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16.3574 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dopo essere stato sterminato in Svizzera tra la fine del XIX° e l'inizio del XX° secolo, dalla metà degli anni Novanta il lupo si è reinsediato in modo del tutto naturale. Questo predatore contribuisce a una maggiore vitalità delle popolazioni di fauna selvatica e al mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi. Poiché spesso attacca gli animali deboli o malati, aiuta a mantenere sane le popolazioni di selvaggina. Secondo la Convenzione di Washington (CITES), la Convenzione di Berna e la legge sulla caccia (art. 5 e 7 LCP), il lupo è una specie severamente protetta. Anche se la popolazione di lupi non ha raggiunto ancora una dimensione stabile, negli ultimi anni si è assistito a un allentamento della protezione: in seguito alla formazione del primo branco di lupi nel 2011, l'ordinanza sulla caccia (OCP) è stata modificata nel 2012 rendendo possibile la regolazione degli effettivi attraverso l'abbattimento. Nel 2015, con una nuova revisione dell'OCP, è stato introdotto un articolo sulla regolazione dei branchi di lupi. Previa approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), i cantoni possono regolare gli effettivi. La sentenza del Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni del 9 giugno 2016 dimostra che occorre applicare in primo luogo misure più moderate (ad es. la dissuasione) e che l'abbattimento deve restare una misura di ultima ratio. Ciononostante, con una modifica dell'articolo 7 della LCP sarà creata una base per poter regolare in modo attivo le popolazioni di lupi (mozione 14.3151). La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale intende andare oltre e ha deciso di dare seguito all'iniziativa del cantone Vallese 14.320, che chiede la riapertura della caccia al lupo e la rescissione della Convenzione di Berna.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende garantire la formazione di una popolazione stabile?

2. Come si concilia la richiesta di recedere dalla Convenzione di Berna con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la diversità biologica?

3. In che modo intende garantire che i cantoni rispettino il diritto vigente e che le organizzazioni legittimate a ricorrere non siano neutralizzate mediante lo strumento dell'effetto sospensivo?

4. In caso di violazione del diritto vigente, è disposto ad adeguare nuovamente la prassi in materia di autorizzazione?

5. Come spiega la contraddizione tra la sua volontà di migliorare la biodiversità e di ridistribuire mezzi supplementari e contemporaneamente legiferare in senso contrario in materia di protezione del lupo?

6. Come assicura che nel quadro della regolazione della popolazione non siano penalizzati gli aspetti del diritto sulla protezione degli animali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il lupo è una specie che necessita di un territorio molto vasto per sopravvivere. Un branco composto da 5 a 10 animali ha bisogno di uno spazio vitale di 150 a 300 chilometri quadrati a seconda della disponibilità di cibo. Secondo le linee guida dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature and Natural resources, IUCN) per sopravvivere a lungo termine una popolazione di lupi deve essere composta da almeno 250 individui in grado di riprodursi e mantenere uno scambio genetico con le popolazioni vicine. Una popolazione di lupi in grado di sopravvivere deve quindi essere composta da almeno 125 coppie o branchi. Il solo territorio svizzero è quindi troppo ridotto per una popolazione di lupi indipendente. Nelle Alpi, tra Nizza e Vienna, c'è invece spazio a sufficienza per una popolazione di lupi di tali dimensioni. La Svizzera si impegna quindi, in collaborazione con altri Paesi alpini, a contribuire alla protezione della popolazione di lupi nelle Alpi.

2. L'obbligo di proteggere e promuovere la diversità biologica indigena è iscritto nella Costituzione e nel diritto nazionale. Una rescissione della Convenzione di Berna non cambierebbe tali valori, ma consentirebbe soltanto di includere il lupo nelle specie cacciabili secondo il diritto svizzero. Siccome la legge sulla caccia stabilisce dei periodi di protezione per le specie indigene cacciabili durante il periodo di allevamento dei cuccioli, anche per il lupo verrebbe stabilito un periodo di protezione nei mesi primaverili ed estivi.

3. Nel caso di un lupo che provoca danni ingenti, spesso non è possibile attendere che i ricorsi da parte delle organizzazioni ambientaliste contro l'autorizzazione di abbattimento vengano evasi. I tribunali possono sollevare la questione della legittimità di un'autorizzazione di abbattimento, ma anche questa viene però esaminata solo dopo l'abbattimento dell'animale. Una tale decisione ha tuttavia effetto pregiudizievole su casi simili. La Confederazione ha inoltre la possibilità di ricorrere contro le decisioni di abbattimento dei cantoni (art. 12g cpv. 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451).

4. Per l'attuazione delle mozioni già accolte Engler 14.3151, "Convivenza tra lupi e comunità montane", e Landolt 14.3830, "Rinominare le bandite di caccia in zone di protezione per la fauna selvatica", il Consiglio nazionale sta elaborando una revisione parziale della legge federale sulla caccia (LCP; RS 922.0). Dopo l'esame del progetto da parte del Parlamento, verrà elaborata una nuova revisione dell'ordinanza federale sulla caccia (OCP; RS 922.01). Fino ad allora, il Consiglio federale intende raccogliere le esperienze maturate con la regolamentazione vigente, le quali possono in seguito confluire nelle nuove disposizioni dell'ordinanza.

5. Il ritorno e la diffusione del lupo in Svizzera rendono necessarie delle modifiche in particolare per quanto concerne l'agricoltura di montagna, che causato problemi in alcuni cantoni. Di conseguenza, negli ultimi anni in Parlamento sono stati presentati numerosi interventi sul tema del lupo. La maggioranza del Parlamento si è espressa, nel quadro di numerose proposte, per un allentamento della protezione del lupo nella LCP, nell'OCP e nella Strategia Lupo Svizzera. Il Consiglio federale ha modificato di conseguenza questi strumenti di regolamentazione.

6. La regolazione del lupo è regolamentata nell'articolo 4bis OCP. È volta a garantire il successo della riproduzione e consente l'abbattimento di al massimo la metà degli esemplari giovani durante i mesi autunnali e invernali. I genitori devono essere protetti, affinché sia possibile garantire che i giovani lupi che ancora dipendono dai genitori non restino soli. Dal punto di vista della protezione degli animali, una delle difficoltà principali può sorgere in caso di abbattimento di singoli animali, se la documentazione relativa a una riproduzione avvenuta con successo viene completata solo a fine estate e il cantone ha nel frattempo già disposto l'abbattimento di un singolo animale che causa danni. Per fare in modo che in situazioni simili si tenga conto al meglio della protezione degli animali, la Strategia Lupo Svizzera raccomanda ai cantoni di evitare di emettere autorizzazioni di abbattimento fino all'inizio di agosto e prevenire ulteriori danni mediante misure meno drastiche come ad esempio il rafforzamento della protezione delle greggi.

Risposta del Consiglio federale.