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16.3453 · Interpellanza · 2016-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nonostante un'ampia secolarizzazione, in Svizzera non esiste una separazione totale tra comunità religiose e Stato. Conformemente all'articolo 72 della Costituzione federale il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai cantoni. In questo contesto è difficile comprendere il motivo per cui ad esempio le cosiddette fondazioni ecclesiastiche vengano privilegiate rispetto alle fondazioni ordinarie, in quanto non sono sottoposte ad alcuna vigilanza statale e non devono disporre di un ufficio di revisione. Non esiste pertanto alcuna trasparenza in merito al finanziamento delle comunità religiose. Gli attentati di Parigi e Bruxelles, gli sviluppi in relazione allo Stato islamico e gli scandali di riciclaggio di denaro in Vaticano mostrano che anche le comunità religiose possono essere interessate dalla criminalità finanziaria e dal finanziamento del terrorismo.

Alla luce di tali premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Come giudica il rischio di abusi finanziari da parte di comunità religiose, in particolare di fondazioni ecclesiastiche e associazioni religiose?

2. È già stata effettuata un'analisi dei rischi? In caso affermativo, con quali risultati?

3. Il Consiglio federale è a conoscenza del numero di fondazioni ecclesiastiche e associazioni religiose e sa a quali comunità religiose appartengono?

4. Come giudica la qualità della vigilanza delle comunità religiose sulle fondazioni ecclesiastiche?

5. Quali misure sono disponibili per impedire che le comunità religiose in Svizzera e all'estero non siano oggetto di abusi a fini di finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro?

6. Come possono essere giustificate le eccezioni legali (p. es. art. 87 del Codice civile) per le fondazioni ecclesiastiche? Tali eccezioni sono ancora al passo con i tempi?

7. È eventualmente sufficiente sottoporre i soggetti giuridici di comunità religiose a una vigilanza (supplementare) da parte della comunità religiosa oppure non sarebbe meglio delegare la vigilanza a un ente statale?

8. Come giudica il Consiglio federale il fatto che le comunità di fede musulmana sono spesso organizzate come associazioni e quindi in teoria non sottostanno a nessun tipo di vigilanza?

9. Dal 1° gennaio 2016 le fondazioni ecclesiastiche sono tenute per legge a farsi iscrivere nel registro di commercio. Come procede tale registrazione ad alcuni mesi dall'entrata in vigore di tale obbligo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le fondazioni ecclesiastiche e le associazioni religiose possono costituire un rischio per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo se esercitano le loro attività in zone di conflitto o se gestiscono organizzazioni terroristiche o se sono in contatto con organizzazioni terroristiche, in particolare quelle che partecipano a combattimenti, in zone di conflitto. Dal punto di vista svizzero è difficile valutare tale rischio. Le comunicazioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari elvetici all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) costituiscono un criterio da considerare. Esso è stato utilizzato in particolare per la valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera (https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/ber-f.pdf, non disponibile in italiano). Il MROS, tuttavia, non è a conoscenza di elementi atti a indicare che fondazioni religiose finanzino direttamente il terrorismo. Pur non essendo possibile escludere del tutto i rischi, il Consiglio federale ritiene che l'ordinamento giuridico svizzero sia sufficiente per contenerli. Gli intermediari finanziari che constatano irregolarità nel quadro di transazioni con Paesi a rischio devono effettuare i controlli previsti dal diritto vigente e se del caso inviare una comunicazione di sospetto al MROS. Uno dei compiti del MROS è sensibilizzare gli intermediari finanziari in merito alla problematica.

2. Al momento il Consiglio federale non sta analizzando il rischio specifico rappresentato dalle fondazioni ecclesiastiche e dalle fondazioni religiose. Il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) sta tuttavia valutando il potenziale di abuso delle organizzazioni di pubblica utilità per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3. Dal 1° gennaio 2016 tutte le fondazioni ecclesiastiche sono tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio. Dato che hanno un termine di cinque anni, non si dispone (tuttavia) ancora di dati affidabili sul loro numero. Secondo le stime, in Svizzera dovrebbero esservi 1000 e 2000 fondazioni ecclesiastiche, per lo più legate alla chiesa cattolico-romana.

Le associazioni devono farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano un'attività di natura commerciale o se sono soggette all'obbligo di revisione. Nella maggior parte dei casi le associazioni non adempiono presumibilmente queste condizioni e pertanto non sono disponibili dati affidabili sul loro numero.

4. Le fondazioni classiche sottostanno alla vigilanza della Confederazione o dei cantoni. L'autorità di vigilanza deve garantire che il patrimonio della fondazione sia impiegato conformemente ai suoi scopi. Le fondazioni ecclesiastiche non sottostanno alla vigilanza dello Stato, ma della comunità religiosa cui sono legate. Il Consiglio federale non dispone di informazioni sufficienti per esprimersi in merito alla questione se e in che misura e qualità tale vigilanza sia effettivamente esercitata dalla comunità religiosa.

5. Come già menzionato, il sistema di comunicazione del MROS consente agli intermediari finanziari di segnalare i casi sospetti e permette così di evitare che organizzazioni criminali possano ricorrere ai servizi di intermediari finanziari svizzeri. Per il resto, il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies) nonché la partecipazione a e il sostegno di organizzazioni criminali (art. 260ter) costituiscono fattispecie penali del Codice penale. La legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, infine, completa il dispositivo svizzero di difesa dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Tale legge punisce chiunque mette a disposizione di tali organizzazioni "risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività". Si aggiungono eventualmente misure amministrative pronunciate dalle autorità di vigilanza sulle fondazioni.

6. L'esonero delle fondazioni ecclesiastiche dalla vigilanza statale e dall'obbligo di revisione si fonda sul rispetto del legislatore per l'autonomia della chiesa e dei suoi propri meccanismi di controllo. Il disciplinamento speciale della vigilanza della comunità religiosa si basa sull'assunto che i contenuti di tale vigilanza coincidano con quelli della vigilanza statale a cui sono soggette le fondazioni classiche. Sarebbe tuttavia possibile precisare i criteri vigenti per una vigilanza da parte della comunità religiosa (p. es. prescrizioni sull'indipendenza e sulla trasparenza, obbligo di fare capo a un ufficio di revisione, requisiti per le qualifiche delle persone preposte alla vigilanza). Il Consiglio federale è disposto a vagliare un tale disciplinamento e la creazione di meccanismi di controllo e di applicazione.

7. Il Consiglio federale ritiene che in fin dei conti non sia determinante chi sia responsabile per la vigilanza ma la forma e l'intensità con cui questa è esercitata.

8. Indipendentemente dal loro scopo, in Svizzera le associazioni non sono sottoposte al controllo statale. La Costituzione federale garantisce in linea di massima la libertà di credo e di coscienza nonché la libertà d'associazione. Questi diritti fondamentali valgono anche per le persone di credo musulmano. È possibile limitarli per preservare un interesse pubblico preponderante, in particolare in virtù della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure di salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120).

9. A partire dal 1° gennaio 2016 le fondazioni ecclesiastiche hanno un termine di transizione di cinque anni per farsi iscrivere nel registro di commercio. Finora solo singole fondazioni ecclesiastiche hanno adempiuto tale obbligo.

Risposta del Consiglio federale.