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16.3702 · Interpellanza · 2016-09-26

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si situano i valori limite nazionali per il mercurio nel raffronto internazionale?

2. Quali Paesi non hanno oppure hanno valori soglia superiori per l'iscrizione del mercurio nel catasto dei siti inquinati?

3. Il Consiglio federale a quanto stima il deprezzamento delle particelle iscritte nel catasto dei siti inquinati?

4. Quali costi causa il 70 per cento delle particelle iscritte nel catasto, che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg di terra, per quanto riguarda l'iscrizione, il controllo e la tenuta del catasto?

5. Il Consiglio federale è disposto ad abrogare la relativa ordinanza e in particolare a non più iscrivere nel catasto dei siti inquinati le particelle che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg di terra?

Begründung

Secondo la vigente legislazione in materia di protezione dell'ambiente le particelle inquinate, come nell'esempio sottostante relativo all'inquinamento di mercurio, sono trattate in modo diverso.

Le particelle che presentano in inquinamento superiore a 2 mg Hg/kg di terra sono iscritte nel catasto dei siti inquinati e devono essere risanate fino al raggiungimento di detto valore soglia; i terreni che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg di terra non devono essere risanati, ma sono comunque iscritti nel catasto dei siti inquinati. Solo le particelle che presentano un inquinamento inferiore a 0,5 mg Hg/kg di terra sono considerate non inquinate ai sensi della legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

Per i proprietari di terreni risultano problematiche le particelle che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg di terra, in quanto non saranno risanate ma sono comunque iscritte nel catasto dei siti inquinati. Queste particelle subiscono un deprezzamento a seguito della loro iscrizione; tuttavia né il responsabile dell'inquinamento né lo Stato sono tenuti a risanarle.

Nella risposta all'interpellanza Reynard 14.4143, il Consiglio federale ha stabilito che "i suoli che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg non costituiscono un pericolo per l'uomo e l'ambiente e non necessitano quindi di ulteriori misure". E prosegue: "Tuttavia, trattandosi di siti inquinati, devono essere iscritti al relativo catasto." Le risposte del Consiglio federale sono contraddittorie. Se un inquinamento non costituisce un pericolo per l'uomo e l'ambiente e non necessita di ulteriori misure, l'iscrizione delle particelle in questione in un catasto non si giustifica. A parte il deprezzamento del terreno ai danni del proprietario, questa prassi rappresenta un'inutile e onerosa burocrazia.

Secondo il DATEC, nel catasto svizzero sono iscritti circa 27 000 siti che risultano inquinati ai sensi della legislazione, ma per i quali non devono venir adottate misure secondo la legislazione in materia di siti contaminati. Si tratta del 70 per cento delle particelle iscritte nel catasto. In una missiva destinata al Cantone del Vallese, la capa del DATEC ha inoltre affermato che la registrazione dei siti inquinati garantisce lo smaltimento corretto del materiale di scavo inquinato in caso di eventuali lavori di costruzione, impedendo un trasferimento dello stesso in un settore non inquinato. Inoltre, questa procedura proteggerebbe l'acquirente dall'acquisto di particelle presumibilmente inquinate. Il problema non è tanto l'iscrizione nel catasto, ma piuttosto l'inquinamento. In proposito si pone ancora la questione per quale ragione il Consiglio federale considera degno di protezione tale aspetto se non sussiste un pericolo né per l'uomo né per l'ambiente.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio di gestione dei siti inquinati, definito nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), prevede una procedura a tappe per censire i siti inquinati da rifiuti (ca. 38 000 siti), stabilire se sorvegliare o risanare i siti che rappresentano un rischio potenziale (ca. 14 000 siti) e, infine, risanare i siti che causano effetti nocivi o molesti sull'uomo e l'ambiente (ca. 4000 siti).

Un risanamento è necessario quando la concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali, nell'aria o nel suolo supera i valori limite stabiliti sulla base dei dati tossicologici. Per quanto attiene al suolo, la legislazione distingue primo i siti utilizzati a scopo agricolo e orticolo e secondo i siti in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente. I bambini sono infatti molto esposti alle sostanze inquinanti in quanto respirano la polvere, la loro pelle è a contatto con il suolo inquinato, ingeriscono il suolo e sono più sensibili a dette sostanze inquinanti.

Per quanto riguarda il mercurio, nel 2013 i valori limite sono stati aggiornati da parte di istituzioni conosciute (Agroscope e Centro svizzero di tossicologia umana applicatam, SCAHT) in base alle più recenti conoscenze tossicologiche.

Per i suoli agricoli, sono stati fissati la soglia d'indagine pari a 0,5 mg/kg e il valore di risanamento pari a 20 mg/kg, finora inesistenti. Sono stati comunicati ai Cantoni e si prevede di recepirli nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (Osuolo; RS 814.12) nel quadro della prossima revisione.

Per le aree su cui i bambini giocano regolamente, nell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680) vigeva un valore di risanamento pari a 5 mg di mercurio/kg. La soglia d'indagine ha dovuto essere definita ed è stata fissata a 2 mg/kg. Considerato il fatto che tra 2 e 5 mg/kg occorreva emanare delle restrizioni per i bambini, il Consiglio federale, in occasione della modifica della OSiti nel 2015, ha abbassato a 2 mg/kg il valore di risanamento.

In conclusione, il valore di 0,5 mg/kg a partire dal quale l'iscrizione è obbligatoria definisce la soglia al di là della quale un terreno è considerato inquinato ai sensi dell'OSiti.

1. Un confronto tra i valori limite svizzeri e quelli di altri Paesi è difficile poiché i metodi di valutazione dei rischi, i beni da proteggere considerati e le misure richieste in caso di superamento di tali valori sono differenti. Da una ricerca dei valori limite per il mercurio nei suoli delle zone residenziali e dei parchi giochi di alcuni Paesi si evince che misure sono richieste a partire da concentrazioni comprese tra 0,83 (Paesi Bassi) e 26 mg/kg (Regno Unito). In Svizzera il risanamento è necessario a partire da 2 mg/kg.

2. La maggior parte dei Paesi europei applica gli stessi principi della Svizzera: censiscono tutti i suoli inquinati e risanano solo quelli che presentano un rischio considerevole. I valori a partire dai quali un sito è iscritto sono dello stesso ordine di grandezza (p. es. 0,25 mg/kg in Lituania, 0,5 mg/kg in Austria e 1 mg/kg in Norvegia).

3. Per il deprezzamento del sito è determinante il livello di inquinamento e non l'iscrizione nel catasto. Tale deprezzamento dipende anche dalla situazione di ogni sito e non può essere stimata in maniera globale. Il settore bancario conosce ora bene la legislazione in materia di siti contaminati e distingue la loro stima in base al livello di inquinamento.

4. Il censimento dei siti inquinati è concluso in Svizzera. I catasti devono ora essere mantenuti aggiornati e completati con i nuovi siti scoperti. I costi per l'allestimento e la tenuta del catasto sono esigui in particolare rispetto alle altre misure quali le indagini e soprattutto i risanamenti.

5. L'obiettivo della legislazione in materia di siti inquinati è proteggere la popolazione, segnatamente i bambini e le persone sensibili, e l'ambiente dagli effetti nocivi e molesti causati da questi siti.

In caso di inquinamento da mercurio del suolo compreso tra 0,5 e 2 mg/kg sussiste un rischio in caso di utilizzo a scopi agricoli od orticoli; in tal senso, il Cantone del Vallese ha emanato delle raccomandazioni per la coltivazione di legumi a basso accumulo di mercurio. Di fatto, in caso di lavori occorre evitare la diffusione dell'inquinamento e i materiali inquinati devono essere smaltiti correttamente al fine di proteggere la popolazione e l'ambiente. Un'iscrizione nel catasto rimane pertanto utile e necessaria e non è prevista alcuna revisione della legislazione in materia di siti inquinati.

Risposta del Consiglio federale.