgere debitamente i cantoni nel progetto hanno causato un certo ritardo. La collaborazione in corso ha però prodotto un'alternativa che dovrebbe permettere una pubblicazione in comune con i cantoni entro la fine dell'anno sulla base dei costi per singolo caso più attuali.
Considerata la situazione, il Consiglio federale non vede alcun motivo di elaborare un progetto d'ordinanza o direttive immediatamente vincolanti per i cantoni. Si riserva tuttavia, sulla base delle esperienze maturate, di perfezionare la pubblicazione dei costi per singolo caso corretti secondo il grado di gravità elaborando regolamentazioni a livello d'ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.