16.3605 · Mozione · 2016-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le basi legali che consentano alle imprese basate sulla scienza (start up) di riportare le perdite fiscali anche dopo sette anni. Deve inoltre esaminare la possibilità di non limitare il riporto delle perdite per talune imprese.
Begründung
In Svizzera attualmente le persone giuridiche possono dedurre dal loro utile netto le perdite subite nei sette esercizi precedenti un periodo fiscale. Per le imprese la cui attività è fondata sulla scienza questo periodo di tempo è troppo breve. Un'impresa che tenta, ad esempio, di sconfiggere malattie come l'Alzheimer o il cancro, inizia beninteso a registrare perdite durante i primi anni. Questa situazione può anche protrarsi per più di dieci anni prima che si ottengano risultati tangibili. Il riporto delle perdite limitato a sette anni penalizza quindi l'innovazione in settori come quello della sanità. Molti Paesi hanno compreso il problema e propongono dunque periodi più lunghi. Altri, come il Lussemburgo, non prevedono alcun limite temporale. Il riporto illimitato delle perdite deve potersi applicare anche alle società d'investimento in capitale di rischio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto vigente in materia, la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990, limita il riporto delle perdite da parte delle imprese a sette anni. Nel caso di un risanamento, anche le perdite degli esercizi commerciali anteriori possono essere compensate con un utile.
Se i lavoratori indipendenti e le persone giuridiche hanno subito perdite importanti nei periodi fiscali precedenti e in seguito durante un lungo periodo non hanno conseguito alcun utile o solo utili modesti, la regolamentazione concernente il periodo ordinario di compensazione delle perdite può comportare che le perdite subite non possano essere compensate. Il fatto di prolungare il periodo di compensazione delle perdite o di sopprimere il limite temporale permetterebbe di compensare le perdite osservando i principi dell'uguaglianza giuridica.
L'autore della mozione chiede di prolungare il periodo di compensazione delle perdite o di sopprimere il limite temporale soltanto per le nuove imprese la cui attività è fondata sulla scienza. Tale limitazione comporta delle disparità di trattamento. La legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) contiene la definizione dei termini "ricerca scientifica" e "innovazione fondata sulla scienza". Ciononostante, per le autorità fiscali cantonali sorgerebbero difficoltà di delimitazione, per cui la certezza del diritto e la trasparenza non sarebbero garantite.
Inoltre il fatto di prolungare il periodo di compensazione sarebbe inefficace in relazione al raggiungimento dell'obiettivo, di carattere non fiscale, della promozione della ricerca e dello sviluppo. I contributi di promozione diretti, elargiti nel periodo necessario all'impresa per collocare sul mercato il proprio prodotto, rappresenterebbero provvedimenti notevolmente più efficaci per promuovere le imprese con attività di ricerca e sviluppo a lungo termine. Per ragioni di politica economica la LPRI si limita alla concessione di provvedimenti di sostegno (coaching, assistenza nella ricerca di possibilità di finanziamento e simili).
Nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese III, le Camere hanno peraltro già approvato taluni provvedimenti nella legge sull'armonizzazione delle imposte, quali l'introduzione del modello "licence box" e l'autorizzazione ai cantoni di prevedere maggiori deduzioni fiscali per le applicazioni inerenti alla ricerca e allo sviluppo. Inoltre il Consiglio federale ha incaricato il DFF di cercare, insieme ai cantoni, soluzioni per rafforzare l'attrattiva delle start up in Svizzera. Per fare ciò va tuttavia rispettato il margine di manovra dei cantoni in base al principio federalista (mozione 16.3293).
Nella procedura di consultazione sulla riforma dell'imposizione delle imprese III era previsto un adeguamento della compensazione delle perdite. Il provvedimento proponeva di sopprimere il limite temporale per la compensazione contestualmente a un'imposizione minima dell'ordine del 20 per cento del reddito da attività lucrativa indipendente o dell'utile delle persone giuridiche. I cantoni nonché la maggioranza dei partiti e delle associazioni nazionali partecipanti alla consultazione si sono dichiarati contrari all'introduzione di un simile provvedimento nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese III perché non direttamente correlato alla riforma summenzionata né considerato prioritario. Il Consiglio federale è disposto a prevedere, nel quadro di una revisione fiscale futura, una compensazione delle perdite illimitata nel tempo per tutte le imprese combinata a un'imposizione minima, ma ritiene che una regolamentazione speciale per talune imprese non consenta di raggiungere l'obiettivo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.