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Sospendere immediatamente la fornitura di materiale d'armamento e beni militari speciali alle parti belligeranti in Yemen

16.3502 · Mozione · 2016-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale viene richiamato al rispetto dell'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) e sollecitato a revocare tutte le autorizzazioni già rilasciate e a sospendere immediatamente la fornitura di qualsiasi tipo di materiale bellico (compresi i pezzi di ricambio e le munizioni) ai Paesi implicati nel conflitto armato in Yemen. Anche l'esportazione di beni militari speciali va interrotta immediatamente.

Begründung

Già nell'interpellanza 16.3102 l'autrice aveva puntato il dito sulle condizioni disastrose in cui versa lo Yemen, teatro di guerra. Nella sua risposta, inoltre, il Consiglio federale aveva descritto in modo sconvolgente la situazione vigente in Arabia Saudita: "La situazione dei diritti dell'uomo in Arabia Saudita è tuttora insoddisfacente. Questi diritti sono infatti violati in modo grave e sistematico. Il numero delle condanne a morte è fortemente aumentato, la libertà di stampa e il diritto di riunirsi sono molto limitati e la libertà religiosa non è garantita."

Alla luce di quest'affermazione, la decisione del Consiglio federale del 20 aprile scorso di autorizzare le esportazioni di materiale d'armamento nella regione di conflitto del Golfo e di armare così le forze dell'alleanza è assolutamente incomprensibile e scandalosa. Nel suo messaggio concernente l'approvazione del Trattato sul commercio delle armi (2014) il Consiglio federale si era espresso in modo chiaro e inequivocabile: "Inoltre, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettere a, d OMB, gli affari con l'estero sono vietati se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato o se esiste un rischio elevato che le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile." Questa garanzia non dev'essere violata.

La legge sul materiale bellico contempla in diversi punti la possibilità di sospendere o revocare un'autorizzazione, qualora le condizioni per il suo rilascio non siano più adempiute (art. 11 cpv. 2, 16 cpv. 2, 16b cpv. 2, 19, 23). L'articolo 19 ("Validità"), in particolare, stabilisce chiaramente che "le autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e di transito sono di durata limitata" (cpv. 1) e che "possono essere sospese o revocate, se circostanze eccezionali lo esigono" (cpv. 2). Questa terribile guerra non è forse una circostanza eccezionale?

Le autorizzazioni d'esportazione verso i Paesi implicati nella guerra dello Yemen devono essere revocate perché le condizioni per il loro rilascio non sono più adempiute. Un altro motivo che depone a favore di una revoca è che tanti di questi Paesi sono anche parti belligeranti nel conflitto siriano, dove i diritti dell'uomo vengono violati sistematicamente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già esposto in risposta alla mozione 16.3203, il Consiglio federale è preoccupato per la catastrofe umanitaria che affligge lo Yemen e segue da vicino la situazione di questo Paese e di tutta la penisola araba, in particolare sotto il profilo della stabilità regionale, della crisi umanitaria, del rispetto del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, del rischio di terrorismo e della proliferazione delle armi. Il collegio ha appreso con preoccupazione la notizia della fine della tregua iniziata il 10 aprile e l'interruzione dei colloqui sullo Yemen condotti sotto l'egida dell'ONU. Richiama pertanto le parti belligeranti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a cercare con determinazione una soluzione politica del conflitto. Il Consiglio federale continua a valutare caso per caso le domande d'esportazione basandosi sulla legislazione in materia di materiale bellico e sul Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT).

Relativamente al rispetto dell'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511):

La decisione del Consiglio federale del 20 aprile 2016 relativa all'esportazione di materiale bellico verso i Paesi arabi è stata presa sulla base dell'articolo 22 della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e applicando i criteri per l'autorizzazione fissati dall'articolo 5 OMB.

Come già chiarito in precedenza, l'"implicazione" in un conflitto armato interno come criterio di esclusione (art. 5 cpv. 2 lett. a OMB) si applica se il conflitto si svolge all'interno del Paese destinatario. Le domande di esportazione di materiale bellico verso Paesi che hanno preso parte all'intervento dell'Arabia saudita in Yemen non erano perciò necessariamente da respingere conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera a OMB.

La valutazione del coinvolgimento dei Paesi di destinazione nel conflitto in Yemen si è svolta in particolare sulla base dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a OMB (il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale), con la conseguenza che sono state respinte le domande di esportazione laddove vi era motivo di ritenere che il materiale bellico esportato potesse essere utilizzato nel conflitto in Yemen.

Relativamente al rischio di esportazioni di materiale bellico:

Come già menzionato, il 20 aprile il Consiglio federale ha autorizzato le domande di esportazione di materiale bellico nei casi in cui non aveva motivo di supporre che tale materiale sarebbe stato utilizzato in Yemen.

Come reso noto mediante il comunicato stampa del 20 aprile 2016, gli affari autorizzati dal Consiglio federale riguardano nello specifico materiale bellico per la difesa antiaerea, destinato all'autodifesa militare e alla protezione di infrastrutture. Considerate le modalità di progettazione e le possibilità d'impiego, si poteva totalmente escludere che queste armi potessero essere utilizzate per commettere violazioni dei diritti umani.

Relativamente alla revoca delle autorizzazioni di esportazione:

L'articolo 19 LMB prevede la possibilità di revocare o sospendere un'autorizzazione di esportazione se circostanze eccezionali lo esigono. Come spiegato sopra, per la decisione del 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha tenuto conto della situazione in Yemen, respingendo le domande d'esportazione di beni per i quali - vista la loro idoneità e facilità di trasferimento in altri luoghi - c'era il rischio che finissero nelle mani delle parti belligeranti nel conflitto dello Yemen.

La situazione nei Paesi verso i quali il 20 aprile 2016 sono state autorizzate le esportazioni di materiale bellico è rimasta da allora invariata. Da agosto 2016 il territorio saudita è stato preso di mira ben dieci volte con mezzi di fanteria e artiglieria, il che rappresenta un inasprimento delle ostilità rispetto al passato.

Contrariamente a quanto indicato dall'autrice della mozione, l'articolo 23 LMB non riguarda la revoca di autorizzazioni di esportazione ma l'interruzione del meccanismo automatico di autorizzazione per la fornitura di pezzi di ricambio. Neppure gli articoli 11 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 16b capoverso 2 LMB, ugualmente citati dall'autrice della mozione, riguardano la revoca di autorizzazioni di esportazione, bensì la revoca di autorizzazioni di principio (necessarie per la fabbricazione e il commercio generale di materiale bellico), di patenti di commercio (necessarie per ogni singola transazione di materiale bellico con l'estero autorizzata dalla Svizzera) e autorizzazioni per attività di mediazione (necessarie per ogni mediazione di materiale bellico con destinatario all'estero autorizzata dalla Svizzera).

Relativamente alla richiesta di sospensione delle esportazioni di materiale bellico:

In linea di massima la legislazione sul materiale bellico e sul controllo dei beni prevede la valutazione caso per caso delle domande di esportazione. L'introduzione di divieti globali di esportazione di materiale bellico e beni militari speciali verso singoli Paesi o persino intere regioni è possibile solo sulla base della legge sugli embarghi (RS 946.231). Essi si applicano per imporre le sanzioni stabilite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera, sanzioni che servono per l'osservanza del diritto internazionale pubblico, specialmente per il rispetto dei diritti umani (cfr. parere del Consiglio federale sulla mozione Glättli 16.3203, "No alle esportazioni di armamenti nei Paesi coinvolti nella guerra in Yemen").

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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