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16.3476 · Mozione · 2016-06-16

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. Comunicare la percentuale di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera distinguendo e presentando separatamente la parte relativa ai costi dell'asilo e quella destinata ad altre spese contabilizzate a titolo di APS.

2. Considerare la percentuale di APS della Svizzera come un valore indicativo utile innanzitutto per situarsi in rapporto ad altri Paesi in materia di APS.

3. Fissare il budget annuale della cooperazione internazionale nei limiti dei relativi crediti quadro. La percentuale di APS non rappresenta un punto di riferimento per fissare un tetto di spesa che determini i crediti concessi alla cooperazione.

Begründung

Da vari anni la quota di spese per l'assistenza ai richiedenti l'asilo durante il loro primo anno di soggiorno, contabilizzata nell'APS della Svizzera, è nettamente superiore alla media degli altri Paesi del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (CAS). Secondo le direttive del CAS, i Paesi membri possono dichiarare questi costi relativi all'asilo nel loro APS rispettando determinati criteri. La maggior parte li contabilizza, altri, una minoranza (Australia, Corea del Sud, Lussemburgo) hanno rinunciato a questa possibilità. Nel corso dell'ultimo quinquennio, la percentuale di APS della Svizzera destinata a coprire le spese dell'asilo è stata in media del 16 per cento.

Benché ammessa dal CAS, la contabilizzazione dei costi dell'asilo nell'APS ha sempre suscitato discussioni riguardanti i suoi principi e le sue modalità. Queste discussioni si iscrivono oggi in un contesto mutato a causa della crisi migratoria che ha colpito l'Europa. Per garantire la trasparenza è necessario specificare chiaramente e distinguere nell'APS della Svizzera la percentuale di spese per l'asilo dalle altre spese legate alle attività "classiche" della cooperazione internazionale svizzera.

Anche se l'APS prende in considerazione alcune componenti discutibili, la percentuale relativa è spesso percepita, a torto, come l'equivalente di un tetto massimo di spesa per i crediti della cooperazione internazionale, se non addirittura utilizzata per giustificare l'inclusione dei costi legati all'asilo in generale nei crediti della cooperazione internazionale della Svizzera. L'APS ha invece essenzialmente un valore indicativo che deve permettere alla Svizzera di effettuare comparazioni a livello internazionale. Non è destinato a essere uno strumento determinante per fissare i crediti massimi per la cooperazione internazionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per la contabilizzazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e di conseguenza per il calcolo della percentuale di APS sul reddito nazionale lordo (RNL) la Svizzera si basa sulle direttive del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. La DSC pubblica ogni anno i dati relativi all'APS e li comunica all'OCSE; per il 2015: www.eda.admin.ch/dsc > Attività e progetti > Cifre e fatti > Tabelle statistiche > Aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera 2014-15. In questo modo fornisce informazioni dettagliate sulle tipologie di aiuto e documenta le spese sostenute nel settore dell'asilo dalla Segreteria di Stato della migrazione. Nel suo comunicato stampa sull'APS 2015, diffuso nell'aprile del 2016, anche il CAS ha fatto riferimento a questa differenza www.oecd.org > Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) > DAC High Level Meeting > Communiqué from the February 2016 DAC High Level Meeting, tabella 2, pagina 9.

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice della mozione secondo la quale la percentuale di APS deve essere considerata un valore di riferimento. Come ha già affermato nella risposta all'interpellanza Ingold 16.3028, non si tratta di un parametro di controllo bensì di un dato indicativo che viene dichiarato dopo la chiusura annuale. L'obiettivo della percentuale di APS e delle direttive del CAS per la rilevazione dei dati consiste nel rendere comparabili gli sforzi compiuti dai Paesi donatori.

3. Per la cooperazione internazionale il Parlamento stanzia crediti quadro della durata di quattro anni con cui il DFAE e il DEFR sono autorizzati ad assumere, nel periodo considerato, impegni finanziari pluriennali entro un limite prestabilito. I crediti a preventivo approvati dal Parlamento rappresentano i mezzi che possono essere impiegati nell'anno di preventivo (importi massimi). Né i crediti quadro né i crediti a preventivo sono calcolati in base alla percentuale di APS, bensì vengono fissati liberamente dalle Camere federali. Poiché la percentuale di APS costituisce un importante elemento per effettuare confronti a livello internazionale, negli affari che possono incidere su di essa il Consiglio federale ne illustra gli effetti (p. es. nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 FF 2016 2005) ricordando che le previsioni sono indicative e che tale percentuale può subire variazioni, dovute in particolare all'andamento dell'economia o ai costi sostenuti dalla Svizzera per l'accoglienza dei richiedenti l'asilo durante il loro primo anno di soggiorno ma anche ad altri fattori.

Sulla base di quanto specificato sopra il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.