Criteri per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Diritto al rispetto della vita privata e familiare
16.3802 · Interpellanza · 2016-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. Quante famiglie di persone ammesse provvisoriamente sono state vittima di persecuzioni per rappresaglia o di scontri bellici dopo la concessione dell'ammissione provvisoria?
2. A quante famiglie di persone ammesse provvisoriamente è stato rilasciato un visto umanitario da quando non è più possibile presentare una domanda d'asilo presso l'ambasciata? A quante è stato negato il visto umanitario? Su quali motivi poggiano tali rifiuti?
3. Quante famiglie di persone ammesse provvisoriamente giungono "illegalmente" (ossia perlopiù tramite organizzazioni di passatori) in Svizzera? Quante sono perite durante tale tentativo?
4. Come evolve lo stato civile delle persone ammesse provvisoriamente coniugate senza famiglia in Svizzera?
5. Che cosa fa il Consiglio federale per garantire alle persone ammesse provvisoriamente il "diritto al rispetto della vita privata e familiare" (art. 8 CEDU)?
6. Che cosa fa per adeguare i criteri per il ricongiungimento familiare a quelli di altri Stati Dublino?
Begründung
Per gli stranieri e i rifugiati ammessi provvisoriamente (qui di seguito persone ammesse provvisoriamente) il ricongiungimento familiare (dei coniugi e dei figli minori di 18 anni) è possibile soltanto se il richiedente è ammesso a titolo provvisorio da almeno tre anni, può sostenere finanziariamente la sua famiglia e dispone di un'abitazione conforme ai bisogni della famiglia stessa.
Le loro famiglie si trovano spesso in situazioni precarie. Di conseguenza, le persone ammesse provvisoriamente possono essere tentate di far giungere le loro famiglie in Svizzera in altro modo.
Alla luce del "diritto al rispetto della vita privata e familiare" (art. 8 CEDU), i criteri per il ricongiungimento familiare sono discutibili e restrittivi nel confronto europeo.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non è in grado di indicare quanti famigliari di persone ammesse provvisoriamente in Svizzera sono esposti a persecuzioni o a scontri bellici nel loro Paese di origine o provenienza. È tuttavia consapevole che tali persone si possono trovare in situazioni analoghe a quelle in cui si trovavano i loro famigliari prima della fuga in Svizzera. Per questo motivo, negli ultimi anni il Consiglio federale ha a più riprese adottato misure in favore delle vittime del conflitto siriano al fine di agevolare l'entrata in Svizzera dei famigliari di persone ammesse provvisoriamente.
2. Tra il 17 gennaio 2014 e la fine di giugno 2016 sono stati rilasciati 4912 visti umanitari. Non sono disponibili dati statisticamente valutabili sui visti umanitari negati.
3. Il Consiglio federale non è in grado di indicare quanti famigliari di persone ammesse provvisoriamente giungono illegalmente in Svizzera o periscono durante il viaggio.
4. Non è possibile rilevare statisticamente l'evoluzione dello stato civile delle persone ammesse provvisoriamente coniugate senza famiglia in Svizzera.
5./6. In merito alle condizioni vigenti per il ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente e alla considerazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), si rinvia alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Häsler 16.3803, "Criteri per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Incentivi o fattori di costo?", del 29 settembre 2016.
Nel recente rapporto "Ammissione provvisoria e persone bisognose di protezione: analisi e possibilità d'azione", il Consiglio federale si è peraltro espresso in merito a eventuali modifiche giuridiche dell'ammissione provvisoria. Nel rapporto sono illustrati anche possibili adeguamenti delle condizioni per il ricongiungimento familiare.
Risposta del Consiglio federale.