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16.3623 · Mozione · 2016-07-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro dell'analisi degli effetti della revisione della LAMal concernente il finanziamento ospedaliero, il Consiglio federale è incaricato di mostrare quali cantoni, negli anni 2012-2015, abbiano direttamente o indirettamente sovvenzionato i propri fornitori di prestazioni per costi che avrebbero dovuto essere coperti dall'AOMS, e in quale misura.

Begründung

Con il nuovo finanziamento ospedaliero, il legislatore intendeva creare trasparenza, migliorare la comparabilità e rendere possibile una concorrenza leale tra gli ospedali al di là dei confini cantonali. Per poter stabilire se questi obiettivi siano stati raggiunti bisogna verificare tra l'altro come sono finanziati nella prassi gli investimenti e le prestazioni d'interesse generale.

Nel quadro della corrente analisi degli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha commissionato a Infras uno studio sulla fattibilità di una valutazione del finanziamento degli investimenti e delle prestazioni d'interesse generale degli ospedali. Lo studio (pubblicato il 16 giugno 2016) giunge alla conclusione che la trasparenza sul finanziamento delle prestazioni d'interesse generale e degli investimenti è in qualche misura migliorata, ma resta insufficiente. Secondo gli autori, i dati disponibili non permettono né confronti intercantonali né confronti intertemporali in materia. Questa situazione è insoddisfacente, dal momento che non può essere escluso che nel quadro del nuovo finanziamento ospedaliero siano state versate sovvenzioni che hanno distorto la concorrenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ritiene che la trasparenza del finanziamento ospedaliero vada migliorata. Secondo l'articolo 49 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), entrato in vigore dopo la revisione concernente il finanziamento ospedaliero, le cure ospedaliere sono di norma remunerate con importi forfettari riferiti alle prestazioni. Sono così tacitate tutte le pretese dell'ospedale riguardo alle prestazioni obbligatorie (art. 49 cpv. 5 LAMal). Per contro, conformemente all'articolo 49 capoverso 3 LAMal, gli importi forfettari non comprendono le partecipazioni ai costi delle prestazioni di interesse economico generale. Quali prestazioni di interesse economico generale, la disposizione cita in particolare il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale, la ricerca e l'insegnamento universitario. Grazie alla non considerazione dei costi della ricerca e dell'insegnamento universitario e all'esclusione di sovraccapacità mediante benchmarking, sul versante dei costi la LAMal e l'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie (RS 832.104) richiedono totale trasparenza, garantendo così che siano rimborsati in maniera unitaria i costi delle prestazioni LAMal fornite in maniera efficiente. Sul versante delle entrate, invece, sia gli ospedali pubblici che quelli privati hanno un ampio margine di manovra, in particolare grazie alla facoltà di remunerare prestazioni di interesse generale e alla possibilità dei soggetti giuridici e dei proprietari, rimasta tale anche dopo la revisione, di stanziare fondi per i propri ospedali. È difficile dire se vi siano attività di finanziamento dei cantoni (e se sì, quali) che possano essere definite e identificate come sovvenzioni ai sensi della mozione, in quanto i cantoni e i soggetti giuridici privati sono liberi di attribuire ai propri ospedali ulteriori mandati o requisiti e le relative remunerazioni, di conseguenza, non sono soggette al diritto federale. Le prestazioni di interesse generale non possono dunque essere definite esattamente, ma rappresentano una categoria giuridica residuale la cui trasparenza e comparabilità rientra nella competenza dei cantoni. Queste possibilità dei cantoni sono fondate in particolare sulla ripartizione delle competenze prevista all'articolo 3 della Costituzione federale (RS 101) e citata nel messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero; FF 2004 4907 e 4915), secondo la quale l'assistenza sanitaria è un compito pubblico dei cantoni.

Lo sviluppo del finanziamento di investimenti e prestazioni di interesse generale non può essere esposto a posteriori più chiaramente di quanto già fatto negli studi svolti per la valutazione della revisione della LAMal concernente il finanziamento ospedaliero (soprattutto nello studio sul finanziamento degli investimenti e delle prestazioni di interesse generale pubblicato da Infras il 16 giugno 2016). Come spiega lo studio di fattibilità di Infras, a causa di problemi di metodo l'unica fonte di dati secondari direttamente utilizzabile (la statistica degli ospedali) non può al momento essere impiegata per un'analisi attendibile e completa degli investimenti e delle prestazioni di interesse generale. Grazie alle risposte dettagliate ottenute, l'inchiesta svolta presso tutti i cantoni nel quadro dello studio ha apportato nuove conoscenze. È tuttavia risultato chiaro che il diverso significato attribuito dai diversi cantoni al concetto di prestazioni di interesse generale e la sua variazione nel tempo non consentono quantificazioni attendibili del volume di queste prestazioni per il periodo 2012-2015. Nel corso dell'inchiesta, i cantoni hanno inoltre messo a disposizione i dati sugli investimenti in loro possesso. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che un nuovo studio su prestazioni di interesse generale e investimenti nel quadro della valutazione della revisione della LAMal non possa modificare sostanzialmente le attuali conoscenze sul finanziamento del settore ospedaliero. In questo senso la mozione va respinta.

Per poter valutare meglio in futuro l'attuazione e l'efficacia della revisione, ritiene invece importante e appropriato sviluppare con i cantoni soluzioni per una migliore trasparenza. Allo scopo, il Consiglio federale continuerà la sua collaborazione con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha già interpellato i cantoni sul tema della gestione trasparente delle prestazioni di interesse generale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.