16.3797 · Mozione · 2016-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'imposta preventiva in modo che le persone fisiche residenti in Svizzera non perdano il diritto al rimborso dell'imposta preventiva in seguito a mancate dichiarazioni o a dichiarazioni non conformi, per errore o negligenza, purché sia garantito che i redditi patrimoniali gravati dall'imposta preventiva siano tassati.
Begründung
Inizialmente l'imposta preventiva era stata concepita soprattutto per garantire il versamento delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Con il passare del tempo il Tribunale federale ha gradualmente trasformato tale imposta di garanzia in un'imposta sanzionatoria.
Inoltre, con la circolare numero 40 dell'11 marzo 2014, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inasprito ulteriormente la prassi: il diritto al rimborso dell'imposta preventiva decade se la dichiarazione dei redditi gravati dall'imposta preventiva avviene soltanto in seguito a una richiesta, a un'intimazione o ad altri interventi dell'autorità fiscale in relazione con tali redditi.
In altri termini, l'Amministrazione delle contribuzioni rifiuta il rimborso, anche nel caso in cui i redditi sono imposti secondo la tariffa ordinaria ma sono stati dichiarati per sbaglio in modo impreciso. Molti contribuenti considerano la dichiarazione d'imposta troppo impegnativa. Non possono essere sanzionati con il 35 per cento quando, per errore, hanno dichiarato in modo errato od omesso di dichiarare i proventi da azioni, obbligazioni, ecc. ma tali proventi sono tassati in modo corretto nell'ambito della procedura di tassazione.
Questa nuova regolamentazione si rivela inadeguata nella prassi della tassazione e la sua applicazione fa sì che i contribuenti sono di fatto già penalizzati con il 35 per cento in caso di omissioni per negligenza. Ciò costituisce una sanzione eccessiva che il legislatore deve correggere.
Una rettifica e/o una notifica successiva dei redditi e patrimoni gravati dall'imposta preventiva dev'essere possibile in ogni momento nell'ambito della procedura di tassazione finché la decisione d'imposizione sarà passata in giudicato.
Per sanzionare l'inosservanza degli obblighi procedurali sono previste multe disciplinari.
In caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale si applica il diritto penale fiscale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 23 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) disciplina la perdita del diritto delle persone fisiche in Svizzera al rimborso dell'imposta preventiva in seguito a una dichiarazione non corretta. Secondo tale articolo chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti il reddito colpito dall'imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito. Per le persone domiciliate in Svizzera l'imposta preventiva è quindi un'imposta di garanzia. Il mancato rimborso a causa della perdita del diritto non costituisce una sanzione ma è una conseguenza dell'assenza di una dichiarazione.
La circolare n. 40 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dell'11 marzo 2014 sulla perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell'imposta preventiva menzionata dall'autrice della mozione descrive le esigenze per una dichiarazione conforme all'articolo 23 LIP in linea con l'attuale prassi del Tribunale federale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_95/2011 dell'11.10.2011 e 2C_80/2012 del 16.1.2013). Secondo la circolare, dopo la presentazione della dichiarazione fiscale, ma al più tardi prima del passaggio in giudicato della tassazione ordinaria, il contribuente può rimediare spontaneamente alla dichiarazione omessa senza perdere il diritto al rimborso. Il rimborso è tra l'altro escluso nelle situazioni in cui la dichiarazione successiva è stata fatta dopo il passaggio in giudicato o a seguito di un qualsiasi intervento dell'autorità fiscale.
La presente mozione intende estendere il diritto al rimborso dell'imposta preventiva alle situazioni in cui la mancata dichiarazione o la dichiarazione non conforme è dovuta a errore o negligenza. In questi casi si vuole impedire che la stessa prestazione sia colpita dall'imposta sul reddito e dall'imposta preventiva non più rimborsabile. Il Consiglio federale comprende questa richiesta. Tuttavia ritiene necessario limitare il diritto al rimborso dell'imposta preventiva espressamente alle dichiarazioni successive per le quali la tassazione non è ancora passata in giudicato, e ciò non si evince esplicitamente dal testo della mozione.
Il Consiglio federale incarica pertanto il Dipartimento federale delle finanze di elaborare entro il mese di giugno del 2017 un progetto da porre in consultazione. Nell'articolo 23 LIP si deve precisare che, se la tassazione non è ancora passata in giudicato, in linea di principio il contribuente può dichiarare successivamente i redditi colpiti dall'imposta preventiva non dichiarati per errore, senza perdere il diritto al rimborso. Quanto precede deve essere applicato sia alle dichiarazioni successive spontanee che a quelle fatte in seguito a una richiesta dell'autorità fiscale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.