16.3720 · Interpellanza · 2016-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta alla domanda 16.5375 il consigliere federale Maurer ha affermato che la direttiva sul rimpatrio non è applicabile alla riconsegna di un dimorante illegale nel quadro di un accordo bilaterale quale quello vigente tra la Svizzera e l'Italia. In considerazione della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sull'interpretazione della direttiva sul rimpatrio, questa dichiarazione è sorprendente. Nella sentenza Affum C-47/15 del 7 giugno 2016, ai numeri 84 e 82 la CGUE stabilisce tra l'altro quanto segue:
"A tal riguardo va rilevato che dal testo dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 della direttiva 2008/115 risulta che la deroga prevista da tale articolo 6 paragrafo 3 riguarda unicamente l'obbligo dello Stato membro, nel cui territorio si trovi il cittadino in questione, di adottare una decisione di rimpatrio [verso un Paese esterno allo spazio Schengen] nei suoi confronti e di farsi quindi carico del suo allontanamento ..."
"Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il governo francese, l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva 2008/115 non può essere interpretato nel senso che stabilisca una deroga all'ambito di applicazione di tale direttiva, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2 paragrafo 2 della stessa e che consenta agli Stati membri di sottrarre alle norme e alle procedure comuni di rimpatrio i cittadini di un paese terzo in situazione di irregolare soggiorno ..."
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Ha preso conoscenza della nuova giurisprudenza della CGUE sull'interpretazione della direttiva sul rimpatrio?
2. Condivide l'opinione secondo cui, essendo a conoscenza della suddetta giurisprudenza, la risposta del 19 settembre concernente l'applicabilità della direttiva sul rimpatrio agli allontanamenti verso l'Italia non è più accettabile?
3. Condivide l'opinione secondo cui la sentenza Affum mostra chiaramente che le prescrizioni formali sancite all'articolo 12 della direttiva sul rimpatrio vanno applicate anche agli allontanamenti dalla Svizzera verso l'Italia sulla base dell'accordo bilaterale?
4. Ritiene necessario rivedere anche l'articolo 64c LStr, che non sembra più conforme alla direttiva?
5. Come giudica, in questo contesto, la conformità legale degli allontanamenti senza formalità eseguiti dal corpo delle guardie di confine?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande.
1.-3. Nella sua risposta, redatta in conoscenza di questa giurisprudenza, il Consiglio federale ha rilevato che, in virtù del vigente accordo di riammissione tra Svizzera e Italia, l'allontanamento senza formalità verso l'Italia resta possibile e ammissibile se la persona in questione è immigrata illegalmente attraverso la frontiera comune. L'esecutivo vede la sua posizione confermata dalla sentenza menzionata.
Come stabilito dalla CGUE nella sentenza del 7 giugno 2016 nella causa Affum C-47/15 (n. marg. 79 segg.), in linea di massima queste riammissioni rientrano nel campo d'applicazione della direttiva sul rimpatrio. Conformemente all'articolo 6 paragrafo 3 della suddetta direttiva, gli Stati Schengen possono tuttavia astenersi dall'emettere una decisione formale di rimpatrio ai sensi dell'articolo 12 della stessa e respingere una persona immigrata illegalmente attraverso la frontiera interna verso il corrispondente Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione o una convenzione stipulati in precedenza. Tale Stato è quindi tenuto a emettere una decisione formale di rimpatrio e condurre l'intera procedura in applicazione della direttiva.
4./5. Il Consiglio federale non ritiene necessario rivedere l'articolo 64c della legge federale sugli stranieri (LStr), che è conforme alle prescrizioni della direttiva sul rimpatrio. L'articolo 64c capoverso 1 lettera a LStr è equivalente all'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva sul rimpatrio, secondo cui la Svizzera non deve emettere una decisione di rimpatrio se il cittadino di uno Stato terzo che soggiorna illegalmente sul suo territorio viene ripreso da un altro Stato Schengen in virtù di un accordo bilaterale o una convenzione stipulati in precedenza.
L'articolo 64c capoverso 1 lettera b LStr prevede l'allontanamento senza formalità nei casi di respingimento ai sensi dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen, che a sua volta, in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva sul rimpatrio, consente agli Stati Schengen di non applicare la direttiva in questi casi.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che gli allontanamenti senza formalità eseguiti dal corpo delle guardie di confine in virtù di un accordo di riammissione stipulato in precedenza siano conformi al diritto.
Risposta del Consiglio federale.