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16.3786 · Interpellanza · 2016-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Suissephone Communications GmbH è attiva in ambito di telecomunicazioni e offre servizi di telefonia, accaparrandosi clienti con astuzia e inganni, i quali si ritrovano inconsapevolmente partner contrattuali di questa società. Senza autorizzazione vengono registrate conversazioni telefoniche con il potenziale cliente. Si tratta in particolare di fasce deboli della popolazione, come anziani, i quali spesso già incontrano difficoltà economiche. Le fatture emesse sorprendono la presunta clientela, la quale è ignara oppure convinta di aver intrattenuto una conversazione con collaboratrici di Swisscom, data la somiglianza delle ragioni sociali che generano confusione durante la conversazione telefonica, in cui sono offerti i servizi di Suissephone. A domande di spiegazione, seguono minacce di procedure esecutive che incutono timore. Questo atteggiamento privo di scrupoli, ha generato centinaia di querele penali e il Ministero pubblico di Lugano risulta unica istanza competente di tali procedure per tutta la Svizzera. Da un esame effettuato, risulta come questa società con sede nel Canton Zurigo sia gestita da persone che contemporaneamente assumono la stessa funzione in almeno tre società con altra ragione sociale, ma con scopo analogo a Suissephone GmbH (HPT-HorsePowerTechnics GmbH, One Com GmbH, Globalcom GmbH). Sorge il sospetto che queste società corrispondono a misure preventive già adottate nel caso in cui Suissephone dovesse essere in difficoltà, affinché l'attività possa continuare indisturbata. La situazione preoccupa e irrita. Ci si interroga sulla posizione di Swisscom, la quale sembra tollerare questo agire che, oltre a penalizzare un numero crescente di utenti, arreca un indubbio danno di immagine.

Chiedo così al Consiglio federale:

1. Come si giustifica l'attività di Suissephone GmbH? È al beneficio di un'autorizzazione?

2. È sottoposta ad una sorveglianza? In caso affermativo, da parte di chi?

3. È conosciuto il problema a Swisscom? In caso affermativo, quali misure sono previste per tutelare l'utenza e semmai interrompere l'attività di questa società?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per fornire servizi di telecomunicazione non occorre alcuna autorizzazione né concessione prevista dal diritto delle telecomunicazioni ma vi è un obbligo di notifica. Conformemente a ciò, Suissephone Communications GmbH è registrata presso l'UFCOM e dispone di due codici per fornire il servizio telefonico tramite la scelta libera e preliminare del fornitore (preselezione). Nell'ambito di quest'attività è tenuta a rispettare il diritto sulle telecomunicazioni applicabile e in particolare le prescrizioni relative alla preselezione, emanate dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Conformemente a queste disposizioni i contratti di preselezione possono essere stipulati anche verbalmente, e in tal caso la conclusione del contratto viene registrata. Questa registrazione deve essere presentata su richiesta.

2. In veste di garante del diritto delle telecomunicazioni l'UFCOM vigila sui fornitori della preselezione. In caso di sospetta infrazione del diritto penale o privato, ad esempio della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) o del diritto delle obbligazioni (CO) per quanto riguarda il diritto di revoca entro 14 giorni, la competenza in merito spetta alle rispettive autorità cantonali. Inoltre vi è la possibilità di segnalare eventuali infrazioni della LCSI alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) che, in certe circostanze, può adire il competente tribunale civile o penale cantonale. Considerato il numero crescente di simili segnalazioni, a novembre del 2014 la SECO ha presentato un'azione civile contro Suissephone Communications GmbH al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo. Ad aprile 2015, questa si è risolta per mezzo di una transazione giudiziale, in cui il fornitore in questione si impegna a rispettare la presenza dell'asterisco nell'elenco telefonico e a utilizzare unicamente la denominazione "Suissephone Communications" per evitare di venir confuso con Swisscom. Siccome successivamente sono però stati presentati ulteriori reclami, a novembre 2015 la SECO ha richiesto l'esecuzione della transazione giudiziale presso il Tribunale distrettuale di Winterthur. A giugno 2016 quest'ultimo ha confermato la transazione giudiziale infliggendo una pena ai sensi dell'articolo 292 CP in caso di infrazione (multa fino a 10 000 fr.). Nel settembre dell'anno corrente, la sentenza è stata convalidata dal Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo, e al fornitore sono state addossate le spese processuali e ripetibili.

Le persone coinvolte possono in ogni momento riattivare il loro fornitore originario. Se non riescono a raggiungere un accordo con Suissephone Communications GmbH in merito a eventuali crediti pecuniari rimanenti, si possono rivolgere all'organo di conciliazione previsto dalla legislazione sulle telecomunicazioni (ombudscom). L'UFCOM pubblica sul suo sito Internet alla voce "Come reagire in caso di preselezione indesiderata o abusiva?" ulteriori informazioni in merito.

3. Swisscom è al corrente della situazione. Quale concorrente nel mercato delle telecomunicazioni ha anche la possibilità di denunciare Suissephone Communications GmbH per concorrenza sleale.

Risposta del Consiglio federale.