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16.3679 · Interpellanza · 2016-09-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La discriminazione multipla risulta da varie discriminazioni fondate su diversi criteri quali l'età, il sesso, la religione, la nazionalità, il colore della pelle, che si sovrappongono o si sommano tra loro, rendendo molto più fragili le vittime. Mentre la loro sofferenza è aggravata, il diritto in vigore adotta una visione frammentaria e quindi necessariamente lacunosa delle discriminazioni. Questo trattamento impedisce di lottare efficacemente contro le discriminazioni multiple. In un rapporto del giugno 2015, il Centro di competenza per i diritti umani (CSDU) raccomanda di lottare contro le discriminazioni multiple in maniera coerente ed efficace. Ciononostante, in un rapporto del 25 maggio 2016, il Consiglio federale non ritiene utile agire sul piano legislativo, concludendo che la protezione contro le discriminazioni multiple in Svizzera è sufficiente, senza tuttavia precisare le ragioni o procedere a un'analisi dettagliata della problematica.

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle domande seguenti.

1. Considerando che vari comitati dell'ONU raccomandano il rilevamento di dati, il Consiglio federale dispone di statistiche sulla discriminazione multipla? In caso negativo, prevede di rilevare dati su questa particolare forma di discriminazione?

2. Perché nel rapporto del 25 maggio 2016 non ritiene utile agire sul piano legislativo per lottare contro le discriminazioni multiple? Quali vantaggi e svantaggi, in particolare, avrebbe l'inserimento della discriminazione multipla in una disposizione legale speciale come raccomandato dal CSDU?

3. Il Consiglio federale menziona l'eventualità di misure di sensibilizzazione: quale organo o servizio federale e/o cantonale assumerà tale compito? Quali misure informative concrete ha adottato o intende adottare? Quando saranno attuate?

4. Un ufficio/servizio federale integrato di lotta contro le discriminazioni permetterebbe di combattere più efficacemente contro questo fenomeno?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La giurisprudenza svizzera non tratta quasi mai la questione delle discriminazioni multiple. Per poter rilevare i pertinenti dati, occorre che i consultori, i ministeri pubblici e le autorità preposte all'applicazione del diritto possano identificare i casi in questione. Bisogna pertanto iniziare con il rendere attente queste autorità all'esistenza delle discriminazioni multiple. Si dispone già di statistiche su determinati tipi di discriminazione, per esempio nell'ambito della parità dei sessi e del razzismo. Nel rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543, il Consiglio federale si è detto disposto a esaminare la possibilità di raccogliere dati sulle discriminazioni, in particolare nel settore LGBTI ("lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali"). In tale contesto si potrebbe esaminare come rilevare anche dati sulle discriminazioni multiple.

2. La Costituzione federale incarica già il legislatore di lottare contro le discriminazioni di carattere sessuale e quelle nei confronti di persone disabili. Questi mandati sono risultati nella legge sulla parità dei sessi e nella legge sui disabili. Quest'ultima tiene esplicitamene conto della discriminazione multipla (art. 5 LDis). I servizi preposti alla lotta contro la discriminazione cooperano strettamente sulle questioni concernenti la discriminazione multipla. Legiferare in questo ambito implicherebbe una disposizione generale sulla discriminazione, cosa che il CSDU non raccomanda e il Consiglio federale respinge. Le persone interpellate nello studio del CSDU esprimono esigenze differenti a seconda che siano vittima di una forma di discriminazione o di un'altra. Non è pertanto possibile definire esigenze generali applicabili a tutti i settori. Le prestazioni di sostegno e accompagnamento proposte alle vittime di discriminazioni multiple costituiscono un complemento importante alle possibilità offerte dalla via giudiziaria.

3./4. L'amministrazione federale ha istituito vari servizi che si occupano di discriminazioni specifiche: l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità, il Servizio per la lotta al razzismo e l'Ufficio federale di giustizia. Vari servizi della Confederazione svolgono dunque attività d'informazione. Nel rapporto del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato Naef 12.3543, il Consiglio federale si è detto disposto a esaminare altre possibilità d'informazione, in particolare per i consultori, i ministeri pubblici e le autorità preposte all'applicazione del diritto. Nel rapporto giunge alla conclusione che la creazione di una nuova autorità centrale per il settore LGBTI non è per il momento auspicabile per motivi di politica finanziaria. Lo stesso vale per l'istituzione di un'autorità federale speciale per la lotta contro le discriminazioni in generale. Il Consiglio federale ritiene inoltre che una tale autorità non aumenterebbe l'efficacia della lotta contro le discriminazioni multiple. Le esigenze e le situazioni variano notevolmente a seconda dei settori di discriminazione. Occorrerebbero dunque competenze specifiche e una stretta cooperazione tra gli specialisti dei diversi ambiti. Infine, molte questioni competono ai Cantoni e ai Comuni e vanno affrontate in collaborazione con i competenti servizi cantonali e comunali.

Risposta del Consiglio federale.